CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26890 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO UD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 26890 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. UD ET ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila con cui è stata confermata la decisione di condanna nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Teramo in data 16.11.2021 per il reato di tentato furto aggravato di generi alimentari dall'espositore di un supermercato (così riqualificata l'iniziale ipotesi consumata), esclusa nei suoi confronti l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e ritenuta invece sussistente quella di aver realizzato la condotta su cose destinate per consuetudine alla pubblica fede;
la pena è stata determinata in mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. 2. L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza d'appello citata, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro distinti motivi di censura. 2.1. Con un primo motivo si eccepisce violazione di legge e nullità per omessa citazione dell'imputato, rilevato il difetto di notifica dell'avviso di conclusione del decreto di citazione. Il ricorrente sostiene che, avendo eletto domicilio ex art. 161, cornma 1, cod. proc. pen. presso il proprio difensore di fiducia, l'avv. Giancarlo D'Angelo, ed il suo studio, sito in Napoli, via del Parco Margherita n. 33, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio effettuate presso diverso avvocato, Gianfranco D'Angelo, omonimo nel cognome, al medesimo indirizzo sarebbe nulla, con conseguente nullità assoluta generatasi nel processo. 2.2. Il secondo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione alla configurazione del tentativo di reato, con travisamento della prova. La tesi del ricorrente è che, nella specie, si possa ritenere sussistente un'ipotesi di desistenza, avendo egli spontaneamente restituito la merce sottratta (delle confezioni di formaggio), una volta giunto alle casse e invitato a consegnarla dal personale del supermercato che aveva seguito la sua azione. 2.3. Con una terza censura si eccepisce travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, nonostante tutta la condotta sia stata monitorata dagli operatori del servizio di vigilanza del supermercato, come dimostrato anche dal fatto che i giudici hanno ritenuto un'ipotesi tentata e non consumata di furto. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che non sia configurabile la causa di esclusione della punibilità prevista da tale disposizione, pur riconoscendo in concreto che il fatto sia stato di particolare tenuità, limitandosi a richiamare i precedenti penali gravanti sul ricorrente. 2 3. PG Luigi Giordano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 2.1. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui ha rappresentato l'erronea prospettiva del PG ribadendo le ragioni di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e confuso nella sua esposizione. Pare di comprendere che il ricorrente lamenta una mancata notifica al difensore domiciliatario, là dove, invece, si evidenzia macroscopicamente, al più, un refuso nell'indicazione del nome di battesimo del difensore (peraltro di poco differente, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso). Del resto, la genericità di tale prospettazione risulta anche dalla mancata indicazione, nel motivo di ricorso, della stessa inidoneità dell'atto a raggiungere il suo scopo, vista la palese identità del domicilio presso cui è stata indirizzata la notifica con quello eletto dal ricorrente e l'identità del cognome del difensore cui l'atto è stato indirizzato. Il Collegio rammenta il principio consolidato secondo cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, in tema di notificazioni all'imputato). 3. Il secondo motivo di censura è formulato secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, perché volti a sostenere una mera rilettura delle prove, senza collegamenti del vizio dedotto con reali, manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha messo in risalto come la ciesistenza dal reato sia stata determinata da un fattore esterno (l'essere stato l'imputato scoperto dall'addetto alla sicurezza) e, pertanto, non è frutto di un comportamento volontario, apprezzabile dal punto di vista della configurabilità dell'esimente speciale prevista in caso di reato tentato dall'art. 56 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535). Il motivo, quindi, è anche manifestamente infondato. 3. Il terzo argomento difensivo egualmente è privo di pregio in maniera autoevidente. 3 L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, nel caso di furto, non è esclusa tout court dall'esistenza di appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce né dalla diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale, poiché ai fini della sua esclusione è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 17029 del 19/3/2024, Lomolino, Rv. 286317). In altre parole, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493). 4. Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stato adeguatamente giustificato con riferimento alla abitualità della condotta desunta dai numerosi precedenti penali per il medesimo delitto, dai quali è gravato l'imputato, che sono stati valorizzati altresì per la loro incidenza sulla valutazione di gravità complessiva del fatto alla luce del ritenuto grado di colpevolezza non lieve. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 26890 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. UD ET ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila con cui è stata confermata la decisione di condanna nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Teramo in data 16.11.2021 per il reato di tentato furto aggravato di generi alimentari dall'espositore di un supermercato (così riqualificata l'iniziale ipotesi consumata), esclusa nei suoi confronti l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e ritenuta invece sussistente quella di aver realizzato la condotta su cose destinate per consuetudine alla pubblica fede;
