Articolo 19 della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 12 septiesArticolo 12 novies
Versione
5 giugno 1962
Art. 19.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
Entrata in vigore il 5 giugno 1962
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