Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 66 del 2023, proposto da:
NT MU e VI MU, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno NT Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Salerno, piazza San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria T.A.R.;
contro
Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- a) del provvedimento n. 69006 del 7 dicembre 2017, conosciuto solo oggi, con il quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni alla via Casaburi, località Toriello;
- b) d’ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi comprese - se e per quanto occorra - le ordinanze n. 726 del 19 dicembre 1996, n. 804 del 29 maggio 2001 e n. 220 dell’11 maggio 2017, aventi tutte ad oggetto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, di opere edili eseguite presso il predetto immobile, nonché il provvedimento del 5 maggio 2020, prot. n. 29848, anch’esso conosciuto solo oggi, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Cava de’ Tirreni ha ordinato “di liberare e sgomberare … da persone e cose l’immobile sito in via Casaburi loc. Toriello del comune di Cava de’ Tirreni”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de’ Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026, il dott. OL VE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti premettevano, in fatto, quanto segue:
- 1) Con atto per Notaio Fabrizio Amato del 13 settembre 1996, rep. n. 35403, racc. n. 9598, NT MU donava ai figli RI e VI MU la nuda proprietà dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni alla via Casaburi, loc. Toriello;
- 2) In seguito, essendo stata accertata, presso il predetto immobile, l’esecuzione, in tempi diversi, di talune opere edili in assenza dei prescritti titoli abilitativi, il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Cava de’ Tirreni adottava nei confronti di RI MU, ma non anche del padre usufruttuario NT Lo SC e del fratello comproprietario VI Lo SC, attuali ricorrenti, le ordinanze n. 726 del 19 dicembre 1996, n. 804 del 29 maggio 2001 e n. 220 dell’11 maggio 2017, aventi tutte ad oggetto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, delle opere medesime;
- 3) In relazione a tale immobile ed alle opere ivi realizzate, RI MU aveva anche presentato, in data 17 novembre 2004, prot. n. 57797, domanda di condono, ai sensi della legge n. 326/03, poi rigettata dal Responsabile Tecnico del comune di Cava de’ Tirreni, con provvedimento prot. n. 2261/2017;
- 4) Senonché, “sebbene le ordinanze di demolizione non fossero mai state notificate ai ricorrenti NT e VI MU, il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Cava de’ Tirreni disponeva, in data 7 dicembre 2017, con ordinanza n. 69006/2017, l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale”; ma “anche tale ultimo provvedimento veniva, peraltro, notificato solo a RI MU, così come il successivo provvedimento di sgombero del 5 maggio 2020, prot. n. 29848”; e pertanto “di tali provvedimenti - è bene ribadirlo - i ricorrenti sono venuti a conoscenza solo oggi, a seguito di istanza di accesso del 12 ottobre 2022”;
tanto premesso in fatto, e precisato che, a loro avviso, trattavasi “di provvedimenti illegittimi, costituendo principio ricevuto quello secondo cui non può disporsi l’acquisizione di opere abusive al patrimonio comunale qualora la stessa non sia stata preceduta dalla adozione (e notifica) della presupposta ordinanza di demolizione a tutti gli aventi diritto”, articolavano avverso i provvedimenti in epigrafe le seguenti censure in diritto:
- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. SVIAMENTO. PERPLESSITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.
1.1. Il provvedimento n. 69006 del 7 dicembre 2017 era “illegittimo in primo luogo perché dispone l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile di proprietà MU, senza che siano mai state notificate le presupposte ordinanze di demolizione a tutti gli aventi diritto, compresi i ricorrenti, rispettivamente usufruttuario e comproprietario del cespite. I ricorrenti non sono mai stati nemmeno indicati dalla civica amministrazione quali responsabili dell’intervento abusivo, né - del resto - viene fatta menzione di una loro compartecipazione agli abusi nelle ordinanze di demolizione, mai conosciute prima e, comunque, anch’esse illegittime perché adottate nonostante l’avvenuta presentazione per le opere sanzionate di regolare domanda di condono, in violazione, dunque, di quanto disposto dall’art. 38 della legge n. 47/85 (cui rinvia l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03)”;
- 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “GIUSTO PROCEDIMENTO”. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. OMESSO ACCERTAMENTO DELLA INOTTEMPERANZA. OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI ACQUISIZIONE.
2.1. Andava ancora eccepito che, per l’immobile sanzionato, “è stata presentata da RI MU, in data 17 novembre 2017, ai sensi della legge n. 326/03, domanda di condono prot. n. 57797/2004. Tale domanda di condono è stata, in data 3 novembre 2017, rigettata dal Responsabile Tecnico del Comune di Cava de’ Tirreni. È risaputo, in proposito, che la sola presentazione della domanda di condono determina la caducazione del provvedimento sanzionatorio (demolizione) precedentemente adottato, spostandosi l’interesse sull’esito del relativo procedimento”. La nuova ordinanza di demolizione, nella fattispecie, sarebbe stata necessaria anche in considerazione del fatto che il funzionario responsabile aveva disposto il rigetto della domanda di condono. Con la nuova ingiunzione di demolizione, conseguente al rigetto dell’istanza di condono, il Dirigente del Settore Tecnico avrebbe dovuto, peraltro, assegnare un termine agli interessati non inferiore a 90 giorni, come previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, e, solo una volta scaduto infruttuosamente tale termine ed accertata la volontarietà della inottemperanza, avrebbe poi potuto, in tesi, dichiarare l’acquisizione”. Tutto questo, nel caso in esame, non era avvenuto, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento.
2.2. L’impugnato provvedimento di acquisizione “è illegittimo anche perché adottato in palese violazione di legge, ovvero nel difetto dei presupposti richiesti dalla sequela procedimentale “tipica” delineata dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, con l’ovvia conseguenza che, in presenza di siffatto illegittimo modus procedendi, l'effetto traslativo della proprietà, in favore dell'amministrazione, non poteva in alcun modo ritenersi verificato” (così T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 5 maggio 2016, n. 2279, e 5 luglio 2017, n. 3631). È pur vero, infatti, che la giurisprudenza maggioritaria ha più volte affermato (cfr., in particolare, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 16 maggio 2018, n. 3742, e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3 febbraio 2015, n. 751) che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza alla ingiunzione di demolizione ed opera di diritto allo scadere del termine stabilito, con la conseguenza che l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione “ha solo valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con l'ulteriore corollario che la sua notifica all'interessato ha una sua esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 aprile 2014, n. 1969, e T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 marzo 2014, n. 1780). In tal senso, infatti, dispone l'art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui: "3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente". La notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura, in buona sostanza, come adempimento successivo, necessario ai diversi fini dell'immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari; la prima rilevante, in particolare, per la concreta esecuzione della demolizione; l'altra, in ossequio al regime di pubblicità dei trasferimenti immobiliari, “rilevante per poter opporre a terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile, ai sensi dell'art. 2644 c.c., l'avvenuto trasferimento in favore dell'Ente comunale” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 10 gennaio 2014, n. 159). Nel caso in esame, il provvedimento acquisitivo non si sottrae a censura anche perché non è mai stato preceduto da atto idoneo all’acquisizione dell’immobile al patrimonio dell’ente, ovvero da regolare “accertamento di inottemperanza”: non risulta notificato né ai ricorrenti né alla signora MU RI alcun atto di accertamento di inottemperanza alle richiamate ordinanze di demolizione, al quale soltanto può astrattamente riconnettersi quell’efficacia traslativa/acquisitiva, da cui far discendere la pretesa della civica amministrazione all’immissione in possesso”;
- 3) OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI ACQUISIZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
3.1. Si consideri ancora che, da alcun atto della sequela procedimentale di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, s’evince che la civica amministrazione abbia anche proceduto alla esatta individuazione delle aree da acquisire come “pertinenze urbanistiche” dell’immobile, in relazione al quale è stato esercitato il potere sanzionatorio. Ed è noto che la concreta individuazione delle aree da acquisire al patrimonio del comune e la loro esatta perimetrazione costituiscono elementi necessari del provvedimento acquisitivo, senza i quali i successivi atti (immissione in possesso e trascrizione nei registri immobiliari) sono da ritenere invalidi ed improduttivi di effetti.
L’atto di acquisizione impugnato “è, dunque, palesemente illegittimo anche perché non può essere ritenuto idoneo ad assolvere alla sua funzione tipica, ovvero consentire, successivamente all’eventuale immissione in possesso, la corretta trascrizione nei registri immobiliari dei beni acquisiti (v., in tema, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 125)”.
3.2. La censura che precede deve essere completata anche da una ulteriore riflessione sull’iter posto in essere dalla civica amministrazione. In giurisprudenza si è infatti osservato che: «L’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, al comma 3, prevede, infatti, che “Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”. Ciò significa che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'area ulteriore deve essere giustificata dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende acquisire che, nel caso di specie, non risultano concretamente esternate (cfr. Cons. Stato, VI, 20/07/2018, n.4418; T.a.r. Campania, Napoli, II, 12/06/2017, n. 3136)” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 7 marzo 2019, n. 697);
4) VIOLAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/90.
