CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8628 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2025 della Corte di appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere IE AW;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8628 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione proposta da NI RI, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 10/10/2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per avere partecipato alla raccolta di denaro in favore di soggetti ristretti in carcere, appartenenti al sodalizio mafioso dell’articolazione territoriale della ‘ndrangheta operante sul territorio di Chivasso. 1.1. Con sentenza del 15/06/2017, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso presentato avverso la sentenza di appello - confermativa di quella di condanna del primo grado -, annullava il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. In tale pronuncia, la Suprema Corte, pur affermando che la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà a favore di detenuti inseriti nell’associazione mafiosa rappresenta un integratore fattuale della partecipazione particolarmente pregnante, ha osservato che la partecipazione alla colletta non può essere ritenuta, di per sé ed anche a prescindere dall’ammontare delle contribuzioni, una prova assorbente e decisiva dell’intraneità di conferenti e beneficiari al sodalizio, essendo necessari altri elementi a riscontro. Al giudizio di rinvio, che si concludeva con sentenza del 27/02/2019, la quale ribadiva la condanna inflitta nel primo giudizio di appello, seguiva un nuovo ricorso per cassazione, all’esito del quale (in data 01/02/2021) la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio per non avere i ricorrenti, tra i quali NI RI, commesso il fatto. 2. Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore che articola tre motivi con cui deduce: 2.1. Erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione per non avere il Giudice illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto la colpa grave, tenuto conto che, in caso di più imputati per il medesimo reato, la colpa deve essere valutata con riferimento alla singola posizione. In particolare, la difesa lamenta che la partecipazione al “fondo di solidarietà” sia stata desunta dalla conversazione (n. 5698 del 14/12/2011) intercorsa tra due soggetti diversi dall’odierno ricorrente e cioè il padre ET e il fratello Antonino, laddove questi parlavano della raccolta di denaro “da noi tre”. A prescindere dal fatto che l’istante ha sempre negato di aver preso parte all’anzidetta raccolta di denaro, resta il fatto che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo indicato quale sarebbe stata la condotta gravemente colposa che ha indotto in errore il Gip, posto che la ricordata conversazione non lo vede protagonista;
2.2. Carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai profili di colpa grave ascrivibili a NI RI. La motivazione, senza specificare in alcun modo le ragioni 3 per cui queste possano integrare profili di colpa, grave o lieve, fonda la sussistenza della colpa grave su una mera elencazione di circostanze che il ricorrente richiama (p. 4) e disattende, evidenziando, in particolare, come la seconda sentenza rescindente abbia finito per certificare che, al momento dell'emissione della misura cautelare, esistevano solo indizi non gravi e tali da giustificare la misura cautelare. Sul punto, il difensore evoca il comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che la pronuncia di annullamento senza rinvio ha di fatto accertato che il provvedimento applicativo della misura cautelare è stato emesso senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito;
2.3. Erronea applicazione dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di riparazione per il periodo successivo al 13 maggio 2013. La Corte territoriale, pur dando atto del deposito, in data 16/06/2025 di una memoria difensiva, non ne ha preso in considerazione il contenuto. La difesa richiama il comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen. laddove prevede il diritto alla riparazione anche quando il provvedimento che ha disposto la misura sia stato mantenuto pur in carenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Ricorda poi che, ad opera del d.lgs. 188/2021, è stata introdotta la disposizione per la quale l’esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione e che NI RI si era sottoposto ad interrogatorio negando l’addebito e fornendo spiegazione dei fatti;
peraltro, già a far data dal 13 maggio 2013, data in cui l’istante si sottopose a confronto con il coindagato Lo CO AE, l’Autorità giudiziaria disponeva di elementi idonei a revocare la misura nei suoi confronti. 3. In data 10/11/2025, è pervenuta, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. É pervenuta memoria di replica da parte del difensore dell’istante che ribadisce le ragioni del ricorso, insistendo, in particolare, sul terzo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Come è noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e 4 che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 - dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini dell’esclusione dell’invocato indennizzo, la condotta, giudizialmente acclarata in via definitiva, della partecipazione del l’istante, unitamente al padre e al fratello, al fondo di solidarietà in favore di soggetti ristretti in carcere, attinti da ordinanza cautelare con l’accusa di fare parte di locali della ‘ndrangheta. La stessa ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che se è vero che la colletta in favore di detenuti, peraltro appartenenti al medesimo sodalizio criminale la cui intraneità era ascritta al ricorrente, costituisce, nel giudizio di merito, un indicatore che deve essere corroborato da altri riscontri, nel giudizio di riparazione essa costituisce di per sé un profilo di colpa grave, in quanto rivelatore di contiguità al contesto criminale, tenuto altresì conto che le elargizioni riguardavano detenuti ai quali egli non era legato da stetti vincoli parentali, dal momento che il padre e il fratello si trovavano in stato di libertà. Il Giudice della riparazione si è così uniformato agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco Domenico, Rv. 287302; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996). L’ordinanza impugnata, dopo aver richiamato (p. 6) ulteriori elementi ritenuti significativi ai fini della valutazione in sede di riparazione – elementi di cui peraltro dava atto la seconda sentenza rescindente pur non reputandoli sufficienti a provare la partecipazione del ricorrente alla compagine criminale -, ha ricordato come l’anzidetta pronuncia abbia affermato che gli elementi a carico dei ricorrenti, tra questi NI RI, erano comunque dimostrativi dell’appartenenza di tutti i ricorrenti ad un contesto criminale di ‘ndrangheta, normativamente rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 159 del 2011 ed eventualmente suscettibile di giustificare l'adozione delle misure di prevenzione ivi previste, pur se non indicativi di una partecipazione in senso dinamico all'omonima associazione criminale di cui la locale di Chivasso rappresenta un'articolazione territoriale. I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, infondati. Manifestamente infondato, infine, è l’assunto secondo cui si configurerebbe un’ipotesi di ingiustizia formale di cui al comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen., stante l’assenza, nel caso di specie, di un giudicato cautelare che abbia accertato l’illegittimità della custodia cautelare subita. Investe poi considerazioni in punto di fatto, precluse allo scrutinio di questa Corte di legittimità, l’argomentazione difensiva per la quale già a far data dal giorno 5 (13/05/2013) in cui il RI si sottopose al confronto con AE Lo CO, suo principale accusatore, l’Autorità giudiziaria avrebbe disposto di elementi idonei a revocare la misura. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AW DR GN
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8628 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione proposta da NI RI, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 10/10/2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per avere partecipato alla raccolta di denaro in favore di soggetti ristretti in carcere, appartenenti al sodalizio mafioso dell’articolazione territoriale della ‘ndrangheta operante sul territorio di Chivasso. 1.1. Con sentenza del 15/06/2017, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso presentato avverso la sentenza di appello - confermativa di quella di condanna del primo grado -, annullava il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. In tale pronuncia, la Suprema Corte, pur affermando che la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà a favore di detenuti inseriti nell’associazione mafiosa rappresenta un integratore fattuale della partecipazione particolarmente pregnante, ha osservato che la partecipazione alla colletta non può essere ritenuta, di per sé ed anche a prescindere dall’ammontare delle contribuzioni, una prova assorbente e decisiva dell’intraneità di conferenti e beneficiari al sodalizio, essendo necessari altri elementi a riscontro. Al giudizio di rinvio, che si concludeva con sentenza del 27/02/2019, la quale ribadiva la condanna inflitta nel primo giudizio di appello, seguiva un nuovo ricorso per cassazione, all’esito del quale (in data 01/02/2021) la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio per non avere i ricorrenti, tra i quali NI RI, commesso il fatto. 2. Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore che articola tre motivi con cui deduce: 2.1. Erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione per non avere il Giudice illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto la colpa grave, tenuto conto che, in caso di più imputati per il medesimo reato, la colpa deve essere valutata con riferimento alla singola posizione. In particolare, la difesa lamenta che la partecipazione al “fondo di solidarietà” sia stata desunta dalla conversazione (n. 5698 del 14/12/2011) intercorsa tra due soggetti diversi dall’odierno ricorrente e cioè il padre ET e il fratello Antonino, laddove questi parlavano della raccolta di denaro “da noi tre”. A prescindere dal fatto che l’istante ha sempre negato di aver preso parte all’anzidetta raccolta di denaro, resta il fatto che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo indicato quale sarebbe stata la condotta gravemente colposa che ha indotto in errore il Gip, posto che la ricordata conversazione non lo vede protagonista;
