Art. 54. (Abrogazione di norme)
Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 ; nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 e nella legge 17 febbraio 1958, n. 111 .
Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 ; nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 e nella legge 17 febbraio 1958, n. 111 .