L’iniziativa sanzionatoria, infine, non si sottrae a censura anche perché non preceduta, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, da alcuna "comunicazione di avvio del procedimento”. E ciò è tanto più grave se si considera che, nella specie, i ricorrenti contestano i presupposti stessi della sequela procedimentale “tipica” delineata dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, per di più in presenza di fatti oltremodo risalenti nel tempo e, comunque, tutt’altro che pacifici ed incontestati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 14 dicembre 2006, n. 7404);
5) VIZI PROPRI, OLTRE CHE IN VIA DERIVATA, DELL’ORDINANZA DI SGOMBERO. NULLITÀ RADICALE EX ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/90. CARENZA ASSOLUTA DI POTERE. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 823 E 826 C.C.
Il Comune di Cava de’ Tirreni ha anche intimato lo sgombero coattivo dell'immobile, rivendicando di esserne divenuto proprietario “in via esclusiva” e specificando, altresì, che l’occupazione del cespite da parte dei ricorrenti e dei rispettivi nuclei familiari è da ritenere “sine titulo”. Dalla lettura del provvedimento di sgombero emerge, dunque, come esso non sia stato adottato per procedere coattivamente alla demolizione dell'immobile. Ciò posto, è necessario ricordare però che l’art. 823 c.c. ammette il ricorso dell’amministrazione all’esercizio di poteri amministrativi (c.d. autotutela possessoria), al solo fine di tutelare i beni del demanio pubblico, il cui regime la giurisprudenza tende ad estendere ai beni del patrimonio indisponibile. In sostanza, in assenza di una espressa qualificazione del bene acquisito ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/01, è necessario richiamare le generali coordinate secondo cui l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dall'esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso per fini di pubblica utilità (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 7 settembre 2021, n. 691; Cass. Civ., Sez. II, 26 novembre 2020, n. 26990). Come chiarito dalla giurisprudenza, il bene acquisito ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è riconducibile al patrimonio indisponibile dell'Ente solo a fronte di una deliberazione consiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici o la vocazione dell'immobile acquisito al soddisfacimento di finalità pubbliche. Pertanto, in mancanza di una deliberazione in tal senso, come, appunto, verificatosi nel caso in esame, il bene deve considerarsi rientrante nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguente nullità - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - degli atti di autotutela esecutoria adottati ai sensi dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990 (C.G.A.R.S., sez. giur., 3 aprile 2019, n. 78), dovendo l’amministrazione comunale, in tale ipotesi, “rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria mediante l’esercizio della tutela privatistica, a mezzo delle azioni possessorie o della rei vindicatio civilistica” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934).
Né, infine, l’adito Tribunale potrà dichiarare i ricorrenti privi di legittimazione a ricorrere in quanto occupanti abusivi. I ricorrenti, invero, “nella specie negano la sussistenza stessa dei presupposti del potere autoritativo esercitato dall'ente locale, contestando le modalità di recupero del bene in concreto utilizzate dal soggetto pubblico non già l’appartenenza pubblica del bene di cui trattasi.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla questione dell’onere della prova. Avendo l'ente pubblico esercitato il potere di autotutela esecutiva civilisticamente intesa, incombe su di esso, ai sensi dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto dell’art. 823, comma 2, c.c., l'onere di dimostrare in giudizio (i fatti che costituiscono il fondamento e quindi) la sussistenza di entrambe le condizioni per la configurabilità in concreto della natura di bene patrimoniale indisponibile dell'immobile di cui si controverte”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cava de’ Tirreni, con memoria di stile, quindi depositando documentazione e uno scritto difensivo, in cui ricostruiva il profilo fattuale e contrastava le doglianze attoree, come segue: “L’odierna impugnativa ha ad oggetto il provvedimento (prot. n. 69006 del 7.12.2017) recante acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, edificato, sine titulo, alla Via Casaburi, Località Toriello Rotolo di Cava de’ Tirreni.
Si tratta dell’epilogo vincolato e inevitabile di una complessa e risalente procedura repressiva, già portata all’attenzione di codesto Tribunale in occasione dei ricorsi proposti dalla sig.ra MU RI figlia e sorella degli odierni ricorrenti (definiti con decreto di perenzione n. 4605/2011 e recente sent. di rigetto n. 312/2025).
Va fin da subito rilevato, ai fini della tardività ed inammissibilità del ricorso che il provvedimento impugnato – contrariamente a quanto asserito ex adverso - è stato tempestivamente notificato al sig. MU NT (usufruttario e padre – donante la nuda proprietà alla figlia MU RI), in data 3 giugno 2018, e non andava, invece, notificato al sig. MU VI (figlio e di NT e fratello di RI) non risultante mai intestatario della p.lla n. 1889 fg. 25 (generata nel 1998) ed oggetto di acquisizione gratuita.
