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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2893 / 2023
Il Giudice designato NN GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2893 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
con l'avv. ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e Parte_1
ZI AO ricorrente
E
con il Dirigente Controparte_1
IL CC ex art. 417 bis c.p.c. resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2023, parte ricorrente chiamava in giudizio il
, chiedendo di: Controparte_1
“dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 presso una delle sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. A012, A022 GPS provincia di Frosinone II fascia e ADMM, ADSS provincia di Frosinone Incrociate sostegno. ordinare all'Amministrazione resistente di stipulare un contratto a tempo determinato con la ricorrente presso sino Controparte_2 al 30.06.2023 o presso la sede che verrà stabilita in corso di causa.”.
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Il regolarmente citato, si è costituito con memoria depositata in data CP_3
24.06.2024, deducendo il proprio corretto operato e rilevando: che la docente aveva espresso solamente 61 preferenze, su posto comune e per supplenze fino al termine delle attività didattiche;
che risultava rinunciataria già nel turno di nomina del 29.09.2023, in quanto in quanto il sistema, giunto alla sua convocazione, aveva tra le disponibilità una cattedra interna, posto comune, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso FRMM454002 - SCUOLA MEDIA CONV.R.
MARGHERITA, che non figurava tra le 61 preferenze espresse in domanda;
che, in ragione della rinuncia nel turno del 29.09.2022, ella si è vista correttamente preclusa la possibilità di una riassegnazione successiva così come previsto dall'art. 12, comma 10, dell'O.M. n.112/2022; che, infine, la docente per l'a.s. 2023/2024 era stata destinataria di supplenze, come da stato matricolare che allegava.
La causa, di natura documentale, è stata decisa in esito all'udienza sostituita del 25.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente lamenta sostanzialmente il malfunzionamento, originato dal sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2023/24, del c.d. algoritmo, che ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse in sede di domanda.
Ella, con ultimo contratto di lavoro dal 18.06.2024 al 30.06.2024 incarico di 18 ore settimanali (orario completo) sulla classe di concorso A012, posto normale, presso FRTF020002 - I.T.I.S. "Ettore Majorana" di Cassino, utilmente inserita nella GPS della Provincia di Frosinone, ha documentato:
- di essere inserita nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(da ora GPS) della provincia di Frosinone, collocata, per la scuola secondaria di secondo grado posto comune sulla classe di concorso A012 con punti 97 e sulla classe di concorso A022 con punteggio 64, presente altresì nella graduatoria incrociata per il sostegno per gli insegnamenti ADMM ed ADSS con i medesimi punteggi;
- di avere indicato, a seguito di presentazione di regolare domanda per partecipare alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024, presentata in data 25.07.2023, specifiche preferenze per classi di concorso ed istituti (doc. 2 ric.);
- nel primo bollettino comunicato dall'ATP di Frosinone per le nomine dei soggetti risultati assegnatari di supplenze, con riferimento alla classe A012 e A022 la ricorrente non risultava nominata (doc. 3 ric.);
- con successivo bollettino di nomina del 19.09.2023 (doc. 4 ric.), la ricorrente veniva totalmente pretermessa e le sedi su classi di concorso A012 espressamente dalla stessa richieste nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata, venivano attribuite a docenti, privi di precedenze, con punteggio inferiore, come specificamente dedotto in ricorso.
In particolare, hanno conseguito incarichi di supplenza:
A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione Persona_1
secondaria di ii grado GPS f2 141 70.5 fris01100q i.i.s. " CP_2
Frosinone fino al termine delle attività didattiche interna normale
A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione Persona_2 secondaria di ii grado GPS f2 153 68 fris01900a i.i.s. Ceccano fino al termine delle attività didattiche interna normale
A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione Persona_3 secondaria di ii grado GPS f2 156 67.5 fris01900a i.i.s. Ceccano fino al termine delle attività didattiche interna normale. Analogamente avveniva nei successivi turni di nomina del 29.09.2023, del
16.10.2023 e del 25.10.2023.
La ricorrente rileva che il malfunzionamento, originato dal sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s.
