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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1217/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1217/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ada Colangelo, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Procuratore della ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa all'immediata decisione del Collegio, con conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza dell'11/09/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Roseto degli Abruzzi in data 11/10/1997 con da cui erano Controparte_1
1 nati i figli (il 15/10/2001) e (il 20/06/2005) , maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti – ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'assegnazione della casa coniugale a sè; porre a carico del marito l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Testi ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il matrimonio era nato sotto i migliori auspici, ma da circa dieci anni il marito non contribuiva in alcun modo alle esigenze della famiglia;
-i figli erano ormai maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, essendo entrambi studenti universitari.
Alla prima udienza di comparizione in data 11/09/2024 il Presidente, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del resistente e successivamente ed ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 del seguente tenore:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, fermo il reciproco rispetto;
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente, per viverci unitamente ai figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti (studenti universitari) ordinando a CP_1
di lasciare la casa coniugale entro l'11/11/2024;
[...]
3. pone a carico di l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuno) oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
4. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi, in mancanza di diverso accordo, come da Protocollo di questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
All'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
2 La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, possono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'udienza dell'11/09/2024, riportati in narrativa, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente, per viverci unitamente ai figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti;
3. pone a carico di l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
4. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi, in mancanza di diverso accordo, come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
3 5. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
4
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1217/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ada Colangelo, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Procuratore della ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa all'immediata decisione del Collegio, con conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza dell'11/09/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Roseto degli Abruzzi in data 11/10/1997 con da cui erano Controparte_1
1 nati i figli (il 15/10/2001) e (il 20/06/2005) , maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti – ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'assegnazione della casa coniugale a sè; porre a carico del marito l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Testi ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il matrimonio era nato sotto i migliori auspici, ma da circa dieci anni il marito non contribuiva in alcun modo alle esigenze della famiglia;
-i figli erano ormai maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, essendo entrambi studenti universitari.
Alla prima udienza di comparizione in data 11/09/2024 il Presidente, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del resistente e successivamente ed ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 del seguente tenore:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, fermo il reciproco rispetto;
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente, per viverci unitamente ai figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti (studenti universitari) ordinando a CP_1
di lasciare la casa coniugale entro l'11/11/2024;
[...]
3. pone a carico di l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuno) oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
4. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi, in mancanza di diverso accordo, come da Protocollo di questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
All'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
2 La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, possono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'udienza dell'11/09/2024, riportati in narrativa, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente, per viverci unitamente ai figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti;
3. pone a carico di l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
4. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi, in mancanza di diverso accordo, come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
3 5. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
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