1. In breve la vicenda, succintamente esposta da parte ricorrente. Sul fondo agricolo, ubicato alla Via Casaburi Toriello, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e fluviale, venivano accertati e sanzionati, nel tempo, interventi abusivi di totale trasformazione, commessi e portati a compimento (anche in violazione dei sigilli apposti), dalla sig.ra MU RI fino all’ultimazione del manufatto poi destinato ad abitazione.
2. Le opere abusive costituivano oggetto di plurimi rimedi sanzionatori corrispondenti alla reiterazione delle condotte illecite.
In particolare, venivano emesse e regolarmente notificate le seguenti ordinanze demolitorie n. 726 del 19.12.1996, n. 804 del 29.05.2001, n. 220 del 11.05.2017, fino all’ultima n. 35/2024 (conseguente al diniego di condono) tutte rimaste inottemperate.
3. In relazione agli abusi accertati e sanzionati, la sig.ra MU RI presentava in data 17.11.2004 prot. n. 57797, istanza di condono edilizio ai sensi della l. 326/03 che veniva espressamente denegata dagli uffici, con provvedimento prot. n.60949 del 2.11.2027 (rimasto inoppugnato).
4. Al diniego di condono, seguiva l’ulteriore ordinanza emessa ai soli fini demolitori, impugnata innanzi a codesto Tribunale solo dalla sig. ra MU, con ricorso poi definito con sentenza di rigetto n. 312/2025.
5. Ritornando ai fatti di causa, va ribadito che il provvedimento di cui si controverte è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 3 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 143 c.c., a cura dei messi comunali del Comune di Montecorvino Pugliano (ove lo stesso risiede) e non è stato impugnato nei termini. La regolarità della notifica è stata depositata in giudizio.
6. Lo stesso provvedimento non andava invece notificato all’altro ricorrente, MU VI, in quanto non intestatario della p.lla oggetto di acquisizione.
Anche di tale circostanza è stata offerta prova, depositando la visura storica della p.lla oggetto dell’acquisizione, mai intestata al ricorrente MU VI.
Ciò posto il ricorso è palesemente tardivo, inammissibile e comunque infondato e va respinto integralmente per i seguenti motivi in diritto:
1. Sulla tardività per omessa impugnativa, nei termini di legge, del provvedimento regolarmente notificato, in data 3 gennaio 2018, al ricorrente MU NT. È documentata in atti la prova della regolarità della notifica del provvedimento impugnato, avvenuta in data 3 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., presso la residenza anagrafica del ricorrente MU NT.
Malgrado ciò il medesimo provvedimento è stato impugnato quattro anni dopo, assumendo di aver appreso della conoscenza dell’atto solo per effetto di una presunta istanza di accesso agli atti, non rinvenuta nel fascicolo repressivo, né in alcun modo documentata dal ricorrente, che al riguardo non ha fornito alcuna prova.
Viceversa il Comune ha assolto all’onere probatorio della propria eccezione di tardività, dimostrando, in atti, la regolarità della notifica perfezionatasi il 3 gennaio 2018, presso la residenza anagrafica e non impugnato nei sessanta giorni successivi. Il ricorso va, pertanto, dichiarato tardivo.
2. Difetto di legittimazione del ricorrente MU VI.
Quanto all’altro ricorrente, va invece dichiarato il suo difetto di legittimazione, per difetto di titolarità del bene oggetto di acquisizione. Ed invero il manufatto totalmente abusivo è stato edificato sine titulo dalla sorella (MU RI), su terreno agricolo oggetto dell’atto di donazione e vendita del 13.09.1996; dalla lettura del predetto atto, depositato in giudizio, si evince che il padre (MU NT), riservandosi l’usufrutto, donava il predetto fondo, in quota diseguali (di 2/3 e 1/3) ai figli MU RI e MU VI (1/3), e che quest’ultimo contestualmente vendeva la sua quota alla sorella.
Per effetto del predetto atto gli unici titolari di diritti reali sul terreno (poi abusivamente trasformato) risultavano il padre donante -usufruttario e la figlia (donataria e acquirente) MU RI, (che si è poi resa responsabile degli abusi accertati e sanzionati nel tempo).
In tale ricostruito contesto è allora evidente che l’acquisizione gratuita del 1999, e la successiva rettifica disposta con provvedimento del 2017 (qui impugnato) è stata correttamente notificata ai suindicati unici titolari di diritti sul fondo, nella rispettiva qualità di nuda proprietaria e di usufruttario.
