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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, alla odierna udienza all'esito della discussione, ha emesso –dandone lettura in udienza- la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6594/2023 RG TRA
, nato a [...] (U.S.A.) il 06/04/1977 e residente in Sessa Aurunca (CE) Parte_1 alla Via Corbara Marzuli n. 40, elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE) alla Loc. Corte Grande, s.n.c., presso lo studio dell'Avv. PALMIERI Corrado del Foro di Santa Maria Capua Vetere che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti dall'avv.to I. CP_1
Verrengia, presso il cui studio in Caserta alla Via Arena elett.te domicilia NONCHE' già Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. P. Ferrara con il quale elett.te
[...] domicilia come in atti RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762023 0000 1836000 pervenuta in data 8.9.2023 in relazione agli avvisi di addebito nn.: 328 2018 000745 2553000 (contributi IVS 2017); 328 2019 000003 791000 (contributi IVS 2015); 328 2019 000427 3552000 (modello DM/10 anno 2018); 328 2019 000782 4536000 (modello DM/10 anno 2018); 328 2022 000368 2442000 (contributi IVS 2016, per un totale di € 8.199,30 deducendo, tra gli altri motivi, l'omessa notifica dei predetti avvisi e in ogni caso la prescrizione dei contributi. Costituitosi il contraddittorio, i convenuti si opponevano alla domanda (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa in data odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, con sentenza ex art. 429 c.p.c.., mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione La parte ricorrente, come documentato con deposito del 17.11.2025, ha presentato istanza di rateizzazione, con riferimento anche agli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, accolta dall' come da piano di rateizzo già versato in atti e ha proceduto anche al pagamento della prima CP_4 rata (cfr. verbale d'udienza) e all'odierna udienza ha dunque chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, rinunciando all'azione.
***** 1 Deve dichiararsi dunque la cessazione della materia del contendere anche in ragione della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio rendendo superfluo l'esame nel merito circa la fondatezza della domanda attesa l'istanza di rateizzazione (cfr. atti e verbali di causa, in fascicolo d'ufficio). Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n. 18255 /2004; n.21685/2005) La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuta istanza di rateizzazione regolarmente accolta dall' con contestuale pagamento della prima rata determina la cessazione della materia del CP_4 contendere, perché è venuto meno l'interesse della parte ad una pronuncia di tipo sostanziale e, con esso, sia l'interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Va revocata l'ordinanza di sospensione dei titoli esecutivi oppositi. Le spese, stante l'esito della lite, considerando il comportamento processuale delle parti e la controvertibilità delle questioni oggetto del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
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SEZ. LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, alla odierna udienza all'esito della discussione, ha emesso –dandone lettura in udienza- la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6594/2023 RG TRA
, nato a [...] (U.S.A.) il 06/04/1977 e residente in Sessa Aurunca (CE) Parte_1 alla Via Corbara Marzuli n. 40, elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE) alla Loc. Corte Grande, s.n.c., presso lo studio dell'Avv. PALMIERI Corrado del Foro di Santa Maria Capua Vetere che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti dall'avv.to I. CP_1
Verrengia, presso il cui studio in Caserta alla Via Arena elett.te domicilia NONCHE' già Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. P. Ferrara con il quale elett.te
[...] domicilia come in atti RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762023 0000 1836000 pervenuta in data 8.9.2023 in relazione agli avvisi di addebito nn.: 328 2018 000745 2553000 (contributi IVS 2017); 328 2019 000003 791000 (contributi IVS 2015); 328 2019 000427 3552000 (modello DM/10 anno 2018); 328 2019 000782 4536000 (modello DM/10 anno 2018); 328 2022 000368 2442000 (contributi IVS 2016, per un totale di € 8.199,30 deducendo, tra gli altri motivi, l'omessa notifica dei predetti avvisi e in ogni caso la prescrizione dei contributi. Costituitosi il contraddittorio, i convenuti si opponevano alla domanda (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa in data odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, con sentenza ex art. 429 c.p.c.., mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione La parte ricorrente, come documentato con deposito del 17.11.2025, ha presentato istanza di rateizzazione, con riferimento anche agli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, accolta dall' come da piano di rateizzo già versato in atti e ha proceduto anche al pagamento della prima CP_4 rata (cfr. verbale d'udienza) e all'odierna udienza ha dunque chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, rinunciando all'azione.
***** 1 Deve dichiararsi dunque la cessazione della materia del contendere anche in ragione della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio rendendo superfluo l'esame nel merito circa la fondatezza della domanda attesa l'istanza di rateizzazione (cfr. atti e verbali di causa, in fascicolo d'ufficio). Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n. 18255 /2004; n.21685/2005) La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuta istanza di rateizzazione regolarmente accolta dall' con contestuale pagamento della prima rata determina la cessazione della materia del CP_4 contendere, perché è venuto meno l'interesse della parte ad una pronuncia di tipo sostanziale e, con esso, sia l'interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Va revocata l'ordinanza di sospensione dei titoli esecutivi oppositi. Le spese, stante l'esito della lite, considerando il comportamento processuale delle parti e la controvertibilità delle questioni oggetto del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
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