2023/24, il c.d. algoritmo, ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse neanche in caso di disponibilità sopraggiunte delle sedi indicate: deduce infatti come il sistema non sia tornato indietro per garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, ma ha continuato a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore (privo di precedenze/preferenze). La denunciata illegittimità in sostanza si risolverebbe nel fatto che l' , per i posti di comuni Controparte_4
(primaria di secondo grado) e di sostegno residuati dai precedenti turni di nomina, invece di riprendere lo scorrimento della graduatoria dall'inizio ed individuare quindi prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili
(tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, in conseguenza di sopraggiunte disponibilità a seguito di rinunce, ha erroneamente proseguito nello scorrimento, lasciando però in questo modo l'odierna ricorrente totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lei indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore.
L'Amministrazione ha quindi operato considerando l'indisponibilità delle sedi “preferite” dalla ricorrente nel primo turno di nomina, alla stregua di rinuncia tale da comportare l'esclusione dalla convocazione per i successivi incarichi per lo svolgimento di attività didattiche e dunque non ha preso in considerazione la posizione della ricorrente per le successive attribuzioni degli incarichi sui posti con incarico fino al termine delle attività didattiche resisi successivamente vacanti anche sulle sedi indicate in origine come preferenza, prescindendo quindi del tutto dal punteggio posseduto, con ciò confermando la pretermissione della ricorrente dall'assegnazione di incarichi a prescindere dalla posizione in graduatoria, come previsto dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022.
Come già più volte questo Ufficio ha avuto modo di rilevare (cfr. sentenza n.
681/22 emessa da questo Giudice come anche la successiva ordinanza cautelare n.
23/2023 del 14.03.2023 – RG 603/2023 e successive sentenze di merito conformi rese da questo ufficio): “Tale condotta si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4 dell'O.M. 12/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate.
Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude
l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico.
La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi
“preferite” per i primi turni di assegnazione dell'incarico. Secondo il disposto dell'art. 12 comma 11 dell'O.M. “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.” Dalla formulazione testuale della norma può evincersi agevolmente che, come sopra chiarito, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze occorre aver “rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita”, e nel caso di specie alcuna proposta c'è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si sarebbero verificate in caso di indicazione di maggiori preferenze.
Tale effetto “ulteriore” che l'Amministrazione fa discendere dalla mancata indicazione delle preferenze sarebbe equiparato ad una diretta rinuncia alla partecipazione alle successive fasi della procedura, anche per le sedi indicate come di preferenza, e tale effetto non può desumersi da alcuna indicazione riportata nei testi normativi e regolamentari che disciplinano la fattispecie.
Tale ragionamento pare piuttosto un'illegittima interpretazione estensiva delle conseguenze negative di una condotta, tale da equiparare la mancata indicazione della sede ad una – mai posta in essere – espressa rinuncia all'incarico, interpretazione che risulta contraria ai doveri di correttezza e buona fede e di parità di trattamento (producendosi un non giustificato e non prevedibile, in assenza di indici normativi in tal senso, vantaggio per chi, pur essendo in posizione deteriore, ha indicato tutte le sedi, per ottenere un incarico successivamente al 31 agosto rispetto a chi, con punteggio maggiore, abbia omesso di indicare anche soltanto una sede, che verrebbe definitivamente pretermesso dall'assegnazione di incarichi fino al termine delle attività didattiche), principi generali che devono orientare lo svolgimento delle procedure concorsuali o di assunzione e reclutamento, nonché l'interpretazione delle norme di legge e di regolamento poste alla base delle stesse.
Tale effetto, infine, non potrebbe poi certo ritenersi giustificabile solo sulla base di ragioni legate al funzionamento del meccanismo informatico di assegnazione degli incarichi, posto che lo stesso dovrebbe tener conto della necessità di considerare tutti i docenti istanti sulle sedi di preferenza, anche per gli incarichi successivi, in ordine di punteggio, senza procedere allo scorrimento successivo sulla base della mera mancata attribuzione per assenza della sede tra quelle indicate di preferenza.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche dall'esame delle disposizioni di cui all'O.M. 12/2022, sopra citato, con riferimento all'art. 12 comma 4, che prevede le conseguenze della rinuncia e che l'Amministrazione ha ritenuto applicabili alla ricorrente.
Tale disposizione prevede che per le assegnazioni di incarichi da GPS, “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento”.
La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa. Esclusa dunque l'eventualità che la ricorrente possa essere considerata rinunciataria, va ricordato in via generale che nella scelta del contraente sulla singola posizione disponibile dev'essere chiaramente preferito il candidato che abbia espresso preferenza per tale posizione e che risulti collocato nella più alta posizione delle graduatorie e con maggiore punteggio”.
Contr È incontestato, perché dedotto anche dal nella propria comparsa di risposta, che nel turno di nomina del 18.09.2023 Ella sia stata pretermessa da docenti con punteggio inferiore a quello maturato nelle rispettive classi di concorso. Contr Sostiene infatti il che: “Dunque, le segnalazioni relative agli incarichi conferiti con il bollettino del 19.09.2023, sulla classe di concorso A012 -
Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, ai docenti (GPS Seconda Fascia, A012 - Discipline Letterarie negli Persona_1
Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, posizione 141, punteggio
70,50, detentore di titolo di precedenza), che ha ottenuto un incarico fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto normale, presso
FRIS01100Q - I.I.S. " " FROSINONE;
(GPS CP_2 Persona_2
Seconda Fascia, A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado, posizione 153, punteggio 68; nessuna riserva o precedenza), con supplenza fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto normale, presso FRIS01900A - I.I.S. EC;
e Persona_3
(GPS Seconda Fascia, A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado, posizione 156, punteggio 67,50; nessuna riserva o precedenza), destinataria di un incarico fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto comune, presso FRIS01900A - I.I.S. EC – sono inconferenti, in quanto riguardano un range di nomina in cui non ricade la ricorrente, la cui posizione è stata già vagliata dal sistema con esito negativo nel processo di nomina di pertinenza del 08.09.2023 e connesse rettifiche”.
Ebbene la comprovata attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente medesima (vedi quanto sopra dedotto con riferimento alle posizioni delle docenti Persona_2 e deve ritenersi, per tutto quanto esposto, frutto di un errore Persona_3
causato dall'algoritmo che ha gestito l'intera fase di assegnazione delle supplenze alle docenti aspiranti che ne avevano fatto richiesta.
Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria
GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A., rilevando altresì che le sedi assegnate a docenti in posizione pozione rispetto alla ricorrente non risultavano rinunciate ma, al contrario, indicate quali sedi preferenziali poiché incluse nelle preferenze sintetiche di distretto.
Pertanto, l'ipotesi estromissiva prevista dall'art. 12, comma 4, della O.M:
122/2022 può unicamente operare rispetto alle sedi e alle preferenze non espresse, mentre non può trovare alcun fondamento giuridico l'interpretazione fornita dal convenuto secondo cui la mancata espressione di talune preferenze sia CP_1 da intendersi quale rinuncia anche rispetto a sedi espressamente richieste. Infatti, è evidente che, nel momento in cui l'aspirante esprime una determinata preferenza, intende scegliere tale sede e rinunciare solo alle sedi non indicate e non alle sedi indicate o all'intera procedura.
Per tutti i motivi esposti devono emettersi le statuizioni di cui alla parte dispositiva, con l'accoglimento della spiegata domanda per effetto dell'acclarato diritto all'incarico fino al termine delle attività didattiche (analoga durata rispetto a quello assegnato a nel turno di nomina del 19.09.2023), classe di Persona_2 concorso A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado), cattedra interna, posto normale, presso FRIS01900A - I.I.S.