Alcuna notifica andava eseguita nei confronti del sig. MU VI che contestualmente alla donazione del 1996 ha dismesso e venduto in favore della sorella la quota di 1/3 attribuitagli con lo stesso rogito.
Da qui l’inammissibilità del ricorso del sig. MU VI per difetto di legittimazione.
3. Inammissibilità per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato
In via subordinata alle eccezioni che precedono, il ricorso è sotto ulteriore profilo inammissibile, per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, costituente mera rettifica di un errore materiale della p.lla inesattamente riportata nel precedente provvedimento acquisitivo (rimasto inoppugnato).
Nell’atto si precisa che la rettifica si è resa necessaria perché in precedenza impropriamente era stata riportata la p.lla 1119 in luogo della p.lla esatta, coincidente con la n. 1889 del fg. 25.
Nel merito il ricorso è, comunque, infondato.
Pur senza accettare il contradditorio sui profili di censura dedotti, stante la palese tardività e inammissibilità del ricorso, tutti i motivi sono infondati.
4. Sul primo motivo – Infondatezza.
È palesemente infondato e contraddetto da evidenze documentali il primo motivo, con cui si deduce l’omessa notifica dell’atto al ricorrente MU NT: laddove è provato in atti che lo stesso gli è stato regolarmente notificato, nella qualità di usufruttario, presso la sua residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 143 c.c.
Né sussiste alcuna violazione nella individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento acquisitivo; i due titolari di diritti reali (proprietaria MU RI e nudo usufruttario - MU NT) sono stati destinatari di regolare notifica.
5.Sul secondo motivo – Inammissibilità e Infondatezza.
È del pari inammissibile e infondato il secondo motivo con i ricorrenti assumono che per effetto del diniego dell’istanza di condono ex l. 326/03, presentata da MU RI, sarebbe stata necessaria una nuova ordinanza, con assegnazione di un nuovo termine ai fini demolitori.
Il motivo è inammissibile perché attiene alla posizione della sig.ra MU RI, unica titolare dell’istanza e del diniego di condono.
Ma soprattutto è infondato, perché l’Ufficio dopo il diniego di condono ha emesso l’ordinanza n. 35 del 6.2.2024 assegnando alla MU un nuovo termine ai fini demolitori; quest’ultima, tuttavia anziché ottemperare, ha lasciato decorrere il termine di legge, proponendo ricorso (R.G. n. 722/24), innanzi a codesto Tribunale, come detto respinto per totale infondatezza dei motivi, con sentenza n. 312/2025.
6. Terzo motivo - Infondatezza
È del pari infondato il motivo sub 3), con cui si contesta l’omessa individuazione delle aree oggetto di acquisizione.
L’acquisizione coincide esattamente con l’entità degli abusi, come descritti nelle ordinanze del 1996 e del 2001, aventi ad oggetto il manufatto totalmente abusivo, edificato sine titulo sulla p.lla 1889 fg. 25 e riguarda esclusivamente detta p.lla, con indicazione della classificazione e della consistenza.
Il provvedimento acquisitivo reca esattamente l’area acquisita al patrimonio indisponibile dell’ente, venendo indicata sia la particella catastale, sia la consistenza, sia la destinazione/classificazione dell’immobile acquisito.
A fronte di ciò non v’è dubbio sull’esatta indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale, coincidente con quella interessata dalla trasformazione abusiva
Il Comune si è limitato solo ad acquisire il manufatto abusivo e l’area di sedime su cui insistono gli abusi e non anche le aree ulteriori e diverse, necessarie, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, nel limite massimo, tuttavia, del decuplo della superfice abusiva (Tar Campania Salerno n .777 del 24.4.25 - est. Marena).
Infine, sono prive di pregio anche le doglianze mosse in ordine al vizio di motivazione.
Innanzitutto, rileva evidenziare che il provvedimento di acquisizione deve essere considerato adeguatamente motivato in considerazione della mera inottemperanza all’ordine demolitorio accertato con formale atto da parte dell’autorità emanante (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV, 29 novembre 2024, n. 6677). Trattatasi in ogni caso di atto vincolato, costituente inevitabile conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, che non necessita di particolare motivazione (…).
7. Quarto motivo - Infondatezza
È del pari privo di pregio e ampiamente scrutinato in senso reiettivo il motivo con cui si profila l’omessa comunicazione di avvio procedimentale.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate non deve essere preceduta da una comunicazione di avvio, trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. Più in generale, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell'inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 21/10/2024, n.5543) TAR Campania Salerno n. 777 del 24.4.2025.
