TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 533
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    Il Tribunale rileva che la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è stata ritualmente effettuata e documentata dalla relata del messo comunale. Pertanto, il termine di sessanta giorni per l'impugnazione è decorso dal 23 gennaio 2018, rendendo il ricorso irricevibile.

  • Altro
    Mancata notifica delle ordinanze di demolizione

    Il Tribunale ritiene superflua l'esame di tale eccezione, dato che il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione ad agire

    Il Tribunale concorda con l'eccezione del Comune, affermando che l'omessa impugnazione tempestiva del provvedimento di acquisizione ha comportato il consolidamento dello stesso, rendendo inammissibile l'impugnazione degli atti consequenziali, incluso l'ordinanza di sgombero.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    Il Tribunale accoglie l'eccezione del Comune, confermando che VI MU ha venduto la sua quota alla sorella e non è più titolare di diritti reali sul terreno, rendendo il suo ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

  • Altro
    Difetto di legittimazione attiva

    Il Tribunale ritiene superflua l'esame di tale motivo, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione sul provvedimento principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 533
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 533
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo