CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14930 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria fatta pervenire dal difensore, Avv. G. Lipera, in data 14 gennaio 2026, con la quale ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, resa il 14 agosto 2025, il Tribunale di Catania in funzione di riesame ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, del 30 luglio 2025, con la quale è stata applicata a XXXXXXXXXXXXX la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 56, 575, 577, n. 4 cod. pen., 61 n. 5 e 11-quinquies cod. pen. Il provvedimento riguarda il tentato omicidio aggravato commesso in danno diXXXXXXXXXXXXXXXX per il quale l’indagata ha reso confessione, come da lettera manoscritta presentata all'udienza di riesame nella quale si scusava del fatto commesso riferendo di aver agito solo a tutela delle proprie figlie e perché esasperata. La richiesta di riesame riguardava soltanto il punto delle esigenze cautelari nulla contestando l’stante quanto alla gravità indiziaria e alla qualificazione giuridica del fatto. Si segnalava l’assenza di un concreto rischio di recidiva e di fuga, facendo peraltro riferimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 14930 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BA Data Udienza: 23/01/2026 al carattere sproporzionato della misura adottata, in considerazione dell’incensuratezza dell'indagata, dell’assoluta occasionalità della condotta commessa in una situazione contingente e con dolo d'impeto, delle ferite inferte in una situazione concitata che non connoterebbero il fatto da particolare gravità. Il Tribunale ha confermato la misura più grave applicata riscontrando che la persona offesa è una vicina di casa e che l’accoltellamento della vittima è avvenuto alla presenza delle figlie minori dell'indagata, colpendola in più punti del corpo (alla spalla, al collo, dietro l'orecchio), causando vistose ferite e una copiosa perdita di sangue, manifestando con la pronuncia della frase “ti ammazzo” un chiaro e univoco intento omicidiario. Il provvedimento impugnato ricostruisce la condotta anche attraverso l'esito delle intercettazioni telefoniche seguite al fatto, nonché attraverso gli esiti delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, giungendo a una ricostruzione dei fatti conforme alla contestazione provvisoria, tenuto conto anche della documentazione sanitaria acquisita e della consulenza medico legale, atti che hanno confermato la tipologia delle lesioni arrecate e la natura potenzialmente letale di queste. L'ordinanza segnala la particolare gravità della condotta, posta in essere nei confronti di una persona che già era stata verbalmente aggredita, nonché accerchiata e resa inerme dalla presenza di altri condomini, pur in presenza di due bambine. Risulta, poi, valorizzata la condotta successiva al reato, diretta a depistare le indagini attraverso la ripulitura della scena del delitto e rendendo false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, nonché le frasi pronunciate mentre si svolgeva l’azione e successivamente ai fatti. Il Tribunale ha riscontrato il pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga (v. p. 4 e ss.), nonché si sono ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da giustificare l’adozione della custodia cautelare in carcere anche se l’indagata è madre di un minore di cinque anni, considerato che le condotte aggressive nei confronti della persona offesa non sono state occasionali ma precedute da altri episodi, che l’indagata è stata intercettata dopo il fatto e si è acclarato che questa aveva cercato di depistare le indagini, nonché aveva provato a sottrarsi all’esecuzione della misura nei suoi confronti, al momento dell’arrivo presso l’abitazione delle Forze dell’ordine, oltre ad aver manifestato l’intenzione di tentare, nuovamente, di eliminare la persona offesa. Il provvedimento impugnato (v. p. 5 e ss.) illustra, poi, le ragioni per le quali nemmeno l’applicazione del braccialetto elettronico in regime di arresti domiciliari da svolgersi presso l’abitazione della madre, sita in un quartiere della città diverso da quello teatro dei fatti, è stata reputata misura adeguata. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagata, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione 2 all'art 274 lett. c) cod. proc. pen., erronea valutazione del pericolo di recidiva. Il Tribunale fonda il pericolo di recidiva sulla presunta, totale assenza di autocontrollo e su un profondo astio dell'indagata, dedotti da intercettazioni telefoniche successive al fatto. Le conversazioni richiamate, del 26 luglio 2025, nn. 96 e 97, secondo la ricorrente sarebbero un mero sfogo verbale, determinato dalla tensione dovuta alla presenza delle Forze dell'ordine e della persona offesa sotto la sua abitazione;