(…)
8. Quinto motivo – Inammissibilità.
È infine, palesemente inammissibile, per difetto di legittimazione l’ultimo motivo che si appunta contro l’ordinanza di sgombero, non essendo la stessa notificata ai ricorrenti - residenti in altri Comuni e non occupanti l’immobile abusivo, edificato e utilizzato solo dalla sig.ra MU RI, unica destinataria e legittimata.
Né risulta che quest’ultima abbia proposto alcun rimedio contro detto provvedimento di rilascio dell’immobile, peraltro superabile, ove ricorrano i presupposti, con la procedura di utilizzo provvisorio del medesimo immobile (che è ipotizzabile abbia attivato)”.
Seguiva il deposito di memoria di replica, per i ricorrenti, i quali osservavano:
“SULL’INFONDATEZZA DELL’ECCEZIONE DI TARDIVITÀ. L’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente è infondata. Il Comune assume che il provvedimento di acquisizione n. 69006 del 7 dicembre 2017 sarebbe stato notificato al ricorrente NT MU ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ma non fornisce alcuna prova del perfezionamento della notificazione.
Nel fascicolo di parte resistente non risultano depositati la relata di notifica completa, né l’attestazione delle ricerche anagrafiche negative, né la prova del deposito dell’atto presso la Casa comunale, né quella dell’affissione all’albo comunale. In assenza della documentazione prescritta dall’art. 143 c.p.c., la notificazione deve ritenersi non perfezionata, con conseguente mancata decorrenza dei termini decadenziali. Il ricorso è pertanto tempestivo, essendo stato proposto a seguito della conoscenza effettiva del provvedimento, avvenuta solo mediante accesso agli atti.
SULLA MANCATA FORMALIZZAZIONE DELL’ACQUISIZIONE PER OMESSA NOTIFICA DELLE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE. In ogni caso, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non si è mai perfezionata, poiché l’Amministrazione non ha dimostrato la notifica delle presupposte ordinanze di demolizione al ricorrente NT MU, quale usufruttuario dell’immobile. L’acquisizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce effetto conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, la quale presuppone la rituale conoscenza dell’ordinanza da parte del soggetto inciso. In difetto di prova della notifica delle ordinanze di demolizione al titolare del diritto reale, manca il presupposto stesso dell’inottemperanza e, conseguentemente, il titolo legittimante l’acquisizione. Ne discende che il provvedimento impugnato non è idoneo a far decorrere termini decadenziali; è comunque illegittimo per difetto dei presupposti di legge.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 marzo 2026, tenutasi da remoto, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che il ricorso, proposto da MU VI, è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva e d’interesse ad agire.
Come eccepito dal Comune di Cava de’ Tirreni, con argomentazioni rimaste incontestate da parte del ricorrente in questione (MU VI), “va dichiarato il suo difetto di legittimazione, per difetto di titolarità del bene oggetto di acquisizione. Ed invero il manufatto totalmente abusivo è stato edificato sine titulo dalla sorella (MU RI), su terreno agricolo oggetto dell’atto di donazione e vendita del 13.09.1996; dalla lettura del predetto atto, depositato in giudizio, si evince che il padre (MU NT), riservandosi l’usufrutto, donava il predetto fondo, in quota diseguali (di 2/3 e 1/3) ai figli MU RI e MU VI (1/3), e che quest’ultimo contestualmente vendeva la sua quota alla sorella. Per effetto del predetto atto gli unici titolari di diritti reali sul terreno (poi abusivamente trasformato) risultavano il padre donante - usufruttario e la figlia (donataria e acquirente) MU RI, (che si è poi resa responsabile degli abusi accertati e sanzionati nel tempo). In tale ricostruito contesto è allora evidente che l’acquisizione gratuita del 1999, e la successiva rettifica disposta con provvedimento del 2017 (qui impugnato) è stata correttamente notificata ai suindicati unici titolari di diritti sul fondo, nella rispettiva qualità di nuda proprietaria e di usufruttario. Alcuna notifica andava eseguita nei confronti del sig. MU VI che contestualmente alla donazione del 1996 ha dismesso e venduto in favore della sorella la quota di 1/3 attribuitagli con lo stesso rogito. Da qui l’inammissibilità del ricorso del sig. MU VI per difetto di legittimazione”.
Le argomentazioni predette ricavano conferma dagli atti, depositati in giudizio dal Comune di Cava de’ Tirreni (oltre all’atto pubblico di donazione e vendita del 13.09.1996, cfr. anche la visura storica della p.lla oggetto d’acquisizione, mai intestata al ricorrente MU VI) e sono dirimenti, nel senso dell’inammissibilità, per tale parte, del ricorso (“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cassazione civile, sez. III, 22/04/2025, n. 10435).