la pena è stata determinata in mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. 2. L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza d'appello citata, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro distinti motivi di censura. 2.1. Con un primo motivo si eccepisce violazione di legge e nullità per omessa citazione dell'imputato, rilevato il difetto di notifica dell'avviso di conclusione del decreto di citazione. Il ricorrente sostiene che, avendo eletto domicilio ex art. 161, cornma 1, cod. proc. pen. presso il proprio difensore di fiducia, l'avv. Giancarlo D'Angelo, ed il suo studio, sito in Napoli, via del Parco Margherita n. 33, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio effettuate presso diverso avvocato, Gianfranco D'Angelo, omonimo nel cognome, al medesimo indirizzo sarebbe nulla, con conseguente nullità assoluta generatasi nel processo. 2.2. Il secondo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione alla configurazione del tentativo di reato, con travisamento della prova. La tesi del ricorrente è che, nella specie, si possa ritenere sussistente un'ipotesi di desistenza, avendo egli spontaneamente restituito la merce sottratta (delle confezioni di formaggio), una volta giunto alle casse e invitato a consegnarla dal personale del supermercato che aveva seguito la sua azione. 2.3. Con una terza censura si eccepisce travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, nonostante tutta la condotta sia stata monitorata dagli operatori del servizio di vigilanza del supermercato, come dimostrato anche dal fatto che i giudici hanno ritenuto un'ipotesi tentata e non consumata di furto. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che non sia configurabile la causa di esclusione della punibilità prevista da tale disposizione, pur riconoscendo in concreto che il fatto sia stato di particolare tenuità, limitandosi a richiamare i precedenti penali gravanti sul ricorrente. 2 3. PG Luigi Giordano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 2.1. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui ha rappresentato l'erronea prospettiva del PG ribadendo le ragioni di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e confuso nella sua esposizione. Pare di comprendere che il ricorrente lamenta una mancata notifica al difensore domiciliatario, là dove, invece, si evidenzia macroscopicamente, al più, un refuso nell'indicazione del nome di battesimo del difensore (peraltro di poco differente, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso). Del resto, la genericità di tale prospettazione risulta anche dalla mancata indicazione, nel motivo di ricorso, della stessa inidoneità dell'atto a raggiungere il suo scopo, vista la palese identità del domicilio presso cui è stata indirizzata la notifica con quello eletto dal ricorrente e l'identità del cognome del difensore cui l'atto è stato indirizzato. Il Collegio rammenta il principio consolidato secondo cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, in tema di notificazioni all'imputato). 3. Il secondo motivo di censura è formulato secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, perché volti a sostenere una mera rilettura delle prove, senza collegamenti del vizio dedotto con reali, manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha messo in risalto come la ciesistenza dal reato sia stata determinata da un fattore esterno (l'essere stato l'imputato scoperto dall'addetto alla sicurezza) e, pertanto, non è frutto di un comportamento volontario, apprezzabile dal punto di vista della configurabilità dell'esimente speciale prevista in caso di reato tentato dall'art. 56 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535). Il motivo, quindi, è anche manifestamente infondato. 3. Il terzo argomento difensivo egualmente è privo di pregio in maniera autoevidente. 3 L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, nel caso di furto, non è esclusa tout court dall'esistenza di appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce né dalla diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale, poiché ai fini della sua esclusione è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 17029 del 19/3/2024, Lomolino, Rv. 286317). In altre parole, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493). 4. Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stato adeguatamente giustificato con riferimento alla abitualità della condotta desunta dai numerosi precedenti penali per il medesimo delitto, dai quali è gravato l'imputato, che sono stati valorizzati altresì per la loro incidenza sulla valutazione di gravità complessiva del fatto alla luce del ritenuto grado di colpevolezza non lieve. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2024.