sicché l'indagata non è passata a un’azione concreta, né ha manifestato la volontà di reiterare il reato. Il valore attribuito a queste dichiarazioni, rese in un momento di estrema concitazione, sarebbe sproporzionato tenuto conto anche dell’incensuratezza dell'indagata e del carattere occasionale della condotta in addebito.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 275, comma 1, 1-bis, 4 cod. proc. pen. ed erronea esclusione della misura degli arresti domiciliari. L'ordinanza ritiene insostituibile la misura della custodia in carcere reputando che l'indagata potrebbe violare le prescrizioni ed eludere i controlli. Tanto, senza spiegare perché la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre – domicilio diverso da quello dove si sono svolti i fatti - con braccialetto elettronico, luogo posto a distanza dall'abitazione della persona offesa, sarebbe inefficaci. Il Tribunale non ha valutato le condizioni personali dell'indagata madre di una bambina di cinque anni e non ha considerato le eccezionali esigenze cautelari necessarie per applicare la misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'erronea valutazione del pericolo di fuga. Il Tribunale ravvisa il pericolo di fuga traendolo da una mera frase intercettata e interpretata come volontà di sottrarsi all'azione giudiziaria. La motivazione è illogica perché l’indagata la ha pronunciata in un momento di agitazione per la presenza delle Forze dell'ordine sotto casa sua. Del resto, la ricorrente non si è mai allontanata né si è resa irreperibile ma, anzi, si è mostrata disponibile alle Autorità, nonostante la situazione di forte stress in cui si sono svolti i successivi accertamenti. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Cocomello, ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria fatta pervenire dal difensore, Avv. G. Lipera, in data 14 gennaio 2026, la ricorrente, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo e terzo motivo sono inammissibili in quanto reiterativi delle ragioni poste a fondamento del proposto riesame, alle quali il Tribunale ha risposto con ragionamento completo ed immune da illogicità manifesta. Le censure, dunque, appaiono 3 non coerenti e specifiche, rispetto alla compiuta, complessiva motivazione resa con il provvedimento impugnato. Queste, peraltro, sollecitano la rilettura delle conversazioni intercettate, inibita a questa Corte. Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Inoltre, si chiede la rivalutazione delle condizioni personali e soggettive dell’indagata per quanto rilevanti in punto esigenze cautelari e la rilettura in fatto di circostanze già esaminate dal Tribunale, con motivazione congrua e completa, oltre a un’interpretazione alternativa delle frasi commentate nel provvedimento impugnato, non consentita per i noti limiti al sindacato di legittimità in tema cautelare. Infatti, ai fini che interessano, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n.43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172)). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata da conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, N. 31448 del 2013 Rv. 257781, N. 40061 del 2012 Rv. 253723, N. 25239 del 2016 Rv. 267424). Del resto, le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale ha dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della "concretezza", da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che 4 il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. Altrettanto dicasi per i profili di critica che investono la pretesa violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dei quali quello del "minor sacrificio necessario" non è altro che la declinazione, che si risolvono nell'astratta enunciazione dei principi medesimi, del tutto avulsa da qualsivoglia doveroso confronto con la realtà della presente vicenda processuale, in cui la reiterata condotta di evasione, vale a significare all'evidenza - così come opinato dal Tribunale - l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, e il ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere. All’uopo, il Tribunale valorizza la particolare gravità del comportamento, trattandosi di un accoltellamento con più colpi inferti e accompagnati da frasi minacciose profferite nel corso della condotta posta in essere ai danni di soggetto già pesantemente aggredito verbalmente, reso inerme dalla presenza di più persone disposte in un vero e proprio accerchiamento, con la finalità di costringerlo a trasferirsi altrove, fatti commessi nonostante la presenza di una bambina di cinque anni. Si valorizza altresì la condotta successiva al reato diretta ad eliminarne le tracce, a ripulire il luogo del delitto, senza esitare a rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria non confortate dai dati acclarati attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che davano atto dell'accoltellamento avvenuto nel cortile condominiale. Il provvedimento impugnato, dunque, dà atto dell'assenza di autocontrollo dell'indagata, non inibita nello svolgimento di un atto così cruento dalla presenza delle proprie figlie minori;
si segnala, altresì, il profondo astio nei confronti della vittima e la manifestata volontà di ucciderla ad ogni costo anche dopo il tentativo di omicidio, soffermandosi anche sulla non occasionalità della condotta, perché descritta come preceduta da frequenti liti condominiali e da aggressioni svolte dalla stessa indagata, nei confronti della persona offesa, la cui presenza non era gradita nel condominio, tanto da essere stata costretta a richiedere in altra circostanza l'intervento delle forze dell'ordine. Viene altresì giustificata (v. p. 5) la misura cautelare custodiale in relazione al sussistente pericolo di fuga correttamente ritenuto anche dal giudice per le indagini preliminari sulla base delle intercettazioni svolte successivamente al fatto, dalle quali emerge la volontà dell'indagata oltre che di depistare le indagini di allontanarsi per evitare l'arresto. Anche la misura più estrema in esecuzione trova giustificazione, secondo il Tribunale, per la finalità di impedire di entrare nuovamente in contatto con la persona offesa stante l'elevatissimo pericolo di reiterazione del reato, in presenza di indagata del tutto incapace di autocontrollo e animata dall'intento di portare a compimento il proposito omicidiario a tutti i costi.