Per quanto concerne invece il ricorrente MU NT, il ricorso è irricevibile per tardività.
Il Comune di Cava de’ Tirreni ha depositato in giudizio la prova della notifica al medesimo, in qualità di donante – usufruttuario dell’immobile per cui è causa, del provvedimento impugnato, vale a dire “del provvedimento n. 69006 del 7 dicembre 2017, con il quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni alla via Casaburi, località Toriello”, notifica avvenuta in data in data 3 gennaio 2018, da parte del messo comunale del Comune di Montecorvino Pugliano.
Recita l’art. 143, commi 1 e 3, c.p.c.: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario” (…) “Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.
Nella specie, la relata di notifica del messo comunale del Comune di Montecorvino Pugliano, recita: “L’anno 2018 addì 3 del mese di gennaio in Montecorvino Pugliano io sottoscritto ho notificato copia del presente atto a MU NT residente in questo Comune alla via Beneficenza n. – ai sensi dell’arty. 143 c.p.c., depositandone copia nella casa comunale di Mont. Pugliano in busta chiusa, che provvedo a chiudere e a sigillare e sulla quale trascrivo il numero cronologico della notificazione, cognome e nome del destinatario. Ciò in quanto è risultato sconosciuto ogni recapito dell’interessato all’indirizzo risultante dai registri anagrafici, e dopo accertamenti svolti all’anagrafe ed in loco, dove il destinatario ebbe l’ultima residenza conosciuta ed essendo risultata vana ogni altra ricerca per individuare l’effettiva sua residenza, dimora e domicilio”. Il Messo notificare (timbro e firma).
Parte ricorrente, nelle proprie repliche, ha contestato la validità e la ritualità di tale notificazione, sostenendo che “nel fascicolo di parte resistente non risultano depositati la relata di notifica completa, né l’attestazione delle ricerche anagrafiche negative, né la prova del deposito dell’atto presso la Casa comunale, né quella dell’affissione all’albo comunale. In assenza della documentazione prescritta dall’art. 143 c.p.c., la notificazione deve ritenersi non perfezionata, con conseguente mancata decorrenza dei termini decadenziali. Il ricorso è pertanto tempestivo, essendo stato proposto a seguito della conoscenza effettiva del provvedimento, avvenuta solo mediante accesso agli atti”.
Tali obiezioni non sono condivisibili.
Gli elementi costitutivi della notifica, ex art. 143 c.p.c., effettuata nella specie, sono tutti riportati nella relata corrispondente, come sopra riportata per esteso: quanto alla prova del deposito dell’atto presso la Casa Comunale di Montecorvino Pugliano, che per parte ricorrente difetterebbe, nel caso in esame, essa è ricavabile dal tenore fidefaciente dell’attestazione del messo comunale, di avere provveduto a depositare copia dell’atto qui (tardivamente) gravato, “nella Casa Comunale di Mont. Pugliano in busta chiusa, che provvedo a chiudere e a sigillare e sulla quale trascrivo il numero cronologico della notificazione, cognome e nome del destinatario”.
Lo stesso dicasi, quanto all’attestazione delle ricerche anagrafiche negative che - a dire di parte ricorrente - mancherebbe nella specie, laddove il messo comunale ha attestato, con il sopra descritto valore fidefaciente, che, quanto al destinatario della notifica, lo stesso era “risultato sconosciuto ogni recapito (…) all’indirizzo risultante dai registri anagrafici, e dopo accertamenti svolti all’anagrafe ed in loco, dove il destinatario ebbe l’ultima residenza conosciuta ed essendo risultata vana ogni altra ricerca per individuare l’effettiva sua residenza, dimora e domicilio”.
Cfr., in argomento, T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 1/02/2016, n. 346: “La notifica dei provvedimenti edilizi eseguita tramite messo comunale deve ritenersi legittima, dovendosi essa considerare a tutti gli effetti notificazione nelle forme degli atti civili. La relativa relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; ne consegue che le attestazioni in essa contenute, concernenti le attività direttamente svolte dal medesimo notificatore, fanno piena prova fino a querela di falso”.
Stante, quindi, la rituale notifica del provvedimento gravato, decorsi venti giorni dall’effettuazione, da parte del messo comunale, delle formalità, prescritte dall’art. 143 c.p.c. (cfr. art. 143, comma 3, c.p.c.: “Nei casi previsti nel presente articolo (…) la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”), dal giorno 23 gennaio 2018 è decorso il termine perentorio di legge di giorni sessanta, per l’impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa del provvedimento, sub a) dell’epigrafe, e - pertanto - il presente ricorso, notificato al Comune di Cava de’ Tirreni soltanto in data 12.12.2022, è irrimediabilmente tardivo.
