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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.12.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3214/2024 R.G. TRA
e , nell'interesse del minore Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Ciccone, con il quale
[...] elett.te domiciliano come in atti;
Ricorrenti
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. CP_1
AN PE, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., le parti ricorrenti, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., hanno tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore all'indennità di accompagnamento, nonché del riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\92 a far data dalla domanda amministrativa del 21.4.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Con note del 3.2.2025, il procuratore delle parti opponenti ha chiesto la cessazione della materia del contendere per il periodo dall'8.10.2024, atteso il sopraggiunto riconoscimento a decorrere da tale data da parte dell' CP_2 convenuto dei benefici oggetto di causa, depositando documentazione comprovante. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica limitatamente all'accertamento dei requisiti richiesti per il periodo compreso tra la data della domanda amministrativa e il 7.10.2024, all'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
1 Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. In via preliminare occorre rilevare che, come documentato dagli istanti, nelle more del giudizio, a seguito di visita di revisione dell'8.10.2024 (e dunque successiva alla visita effettuata dal ctu della precedente fase sommaria, avvenuta in data 19.9.2023), l convenuto aveva riconosciuto al minore i CP_2 benefici oggetto di causa con decorrenza dall'ottobre 2024, circostanza non smentita dall'Ente che, sebbene onerato, non ha preso specifica posizione sul punto. Ebbene, ritiene il giudicante che in parte qua debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, rilevabile dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 147 disp. att. cpc. «nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria», non può trascurarsi che ai sensi dell'art. 20 del dl CP_ 78/2009, conv. in l. 102/2009 è rimesso all' l'accertamento definitivo (del resto la norma prevede altresì che le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente CP_1 effettivo). Sicché, nel caso in esame non si è di fronte agli esiti di una collegiale medica estranea al giudizio, bensì a una valutazione operata in sede stragiudiziale dallo stesso ente parte in causa;
valutazione, peraltro, svolta successivamente anche al deposito dell'elaborato peritale da parte del ctu (avvenuto il 18.1.2024). L'operato dell' , e dunque il riconoscimento dei benefici dall'ottobre 2024, CP_2 non può essere privo di effetti (né in senso contrario può rilevare la memoria di costituzione in sede di giudizio di opposizione, dal contenuto “seriale” e che non prende alcuna posizione specifica sui fatti di causa). In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo decorrente dall'8.10.2024. Quanto al periodo antecedente, dalla domanda amministrativa al 7.10.2024, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, l'esperto, dott. , all'esito Per_2 della visita del 29.3.2025, ha riferito di un soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, assolutamente non collaborante, precisando che nel corso della visita si è mostrato intollerante nei confronti dei richiami verbali, oltre a muoversi costantemente nella stanza. Sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «disturbo dello spettro autistico livello 3 in minore di anni 7 e mesi 2 circa in trattamento abilitativo (logopedia, psicomotricità)» e, richiamando un'ampia letteratura scientifica in materia, ha concluso ritenendo sussistenti i
2 requisiti per il riconoscimento dei benefici richiesti a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 21.4.2022. Peraltro, a riprova della serietà della condizione che affligge il minore, ha precisato che: «la gravità del disturbo autistico era già assolutamente nota nel febbraio 2023, come esplicitato a chiare lettere nelle Conclusioni Diagnostiche della Relazione Clinica sul minore redatta dal “Centro Aziendale per Persona_1
l'Autismo Airone Blu - D.S.M.” di Torre del Greco (NA), ASL Napoli 3 Sud, in data 23.02.2023». Dunque, alla luce delle conclusioni del consulente tecnico, immuni da vizi logici e sorrette da una corretta motivazione, tanto da essere condivise e fatte proprie dallo scrivente, l'opposizione deve essere accolta con conseguente riconoscimento in capo al minore del diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\92 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21.4.2022. Quanto al regime delle spese, esse seguono la soccombenza (anche virtuale, alla luce della parziale cessazione della materia del contendere), dovendosi osservare che se è vero che il valore della controversia volta all'accertamento dello stato di handicap è indeterminabile (cfr. Cass. n. 29311/2020 e ss.), tuttavia per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità è possibile utilizzare lo scaglione tariffario compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr Cass. 11887/2019; Cass. n. 38466/2021; Cass. n. 968/2022). Le spese sono dunque liquidate come da dispositivo, ex dm 55/14, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità. CP_ Spese di ctu di entrambe le fasi processuali a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per il periodo decorrente dall'8.10.2024;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 e della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\92 dalla domanda amministrativa;
CP_
- condanna l alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in euro 3.867,00 (euro 1.170,00 per l'a.t.p. ed euro 2.967,00 per la presente fase processuale), oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
CP_
- pone a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, liquidate con separato decreto.
Nola, 11.12.2025 Il Giudice del lavoro
3 Dott. Francesco Fucci
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