EC. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in parte motiva con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (1.101 - 5.201 avendo la ricorrente espletato numerose supplenze nell'a.s. 2023/2024), distratte ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
in accoglimento della domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
, Controparte_1
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione, ora per allora, dell'incarico a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 nell'a.s. 2023/2024, classe di concorso A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado, cattedra interna, posto normale, presso
FRIS01900A - I.I.S. EC e condanna il d attribuire, ora per allora, CP_3 il predetto incarico;
2. condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in complessivi €. 1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 3.10.2025
Il Giudice
NN GU
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2893 / 2023
Il Giudice designato NN GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2893 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
con l'avv. ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e Parte_1
ZI AO ricorrente
E
con il Dirigente Controparte_1
IL CC ex art. 417 bis c.p.c. resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2023, parte ricorrente chiamava in giudizio il
, chiedendo di: Controparte_1
“dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 presso una delle sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. A012, A022 GPS provincia di Frosinone II fascia e ADMM, ADSS provincia di Frosinone Incrociate sostegno. ordinare all'Amministrazione resistente di stipulare un contratto a tempo determinato con la ricorrente presso sino Controparte_2 al 30.06.2023 o presso la sede che verrà stabilita in corso di causa.”.
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Il regolarmente citato, si è costituito con memoria depositata in data CP_3
24.06.2024, deducendo il proprio corretto operato e rilevando: che la docente aveva espresso solamente 61 preferenze, su posto comune e per supplenze fino al termine delle attività didattiche;
che risultava rinunciataria già nel turno di nomina del 29.09.2023, in quanto in quanto il sistema, giunto alla sua convocazione, aveva tra le disponibilità una cattedra interna, posto comune, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso FRMM454002 - SCUOLA MEDIA CONV.R.
MARGHERITA, che non figurava tra le 61 preferenze espresse in domanda;
che, in ragione della rinuncia nel turno del 29.09.2022, ella si è vista correttamente preclusa la possibilità di una riassegnazione successiva così come previsto dall'art. 12, comma 10, dell'O.M. n.112/2022; che, infine, la docente per l'a.s. 2023/2024 era stata destinataria di supplenze, come da stato matricolare che allegava.
La causa, di natura documentale, è stata decisa in esito all'udienza sostituita del 25.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente lamenta sostanzialmente il malfunzionamento, originato dal sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2023/24, del c.d. algoritmo, che ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse in sede di domanda.
Ella, con ultimo contratto di lavoro dal 18.06.2024 al 30.06.2024 incarico di 18 ore settimanali (orario completo) sulla classe di concorso A012, posto normale, presso FRTF020002 - I.T.I.S. "Ettore Majorana" di Cassino, utilmente inserita nella GPS della Provincia di Frosinone, ha documentato:
- di essere inserita nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(da ora GPS) della provincia di Frosinone, collocata, per la scuola secondaria di secondo grado posto comune sulla classe di concorso A012 con punti 97 e sulla classe di concorso A022 con punteggio 64, presente altresì nella graduatoria incrociata per il sostegno per gli insegnamenti ADMM ed ADSS con i medesimi punteggi;
- di avere indicato, a seguito di presentazione di regolare domanda per partecipare alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024, presentata in data 25.07.2023, specifiche preferenze per classi di concorso ed istituti (doc. 2 ric.);
- nel primo bollettino comunicato dall'ATP di Frosinone per le nomine dei soggetti risultati assegnatari di supplenze, con riferimento alla classe A012 e A022 la ricorrente non risultava nominata (doc. 3 ric.);
- con successivo bollettino di nomina del 19.09.2023 (doc. 4 ric.), la ricorrente veniva totalmente pretermessa e le sedi su classi di concorso A012 espressamente dalla stessa richieste nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata, venivano attribuite a docenti, privi di precedenze, con punteggio inferiore, come specificamente dedotto in ricorso.
In particolare, hanno conseguito incarichi di supplenza:
A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione Persona_1
secondaria di ii grado GPS f2 141 70.5 fris01100q i.i.s. " CP_2
Frosinone fino al termine delle attività didattiche interna normale
A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione Persona_2 secondaria di ii grado GPS f2 153 68 fris01900a i.i.s. Ceccano fino al termine delle attività didattiche interna normale
A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione Persona_3 secondaria di ii grado GPS f2 156 67.5 fris01900a i.i.s. Ceccano fino al termine delle attività didattiche interna normale. Analogamente avveniva nei successivi turni di nomina del 29.09.2023, del
16.10.2023 e del 25.10.2023.
La ricorrente rileva che il malfunzionamento, originato dal sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s.