Cfr., in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza 17/02/2025, n. 1285: “La notifica di un provvedimento acquisitivo di un immobile, da parte dell'amministrazione comunale, eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., risulta valida e rituale se l'ufficiale giudiziario ha espletato tutti gli adempimenti previsti da tale disposizione, includendo il deposito dell'atto presso la Casa comunale e la annotazione del trasferimento del destinatario”.
In parte motiva, la sentenza in questione, con considerazioni a valere, in questa sede, quale ulteriore confutazione delle contrarie argomentazioni espresse - in replica - da parte ricorrente, significativamente precisa che: “(…) Correttamente, infatti, il T.a.r. per la Campania, nella sentenza n. 5058/2020, ha ritenuto irricevibile per tardività l'impugnazione della determinazione di acquisizione gratuita dell'immobile abusivo proposta dalla originaria ricorrente solo in data 15 maggio 2017 a fronte di una rituale notifica del provvedimento, avvenuta ben due anni prima, in data 27 luglio 2015 (…). 13. Sul punto è, in verità, utile osservare, da un lato, che, in base ai documenti prodotti dal Comune di Napoli in primo grado, nel caso di specie risultano essere stati puntualmente espletati tutti gli adempimenti indicati dall'art. 143 c.p.c. per la notifica dell'atto, avendo l'ufficiale giudiziario - recatosi presso la residenza della ricorrente come risultante dall'anagrafe - proprio a seguito di tali adempimenti, sia appreso ed annotato che il destinatario risultava "trasferito", sia attestato di aver effettuato il deposito dell'atto presso la Casa comunale del Comune di Napoli (…). I riferimenti di parte appellante ad adempimenti ulteriori a quelli previsti dall'art. 143 c.p.c. cui l'ufficiale giudiziario sarebbe stato tenuto e a precedenti giurisprudenziali riguardanti fattispecie assai differenti risultano, in verità inconferenti, non potendo supportare in alcun modo la pretesa fondatezza dell'appello (…)”.
Ciò posto, rileva il Tribunale che la conclusione – sopra raggiunta – circa la tardività, e quindi l’irricevibilità, dell’impugnazione del provvedimento di acquisizione del cespite immobiliare alla mano pubblica, da parte del ricorrente MU NT (oltre a comportare la superfluità dell’esame dell’ulteriore eccezione d’inammissibilità di tale impugnativa, sollevata dalla difesa del Comune resistente e riportata in narrativa), implica che il gravame, sub b) dell’epigrafe, esteso tuzioristicamente alle “ordinanze n. 726 del 19 dicembre 1996, n. 804 del 29 maggio 2001 e n. 220 dell’11 maggio 2017, aventi tutte ad oggetto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, di opere edili eseguite presso il predetto immobile”, nonché al “provvedimento del 5 maggio 2020, prot. n. 29848 (…), con il quale il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Cava de’ Tirreni ha ordinato “di liberare e sgomberare … da persone e cose l’immobile sito in via Casaburi loc. Toriello del Comune di Cava de’ Tirreni”, deve ritenersi inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, essendo, il ricorrente MU NT, ormai spogliato della titolarità dell’immobile per cui è causa, avendo omesso d’impugnare tempestivamente il provvedimento d’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Cava de’ Tirreni del medesimo immobile, provvedimento che s’è, pertanto, definitivamente consolidato, in suo pregiudizio.
Quanto all’ordinanza di sgombero dell’immobile (cui è dedicato il quinto, ed ultimo, motivo di ricorso), del resto, pienamente condivisibile si presenta anche l’eccezione di inammissibilità della sua impugnativa, per difetto di legittimazione, sollevata dalla difesa del Comune di Cava de’ Tirreni, “non essendo la stessa notificata ai ricorrenti – residenti in altri Comuni e non occupanti l’immobile abusivo, edificato e utilizzato solo dalla sig.ra MU RI, unica destinataria e legittimata” alla sua impugnativa.
Le spese di lite, per la peculiarità e la risalenza temporale della specie, possono essere peraltro compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da MU VI avverso gli atti impugnati sub a) e b) dell’epigrafe;
Dichiara irricevibile il ricorso proposto da MU NT avverso l’atto impugnato sub a) dell’epigrafe;
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal MU NT avverso gli atti impugnati sub b) dell’epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
OL VE, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL VE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO