CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/08/2023, n. 36261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36261 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI FE, nato a [...] il [...],, avverso la sentenza del 09-02-2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio :Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione;
letta la memoria trasmessa dall'avvocato Antonio Franzese, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36261 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2023, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del 30 novembre 2021, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato FE LI alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto ed euro 27.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 181 del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo B), 64-71 del d.P.R. n. :380 del 2001 (capo C); 65-72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 0), 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo E), 734 cod. pen. (capo F) e 6-30 dellia legge n. 394 del 1991 (capo G); fatti accertati in Camerota 1'11 giugno 2014. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, LI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassaizione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., osservando che i giudici di secondo grado hanno calcolato la sospensione della prescrizione in 1.484 giorni, senza tuttavia considerare che alcuni rinvii del giudizio di primo grado non avrebbero comportato la sospensione della prescrizione: è il caso, ad esempio, del rinvio operato aprile 2017 al 24 gennaio 2018, per 288 giorni, desumendosi dalla lettura del verbale di udienza che, nonostante l'adesione della difesa all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, vi era comunque l'assenza dei testi. Ulteriore lacuna nel computo della sospensione della prescrizione si rinviene rispetto alle udienze per le quali vi era l'assenza del teste della difesa, nonostante vi siano stati alcuni rinvii (ad esempio il 5 ottobre 2016 e il 24 gennaio 2018) al fine di consentirne l'escussione, senza che dal verbale si chiarisca se l'assenza del teste sia stata giustificata, o sia dipesa da una mera dimenticanza della difesa nella citazione del teste. 2.1. Con memoria trasmessa il 16 giugno 2023, il difensore di fiducia dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. Premesso che non è in discussione il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine ai reati a lui ascritti, deve osservarsi che, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto non prescritte le contravvenzioni ascritte al ricorrente. Ed invero, come risulta dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dal tenore della censura sollevata, nel corso del giudizio di primo grado vi sono state diverse cause di sospensione della prescrizione, per un periodo complessivo pari a 4 anni, 1 mese e 16 giorni. 2 Rilevano in tal senso le seguenti sospensioni, correttamente riportate nella sentenza impugnata: dal 18 novembre 2015 al 5 ottobre 2016 (su richiesta difensiva finalizzata all'ottenimento di un documento da parte della P.A.), dall'Il aprile 2017 al 24 gennaio 2018 (per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali), dal 24 gennaio 2018 al 30 ottobre 2018 (per assenza testi non tempestivamente citati dalla difesa), dal 30 ottobre 2018 all'il luglio 2019 (per assenza testi non tempestivamente citati dalla difesa), dall'Il luglio 2019 al 6 maggio 2020 (per assenza testi non tempestivamente citati dalla difesa) e, infine, dal 6 maggio 2020 al 17 marzo 2021 (a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sospensione questa che deve essere tuttavia circoscritta a 64 giorni, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021., Rv. 280432 - 02), per un totale di 4 anni, 1 mesi e 16 giorni di sospensioni. Dunque, sommato questo periodo al termine di 5 anni di prescrizione previsto per i reati contravvenzionali per cui si è proceduto, reati risalenti all'il giugno 2014, giorno del sequestro delle opere abusive, la prescrizione massima matura il 27 luglio 2023, ossia in epoca successiva alla data di emissione sia della sentenza impugnata (9 febbraio 2023), sia dell'odierna decisione (3 luglio 2023). Al riguardo si impongono due precisazioni: in primo luogo, deve osservarsi che la circostanza che, all'udienza (11 aprile 2017) in cui il difensore dell'imputato ha aderito all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, non fossero presenti i testi della difesa, non si pone in senso ostativo all'operatività della relativa sospensione della prescrizione, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834) che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo. In secondo luogo, occorre evidenziare che i rinvii del processo disposti per l'assenza dei testi della difesa, ogni volta non tempestivamente citati dalla parte interessata, valgono altresì a giustificare le concomitanti sospensioni della prescrizione, aderendo il Collegio al principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv., 257318 e Sez. 5, n. 18091 del 29/01/2018, non mass.), secondo cui il rinvio dell'udienza per la mancata citazione dei propri testi da parte del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato per effetto della previsione generale dell'art. 159 comma primo n. 3 cod. proc. pen., cui può itarsi rientrare anche la sospensione 3 dell'attività processuale imputabile alla parte tecnica che non abbia adempiuto all'onere di citare per tempo i testi della propria lista, onere del resto posto a carico della parte interessata dall'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. Deve pertanto ribadirsi che, per effetto delle ricordate sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado, non è maturata la sospensione dei reati contestati. 2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di LI deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio :Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione;