2023/24, il c.d. algoritmo, ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse neanche in caso di disponibilità sopraggiunte delle sedi indicate: deduce infatti come il sistema non sia tornato indietro per garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, ma ha continuato a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore (privo di precedenze/preferenze). La denunciata illegittimità in sostanza si risolverebbe nel fatto che l' , per i posti di comuni Controparte_4
(primaria di secondo grado) e di sostegno residuati dai precedenti turni di nomina, invece di riprendere lo scorrimento della graduatoria dall'inizio ed individuare quindi prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili
(tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, in conseguenza di sopraggiunte disponibilità a seguito di rinunce, ha erroneamente proseguito nello scorrimento, lasciando però in questo modo l'odierna ricorrente totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lei indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore.
L'Amministrazione ha quindi operato considerando l'indisponibilità delle sedi “preferite” dalla ricorrente nel primo turno di nomina, alla stregua di rinuncia tale da comportare l'esclusione dalla convocazione per i successivi incarichi per lo svolgimento di attività didattiche e dunque non ha preso in considerazione la posizione della ricorrente per le successive attribuzioni degli incarichi sui posti con incarico fino al termine delle attività didattiche resisi successivamente vacanti anche sulle sedi indicate in origine come preferenza, prescindendo quindi del tutto dal punteggio posseduto, con ciò confermando la pretermissione della ricorrente dall'assegnazione di incarichi a prescindere dalla posizione in graduatoria, come previsto dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022.
Come già più volte questo Ufficio ha avuto modo di rilevare (cfr. sentenza n.
681/22 emessa da questo Giudice come anche la successiva ordinanza cautelare n.
23/2023 del 14.03.2023 – RG 603/2023 e successive sentenze di merito conformi rese da questo ufficio): “Tale condotta si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4 dell'O.M. 12/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate.
Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude
l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico.
La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi
“preferite” per i primi turni di assegnazione dell'incarico. Secondo il disposto dell'art. 12 comma 11 dell'O.M. “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.” Dalla formulazione testuale della norma può evincersi agevolmente che, come sopra chiarito, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze occorre aver “rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita”, e nel caso di specie alcuna proposta c'è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si sarebbero verificate in caso di indicazione di maggiori preferenze.
Tale effetto “ulteriore” che l'Amministrazione fa discendere dalla mancata indicazione delle preferenze sarebbe equiparato ad una diretta rinuncia alla partecipazione alle successive fasi della procedura, anche per le sedi indicate come di preferenza, e tale effetto non può desumersi da alcuna indicazione riportata nei testi normativi e regolamentari che disciplinano la fattispecie.
Tale ragionamento pare piuttosto un'illegittima interpretazione estensiva delle conseguenze negative di una condotta, tale da equiparare la mancata indicazione della sede ad una – mai posta in essere – espressa rinuncia all'incarico, interpretazione che risulta contraria ai doveri di correttezza e buona fede e di parità di trattamento (producendosi un non giustificato e non prevedibile, in assenza di indici normativi in tal senso, vantaggio per chi, pur essendo in posizione deteriore, ha indicato tutte le sedi, per ottenere un incarico successivamente al 31 agosto rispetto a chi, con punteggio maggiore, abbia omesso di indicare anche soltanto una sede, che verrebbe definitivamente pretermesso dall'assegnazione di incarichi fino al termine delle attività didattiche), principi generali che devono orientare lo svolgimento delle procedure concorsuali o di assunzione e reclutamento, nonché l'interpretazione delle norme di legge e di regolamento poste alla base delle stesse.
Tale effetto, infine, non potrebbe poi certo ritenersi giustificabile solo sulla base di ragioni legate al funzionamento del meccanismo informatico di assegnazione degli incarichi, posto che lo stesso dovrebbe tener conto della necessità di considerare tutti i docenti istanti sulle sedi di preferenza, anche per gli incarichi successivi, in ordine di punteggio, senza procedere allo scorrimento successivo sulla base della mera mancata attribuzione per assenza della sede tra quelle indicate di preferenza.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche dall'esame delle disposizioni di cui all'O.M. 12/2022, sopra citato, con riferimento all'art. 12 comma 4, che prevede le conseguenze della rinuncia e che l'Amministrazione ha ritenuto applicabili alla ricorrente.