1.2. Il secondo motivo è infondato. La motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale di rilevanza sussiste ed è stringente e specifica. L’ordinanza impugnata non si limita, invero, a stigmatizzare la gravità della condotta, 5 dato peraltro nemmeno trascurabile vista la complessiva azione, posta in essere nonostante la presenza di minori. Il Tribunale, invece, valorizza, ai fini che interessano, il comportamento tenuto dalla ricorrente nei momenti immediatamente successivi al fatto, laddove questa ha esternato la frustrazione di non essere riuscita nell'intento e ha manifestato, anzi, lo specifico proposito di reiterare la condotta criminosa verso la stessa vittima, giungendo a tale conclusione con ragionamento completo, immune da illogicità manifesta e, dunque, non rivedibile nella presente sede. Si è svolto, in sostanza, un giudizio di puro merito, dunque non censurabile in sede di legittimità, espresso nel senso che, ove sottoposta a misura diversa da quella custodia in carcere, l’indagata proseguirebbe senz’altro nella commissione di delitti della stessa specie. Quindi, per il Tribunale non è idonea nemmeno la misura degli arresti domiciliari, seppure con lo strumento di controllo a distanza del braccialetto, da fruirsi presso la madre dell’indagata, in domicilio diverso ma sempre nella medesima città. La motivazione è specifica e sufficiente e si pone in linea con il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, Rv. 286535 – 01) secondo il quale, ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione – adeguatamente svolta nel caso di specie - che tenga conto di un complesso di circostanze non solo dei precedenti penali, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria fatta pervenire dal difensore, Avv. G. Lipera, in data 14 gennaio 2026, con la quale ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, resa il 14 agosto 2025, il Tribunale di Catania in funzione di riesame ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, del 30 luglio 2025, con la quale è stata applicata a XXXXXXXXXXXXX la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 56, 575, 577, n. 4 cod. pen., 61 n. 5 e 11-quinquies cod. pen. Il provvedimento riguarda il tentato omicidio aggravato commesso in danno diXXXXXXXXXXXXXXXX per il quale l’indagata ha reso confessione, come da lettera manoscritta presentata all'udienza di riesame nella quale si scusava del fatto commesso riferendo di aver agito solo a tutela delle proprie figlie e perché esasperata. La richiesta di riesame riguardava soltanto il punto delle esigenze cautelari nulla contestando l’stante quanto alla gravità indiziaria e alla qualificazione giuridica del fatto. Si segnalava l’assenza di un concreto rischio di recidiva e di fuga, facendo peraltro riferimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 14930 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BA Data Udienza: 23/01/2026 al carattere sproporzionato della misura adottata, in considerazione dell’incensuratezza dell'indagata, dell’assoluta occasionalità della condotta commessa in una situazione contingente e con dolo d'impeto, delle ferite inferte in una situazione concitata che non connoterebbero il fatto da particolare gravità. Il Tribunale ha confermato la misura più grave applicata riscontrando che la persona offesa è una vicina di casa e che l’accoltellamento della vittima è avvenuto alla presenza delle figlie minori dell'indagata, colpendola in più punti del corpo (alla spalla, al collo, dietro l'orecchio), causando vistose ferite e una copiosa perdita di sangue, manifestando con la pronuncia della frase “ti ammazzo” un chiaro e univoco intento omicidiario. Il provvedimento impugnato ricostruisce la condotta anche attraverso l'esito delle intercettazioni telefoniche seguite al fatto, nonché attraverso gli esiti delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, giungendo a una ricostruzione dei fatti conforme alla contestazione provvisoria, tenuto conto anche della documentazione sanitaria acquisita e della consulenza medico legale, atti che hanno confermato la tipologia delle lesioni arrecate e la natura potenzialmente letale di queste. L'ordinanza segnala la particolare gravità della condotta, posta in essere nei confronti di una persona che già era stata verbalmente aggredita, nonché accerchiata e resa inerme dalla presenza di altri condomini, pur in presenza di due bambine. Risulta, poi, valorizzata la condotta successiva al reato, diretta a depistare le indagini attraverso la ripulitura della scena del delitto e rendendo false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, nonché le frasi pronunciate mentre si svolgeva l’azione e successivamente ai fatti. Il Tribunale ha riscontrato il pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga (v. p. 4 e ss.), nonché si sono ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da giustificare l’adozione della custodia cautelare in carcere anche se l’indagata è madre di un minore di cinque anni, considerato che le condotte aggressive nei confronti della persona offesa non sono state occasionali ma precedute da altri episodi, che l’indagata è stata intercettata dopo il fatto e si è acclarato che questa aveva cercato di depistare le indagini, nonché aveva provato a sottrarsi all’esecuzione della misura nei suoi confronti, al momento dell’arrivo presso l’abitazione delle Forze dell’ordine, oltre ad aver manifestato l’intenzione di tentare, nuovamente, di eliminare la persona offesa. Il provvedimento impugnato (v. p. 5 e ss.) illustra, poi, le ragioni per le quali nemmeno l’applicazione del braccialetto elettronico in regime di arresti domiciliari da svolgersi presso l’abitazione della madre, sita in un quartiere della città diverso da quello teatro dei fatti, è stata reputata misura adeguata. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagata, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione 2 all'art 274 lett. c) cod. proc. pen., erronea valutazione del pericolo di recidiva. Il Tribunale fonda il pericolo di recidiva sulla presunta, totale assenza di autocontrollo e su un profondo astio dell'indagata, dedotti da intercettazioni telefoniche successive al fatto. Le conversazioni richiamate, del 26 luglio 2025, nn. 96 e 97, secondo la ricorrente sarebbero un mero sfogo verbale, determinato dalla tensione dovuta alla presenza delle Forze dell'ordine e della persona offesa sotto la sua abitazione;
sicché l'indagata non è passata a un’azione concreta, né ha manifestato la volontà di reiterare il reato. Il valore attribuito a queste dichiarazioni, rese in un momento di estrema concitazione, sarebbe sproporzionato tenuto conto anche dell’incensuratezza dell'indagata e del carattere occasionale della condotta in addebito.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 275, comma 1, 1-bis, 4 cod. proc. pen. ed erronea esclusione della misura degli arresti domiciliari. L'ordinanza ritiene insostituibile la misura della custodia in carcere reputando che l'indagata potrebbe violare le prescrizioni ed eludere i controlli. Tanto, senza spiegare perché la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre – domicilio diverso da quello dove si sono svolti i fatti - con braccialetto elettronico, luogo posto a distanza dall'abitazione della persona offesa, sarebbe inefficaci. Il Tribunale non ha valutato le condizioni personali dell'indagata madre di una bambina di cinque anni e non ha considerato le eccezionali esigenze cautelari necessarie per applicare la misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'erronea valutazione del pericolo di fuga. Il Tribunale ravvisa il pericolo di fuga traendolo da una mera frase intercettata e interpretata come volontà di sottrarsi all'azione giudiziaria. La motivazione è illogica perché l’indagata la ha pronunciata in un momento di agitazione per la presenza delle Forze dell'ordine sotto casa sua. Del resto, la ricorrente non si è mai allontanata né si è resa irreperibile ma, anzi, si è mostrata disponibile alle Autorità, nonostante la situazione di forte stress in cui si sono svolti i successivi accertamenti. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Cocomello, ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria fatta pervenire dal difensore, Avv. G. Lipera, in data 14 gennaio 2026, la ricorrente, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo e terzo motivo sono inammissibili in quanto reiterativi delle ragioni poste a fondamento del proposto riesame, alle quali il Tribunale ha risposto con ragionamento completo ed immune da illogicità manifesta. Le censure, dunque, appaiono 3 non coerenti e specifiche, rispetto alla compiuta, complessiva motivazione resa con il provvedimento impugnato. Queste, peraltro, sollecitano la rilettura delle conversazioni intercettate, inibita a questa Corte. Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Inoltre, si chiede la rivalutazione delle condizioni personali e soggettive dell’indagata per quanto rilevanti in punto esigenze cautelari e la rilettura in fatto di circostanze già esaminate dal Tribunale, con motivazione congrua e completa, oltre a un’interpretazione alternativa delle frasi commentate nel provvedimento impugnato, non consentita per i noti limiti al sindacato di legittimità in tema cautelare. Infatti, ai fini che interessano, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n.43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172)). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata da conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, N. 31448 del 2013 Rv. 257781, N. 40061 del 2012 Rv. 253723, N. 25239 del 2016 Rv. 267424). Del resto, le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale ha dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della "concretezza", da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che 4 il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. Altrettanto dicasi per i profili di critica che investono la pretesa violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dei quali quello del "minor sacrificio necessario" non è altro che la declinazione, che si risolvono nell'astratta enunciazione dei principi medesimi, del tutto avulsa da qualsivoglia doveroso confronto con la realtà della presente vicenda processuale, in cui la reiterata condotta di evasione, vale a significare all'evidenza - così come opinato dal Tribunale - l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, e il ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere. All’uopo, il Tribunale valorizza la particolare gravità del comportamento, trattandosi di un accoltellamento con più colpi inferti e accompagnati da frasi minacciose profferite nel corso della condotta posta in essere ai danni di soggetto già pesantemente aggredito verbalmente, reso inerme dalla presenza di più persone disposte in un vero e proprio accerchiamento, con la finalità di costringerlo a trasferirsi altrove, fatti commessi nonostante la presenza di una bambina di cinque anni. Si valorizza altresì la condotta successiva al reato diretta ad eliminarne le tracce, a ripulire il luogo del delitto, senza esitare a rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria non confortate dai dati acclarati attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che davano atto dell'accoltellamento avvenuto nel cortile condominiale. Il provvedimento impugnato, dunque, dà atto dell'assenza di autocontrollo dell'indagata, non inibita nello svolgimento di un atto così cruento dalla presenza delle proprie figlie minori;
si segnala, altresì, il profondo astio nei confronti della vittima e la manifestata volontà di ucciderla ad ogni costo anche dopo il tentativo di omicidio, soffermandosi anche sulla non occasionalità della condotta, perché descritta come preceduta da frequenti liti condominiali e da aggressioni svolte dalla stessa indagata, nei confronti della persona offesa, la cui presenza non era gradita nel condominio, tanto da essere stata costretta a richiedere in altra circostanza l'intervento delle forze dell'ordine. Viene altresì giustificata (v. p. 5) la misura cautelare custodiale in relazione al sussistente pericolo di fuga correttamente ritenuto anche dal giudice per le indagini preliminari sulla base delle intercettazioni svolte successivamente al fatto, dalle quali emerge la volontà dell'indagata oltre che di depistare le indagini di allontanarsi per evitare l'arresto. Anche la misura più estrema in esecuzione trova giustificazione, secondo il Tribunale, per la finalità di impedire di entrare nuovamente in contatto con la persona offesa stante l'elevatissimo pericolo di reiterazione del reato, in presenza di indagata del tutto incapace di autocontrollo e animata dall'intento di portare a compimento il proposito omicidiario a tutti i costi.
1.2. Il secondo motivo è infondato. La motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale di rilevanza sussiste ed è stringente e specifica. L’ordinanza impugnata non si limita, invero, a stigmatizzare la gravità della condotta, 5 dato peraltro nemmeno trascurabile vista la complessiva azione, posta in essere nonostante la presenza di minori. Il Tribunale, invece, valorizza, ai fini che interessano, il comportamento tenuto dalla ricorrente nei momenti immediatamente successivi al fatto, laddove questa ha esternato la frustrazione di non essere riuscita nell'intento e ha manifestato, anzi, lo specifico proposito di reiterare la condotta criminosa verso la stessa vittima, giungendo a tale conclusione con ragionamento completo, immune da illogicità manifesta e, dunque, non rivedibile nella presente sede. Si è svolto, in sostanza, un giudizio di puro merito, dunque non censurabile in sede di legittimità, espresso nel senso che, ove sottoposta a misura diversa da quella custodia in carcere, l’indagata proseguirebbe senz’altro nella commissione di delitti della stessa specie. Quindi, per il Tribunale non è idonea nemmeno la misura degli arresti domiciliari, seppure con lo strumento di controllo a distanza del braccialetto, da fruirsi presso la madre dell’indagata, in domicilio diverso ma sempre nella medesima città. La motivazione è specifica e sufficiente e si pone in linea con il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, Rv. 286535 – 01) secondo il quale, ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione – adeguatamente svolta nel caso di specie - che tenga conto di un complesso di circostanze non solo dei precedenti penali, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6