letta la memoria trasmessa dall'avvocato Antonio Franzese, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36261 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2023, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del 30 novembre 2021, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato FE LI alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto ed euro 27.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 181 del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo B), 64-71 del d.P.R. n. :380 del 2001 (capo C); 65-72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 0), 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo E), 734 cod. pen. (capo F) e 6-30 dellia legge n. 394 del 1991 (capo G); fatti accertati in Camerota 1'11 giugno 2014. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, LI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassaizione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., osservando che i giudici di secondo grado hanno calcolato la sospensione della prescrizione in 1.484 giorni, senza tuttavia considerare che alcuni rinvii del giudizio di primo grado non avrebbero comportato la sospensione della prescrizione: è il caso, ad esempio, del rinvio operato aprile 2017 al 24 gennaio 2018, per 288 giorni, desumendosi dalla lettura del verbale di udienza che, nonostante l'adesione della difesa all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, vi era comunque l'assenza dei testi. Ulteriore lacuna nel computo della sospensione della prescrizione si rinviene rispetto alle udienze per le quali vi era l'assenza del teste della difesa, nonostante vi siano stati alcuni rinvii (ad esempio il 5 ottobre 2016 e il 24 gennaio 2018) al fine di consentirne l'escussione, senza che dal verbale si chiarisca se l'assenza del teste sia stata giustificata, o sia dipesa da una mera dimenticanza della difesa nella citazione del teste. 2.1. Con memoria trasmessa il 16 giugno 2023, il difensore di fiducia dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. Premesso che non è in discussione il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine ai reati a lui ascritti, deve osservarsi che, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto non prescritte le contravvenzioni ascritte al ricorrente. Ed invero, come risulta dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dal tenore della censura sollevata, nel corso del giudizio di primo grado vi sono state diverse cause di sospensione della prescrizione, per un periodo complessivo pari a 4 anni, 1 mese e 16 giorni. 2 Rilevano in tal senso le seguenti sospensioni, correttamente riportate nella sentenza impugnata: dal 18 novembre 2015 al 5 ottobre 2016 (su richiesta difensiva finalizzata all'ottenimento di un documento da parte della P.A.), dall'Il aprile 2017 al 24 gennaio 2018 (per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali), dal 24 gennaio 2018 al 30 ottobre 2018 (per assenza testi non tempestivamente citati dalla difesa), dal 30 ottobre 2018 all'il luglio 2019 (per assenza testi non tempestivamente citati dalla difesa), dall'Il luglio 2019 al 6 maggio 2020 (per assenza testi non tempestivamente citati dalla difesa) e, infine, dal 6 maggio 2020 al 17 marzo 2021 (a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sospensione questa che deve essere tuttavia circoscritta a 64 giorni, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021., Rv. 280432 - 02), per un totale di 4 anni, 1 mesi e 16 giorni di sospensioni. Dunque, sommato questo periodo al termine di 5 anni di prescrizione previsto per i reati contravvenzionali per cui si è proceduto, reati risalenti all'il giugno 2014, giorno del sequestro delle opere abusive, la prescrizione massima matura il 27 luglio 2023, ossia in epoca successiva alla data di emissione sia della sentenza impugnata (9 febbraio 2023), sia dell'odierna decisione (3 luglio 2023). Al riguardo si impongono due precisazioni: in primo luogo, deve osservarsi che la circostanza che, all'udienza (11 aprile 2017) in cui il difensore dell'imputato ha aderito all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, non fossero presenti i testi della difesa, non si pone in senso ostativo all'operatività della relativa sospensione della prescrizione, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834) che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo. In secondo luogo, occorre evidenziare che i rinvii del processo disposti per l'assenza dei testi della difesa, ogni volta non tempestivamente citati dalla parte interessata, valgono altresì a giustificare le concomitanti sospensioni della prescrizione, aderendo il Collegio al principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv., 257318 e Sez. 5, n. 18091 del 29/01/2018, non mass.), secondo cui il rinvio dell'udienza per la mancata citazione dei propri testi da parte del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato per effetto della previsione generale dell'art. 159 comma primo n. 3 cod. proc. pen., cui può itarsi rientrare anche la sospensione 3 dell'attività processuale imputabile alla parte tecnica che non abbia adempiuto all'onere di citare per tempo i testi della propria lista, onere del resto posto a carico della parte interessata dall'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. Deve pertanto ribadirsi che, per effetto delle ricordate sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado, non è maturata la sospensione dei reati contestati. 2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di LI deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/07/2023