Tale disposizione prevede che per le assegnazioni di incarichi da GPS, “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento”.
La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa. Esclusa dunque l'eventualità che la ricorrente possa essere considerata rinunciataria, va ricordato in via generale che nella scelta del contraente sulla singola posizione disponibile dev'essere chiaramente preferito il candidato che abbia espresso preferenza per tale posizione e che risulti collocato nella più alta posizione delle graduatorie e con maggiore punteggio”.
Contr È incontestato, perché dedotto anche dal nella propria comparsa di risposta, che nel turno di nomina del 18.09.2023 Ella sia stata pretermessa da docenti con punteggio inferiore a quello maturato nelle rispettive classi di concorso. Contr Sostiene infatti il che: “Dunque, le segnalazioni relative agli incarichi conferiti con il bollettino del 19.09.2023, sulla classe di concorso A012 -
Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, ai docenti (GPS Seconda Fascia, A012 - Discipline Letterarie negli Persona_1
Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, posizione 141, punteggio
70,50, detentore di titolo di precedenza), che ha ottenuto un incarico fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto normale, presso
FRIS01100Q - I.I.S. " " FROSINONE;
(GPS CP_2 Persona_2
Seconda Fascia, A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado, posizione 153, punteggio 68; nessuna riserva o precedenza), con supplenza fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto normale, presso FRIS01900A - I.I.S. EC;
e Persona_3
(GPS Seconda Fascia, A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado, posizione 156, punteggio 67,50; nessuna riserva o precedenza), destinataria di un incarico fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto comune, presso FRIS01900A - I.I.S. EC – sono inconferenti, in quanto riguardano un range di nomina in cui non ricade la ricorrente, la cui posizione è stata già vagliata dal sistema con esito negativo nel processo di nomina di pertinenza del 08.09.2023 e connesse rettifiche”.
Ebbene la comprovata attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente medesima (vedi quanto sopra dedotto con riferimento alle posizioni delle docenti Persona_2 e deve ritenersi, per tutto quanto esposto, frutto di un errore Persona_3
causato dall'algoritmo che ha gestito l'intera fase di assegnazione delle supplenze alle docenti aspiranti che ne avevano fatto richiesta.
Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria
GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A., rilevando altresì che le sedi assegnate a docenti in posizione pozione rispetto alla ricorrente non risultavano rinunciate ma, al contrario, indicate quali sedi preferenziali poiché incluse nelle preferenze sintetiche di distretto.
Pertanto, l'ipotesi estromissiva prevista dall'art. 12, comma 4, della O.M:
122/2022 può unicamente operare rispetto alle sedi e alle preferenze non espresse, mentre non può trovare alcun fondamento giuridico l'interpretazione fornita dal convenuto secondo cui la mancata espressione di talune preferenze sia CP_1 da intendersi quale rinuncia anche rispetto a sedi espressamente richieste. Infatti, è evidente che, nel momento in cui l'aspirante esprime una determinata preferenza, intende scegliere tale sede e rinunciare solo alle sedi non indicate e non alle sedi indicate o all'intera procedura.
Per tutti i motivi esposti devono emettersi le statuizioni di cui alla parte dispositiva, con l'accoglimento della spiegata domanda per effetto dell'acclarato diritto all'incarico fino al termine delle attività didattiche (analoga durata rispetto a quello assegnato a nel turno di nomina del 19.09.2023), classe di Persona_2 concorso A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado), cattedra interna, posto normale, presso FRIS01900A - I.I.S.
EC. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in parte motiva con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (1.101 - 5.201 avendo la ricorrente espletato numerose supplenze nell'a.s. 2023/2024), distratte ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
in accoglimento della domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
, Controparte_1
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione, ora per allora, dell'incarico a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 nell'a.s. 2023/2024, classe di concorso A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado, cattedra interna, posto normale, presso
FRIS01900A - I.I.S. EC e condanna il d attribuire, ora per allora, CP_3 il predetto incarico;
2. condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in complessivi €. 1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 3.10.2025
Il Giudice
NN GU