Articolo 54 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 53Articolo 55
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8 novembre 1970
Art. 54. (Abrogazione di norme)

Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 ; nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 e nella legge 17 febbraio 1958, n. 111 .
Entrata in vigore il 8 novembre 1970