Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14930
CASS
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Erronea valutazione del pericolo di recidiva

    La Corte ritiene inammissibile il motivo in quanto reiterativo delle ragioni poste a fondamento del riesame, alle quali il Tribunale ha risposto con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta. L'interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • Inammissibile
    Erronea valutazione del pericolo di fuga

    La Corte ritiene inammissibile il motivo in quanto reiterativo delle ragioni poste a fondamento del riesame, alle quali il Tribunale ha risposto con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta. L'interpretazione delle frasi intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • Rigettato
    Erronea esclusione della misura degli arresti domiciliari

    Il motivo è infondato. La motivazione sulle esigenze cautelari è stringente e specifica, valorizzando il comportamento successivo al fatto, la frustrazione per non aver raggiunto l'intento omicidiario e il proposito di reiterare la condotta. Il Tribunale ha ritenuto inadeguata anche la misura degli arresti domiciliari, data la gravità del comportamento, la condotta successiva al reato volta a depistare le indagini e l'assenza di autocontrollo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14930
    Data del deposito : 24 aprile 2026

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