2.2. Carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai profili di colpa grave ascrivibili a NI RI. La motivazione, senza specificare in alcun modo le ragioni 3 per cui queste possano integrare profili di colpa, grave o lieve, fonda la sussistenza della colpa grave su una mera elencazione di circostanze che il ricorrente richiama (p. 4) e disattende, evidenziando, in particolare, come la seconda sentenza rescindente abbia finito per certificare che, al momento dell'emissione della misura cautelare, esistevano solo indizi non gravi e tali da giustificare la misura cautelare. Sul punto, il difensore evoca il comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che la pronuncia di annullamento senza rinvio ha di fatto accertato che il provvedimento applicativo della misura cautelare è stato emesso senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito;
2.3. Erronea applicazione dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di riparazione per il periodo successivo al 13 maggio 2013. La Corte territoriale, pur dando atto del deposito, in data 16/06/2025 di una memoria difensiva, non ne ha preso in considerazione il contenuto. La difesa richiama il comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen. laddove prevede il diritto alla riparazione anche quando il provvedimento che ha disposto la misura sia stato mantenuto pur in carenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Ricorda poi che, ad opera del d.lgs. 188/2021, è stata introdotta la disposizione per la quale l’esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione e che NI RI si era sottoposto ad interrogatorio negando l’addebito e fornendo spiegazione dei fatti;
peraltro, già a far data dal 13 maggio 2013, data in cui l’istante si sottopose a confronto con il coindagato Lo CO AE, l’Autorità giudiziaria disponeva di elementi idonei a revocare la misura nei suoi confronti. 3. In data 10/11/2025, è pervenuta, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. É pervenuta memoria di replica da parte del difensore dell’istante che ribadisce le ragioni del ricorso, insistendo, in particolare, sul terzo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Come è noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e 4 che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 - dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini dell’esclusione dell’invocato indennizzo, la condotta, giudizialmente acclarata in via definitiva, della partecipazione del l’istante, unitamente al padre e al fratello, al fondo di solidarietà in favore di soggetti ristretti in carcere, attinti da ordinanza cautelare con l’accusa di fare parte di locali della ‘ndrangheta. La stessa ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che se è vero che la colletta in favore di detenuti, peraltro appartenenti al medesimo sodalizio criminale la cui intraneità era ascritta al ricorrente, costituisce, nel giudizio di merito, un indicatore che deve essere corroborato da altri riscontri, nel giudizio di riparazione essa costituisce di per sé un profilo di colpa grave, in quanto rivelatore di contiguità al contesto criminale, tenuto altresì conto che le elargizioni riguardavano detenuti ai quali egli non era legato da stetti vincoli parentali, dal momento che il padre e il fratello si trovavano in stato di libertà. Il Giudice della riparazione si è così uniformato agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco Domenico, Rv. 287302; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996). L’ordinanza impugnata, dopo aver richiamato (p. 6) ulteriori elementi ritenuti significativi ai fini della valutazione in sede di riparazione – elementi di cui peraltro dava atto la seconda sentenza rescindente pur non reputandoli sufficienti a provare la partecipazione del ricorrente alla compagine criminale -, ha ricordato come l’anzidetta pronuncia abbia affermato che gli elementi a carico dei ricorrenti, tra questi NI RI, erano comunque dimostrativi dell’appartenenza di tutti i ricorrenti ad un contesto criminale di ‘ndrangheta, normativamente rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 159 del 2011 ed eventualmente suscettibile di giustificare l'adozione delle misure di prevenzione ivi previste, pur se non indicativi di una partecipazione in senso dinamico all'omonima associazione criminale di cui la locale di Chivasso rappresenta un'articolazione territoriale. I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, infondati. Manifestamente infondato, infine, è l’assunto secondo cui si configurerebbe un’ipotesi di ingiustizia formale di cui al comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen., stante l’assenza, nel caso di specie, di un giudicato cautelare che abbia accertato l’illegittimità della custodia cautelare subita. Investe poi considerazioni in punto di fatto, precluse allo scrutinio di questa Corte di legittimità, l’argomentazione difensiva per la quale già a far data dal giorno 5 (13/05/2013) in cui il RI si sottopose al confronto con AE Lo CO, suo principale accusatore, l’Autorità giudiziaria avrebbe disposto di elementi idonei a revocare la misura. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AW DR GN