Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2025, proposto da
NG NT, AN NT, AT BE, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo De Vecchi, Riccardo D'Avena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Faggeto Lario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Virginia Manzi, Giampiera Radice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del “provvedimento di diniego della domanda di voltura dell’autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio con conducente n. 1 del 01.01.1990 ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/1990”, adottato dal Comune di Faggeto Lario in data 6 febbraio 2025 (protocollo n. 473 del 6 febbraio 2025) (doc.1);
della “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di voltura dell’autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio con conducente n. 1 del 01.01.1990 ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/1990”, emessa dal Comune di Faggeto Lario in data 13 dicembre 2024 (protocollo n. 4727 del 14 dicembre 2024) (doc.2);
in quanto occorra, di ogni comunicazione, nota, corrispondenza, atto e documento procedimentale, ivi incluse le note del Comune di Faggeto Lario del 3 maggio 2024, del 20 luglio 2024 e dell’8 agosto 2024;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati;
nonché per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto subito dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Faggeto Lario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Faggeto Lario ha rilasciato in data 1 dicembre 1990 al Sig. SE NT, padre delle ricorrenti, la licenza n. 1 per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente.
Il sig. NT era altresì titolare dell’impresa individuale avente ad oggetto “ noleggio auto in servizio da rimessa con conducente”.
A seguito del decesso del titolare (avvenuto nel 2019) le figlie presentavano le dichiarazioni di successione, senza inviare alcuna comunicazione al Comune rispetto alla licenza.
Anche nella dichiarazione di successione della madre, deceduta nel 2021, non vi era alcun riferimento alla licenza.
Il Comune con nota del 3 maggio 2024 prot. 1685, chiedeva la riconsegna della licenza, non avendo “ ricevuto nessuna indicazione sull’avvenuto subentro come previsto dall’art. 9, comma 2, della Legge 21/1992 .”
Le sig. NT integravano la successione del padre con atto notarile del 24.6.2024, inserendo nella successione la licenza e con atto del 10 luglio 2024 vendevano a favore della Impresa Individuale LakeComo’SBest di BE AT l’azienda e con essa “ il diritto all’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente.”
Il Comune con nota del 8 agosto 2024 prot. 3152 comunicava l’impossibilità di volturare la licenza a favore del Sig. BE, essendo decorso il termine di due anni dal decesso del titolare, previsto dall’art. 9, comma 2 della L. n. 21/1992.
Le sigg. NT presentavano in data 19 novembre 2024 le proprie osservazioni, contestando l’interpretazione del Comune.
Il procedimento si concludeva con il provvedimento di rigetto della domanda di voltura, (prot. n. 473 del 6 febbraio 2025), impugnato dalle Sigg. NT unitamente al Sig. BE, con il presente ricorso, in cui sono articolate le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, l. n. 21/1992. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e difetto di motivazione e istruttoria. Violazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 241/1990; violazione del principio di proporzionalità e del principio di buon andamento: secondo le ricorrenti il Comune ha erroneamente interpretato e applicato l’art. 9 della L. 21/92, ritenendo il termine di due anni entro il quale trasferire la licenza in caso di morte del titolare, come termine perentorio. Si tratterebbe invece di un termine ordinatorio, per cui il diniego è illegittimo, anche sotto il profilo del difetto di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere: ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per carenza e difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità; violazione del principio di affidamento; violazione del principio di buon andamento: il diniego sarebbe in ogni caso affetto da ingiustizia manifesta, in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato la situazione di fatto.
Le parti ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal diniego di trasferimento.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, sollevando eccezioni di tardività del ricorso, per la mancata impugnazione della nota del 8 agosto 2024 prot. 3152 e nel merito chiedendo il rigetto.
All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di tardività sollevate dalla difesa del Comune, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Dalla ricostruzione in fatto e dalla documentazione in atti emerge che solo nel giugno del 2024 le sig. NT hanno integrato la dichiarazione di successione rispetto alla licenza intestata al padre, deceduto cinque anni prima, mentre negli anni precedenti non è stata formalizzata alcuna richiesta
all’Amministrazione comunale di trasferimento della licenza, né di proroga del termine per il trasferimento.
2) Nel primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 9, comma 2 della L. 21/1992, per l’errata qualificazione del termine previsto dalla disposizione nonché il difetto di motivazione.
2.1 L’art. 9 comma 2 dispone testualmente “ 2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti”.
La tesi di parte ricorrente secondo cui il termine dei due anni della disposizione sopra citata sarebbe ordinatorio, in quanto non qualificato come perentorio, è infondata.
Non può trovare applicazione l’art. 152 comma 2 c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, valevole esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio (T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I, 22/01/2025, n. 34).
La semplice interpretazione letterale porta ad assegnare natura perentoria al termine, stante il richiamo al “ termine massimo ” di due anni entro cui le licenze possono essere trasferite: la formulazione indica un tempo determinato oltre il quale la richiesta non può essere ritenuta tempestiva.
Oltre a questa interpretazione, anche seguendo l’orientamento secondo cui “ ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto” (Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718), il termine non può che avere natura perentoria.
Infatti la disposizione deroga al principio dell'assegnazione delle licenze a seguito della pubblicazione di appositi bandi di concorso, per cui è interesse dell’Amministrazione definire in tempi certi il numero di licenze esistenti sul territorio ed eventualmente da rilasciare, essendo contingentate in ragione di una programmazione di veicoli circolanti nei comuni e considerate le finalità pubbliche che il servizio di noleggio con conducente mira a soddisfare (Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703 e id., 31 agosto 2021, n. 6124, nonché Cons. Stato, V, 11 luglio 2022, n. 5756).
2.2 Nel provvedimento impugnato le ragioni del rigetto sono chiaramente espresse sia con riferimento alle norme di legge, sia alle ragioni del rigetto della domanda, confutando anche le controdeduzioni presentate nel corso del procedimento.
Pertanto anche la censura nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione è infondata.
3) Nel secondo motivo i ricorrenti, oltre a ribadire il difetto di motivazione, lamentano la violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato la situazione di fatto, cioè la morte dei genitori nell’arco temporale di due anni, la difficoltà di presentazione della dichiarazione di successione e l’eccezionalità del periodo emergenziale, fatti che avrebbero potuto “giustificare” una proroga del termine di due anni.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
Pur riconoscendo la difficoltà soggettiva delle ricorrenti, tuttavia l’Amministrazione non avrebbe avuto alcun titolo per concedere la proroga, sia per la natura perentoria del termine, sia perché le eredi nei termini di legge non hanno mai espresso la volontà di trasferire la licenza, per cui la proroga non avrebbe comunque potuto essere concessa dopo la scadenza del termine.
4) L’infondatezza dei motivi dà ragione dell’infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza dei relativi elementi costitutivi fra cui, in primis, quello dell’ingiustizia del danno.
Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto in ogni sua domanda.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese a favore del Comune intimato, quantificate in € 2.000,00 (duemila,00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EL, Presidente
AN IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | TE EL |
IL SEGRETARIO