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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/09/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 158/2023 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico Parte_1 presso lo studio dell'avv. SALARIS ROBERTO che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2023, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l ,
[...] CP_1 affermando di essere affetto da malattia invalidante (tendinopatia flesso estensori- mani bilaterale), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna
1 dell assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa CP_3 derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la Parte_1 patologia successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“.... è affetta da Tendinopatia bilaterale a carico dei Parte_2 flessori del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dito delle mani, artrosi a carico delle articolazioni
MCF e IF, rizoartrosi bilaterale, patologia riconducibile eziologicamente in parte all'attività lavorativa svolta dalla medesima, che determina una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle
Menomazioni secondo l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con
Danno Biologico Unitario valutato in misura del 002%, secondo la voce tabellare applicata con codice 267 (esiti di tenovaginalite del distretto polso- mano apprezzabili strumentalmente a seconda del grado e dell'estensione in assenza o con sfumata limitazione funzionale = fino a 4%), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.10.2019); inoltre, il Danno Biologico Complessivo, dedotto dall'associazione delle malattie professionali già riconosciute dall alla ricorrente (malattia professionale n. CP_1
514288328 del 27.11.2018: deficit della forza prensile a sinistra, ipoestesia lungo il decorso del nervo mediano bilateralmente: 004%; infortunio n.
514286610 del 05.03.2018: rigidità dolorosa rachide lombare: 005%; infortunio n. 514285533 del 03.08.2017: dolore alla digitopressione a livello dell'epicondilo ed epitroclea bilateralmente senza deficit funzionale: 002%; infortunio n. 511056053 del 12.07.2013: esiti anatomici ed algodisfunzionali della spalla bilaterale: 006%; Danno Biologico Complessivo = 17%) e di quella nuova sopra riportata, è valutabile in una percentuale pari al 019%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(03.10.2019)”.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°e 5°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito da , sulla base delle Parte_1 ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 richiesto, unitamente ai ratei e agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno
3 successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo previsto Parte_1 dall'art. 13, comma 2°e 5° D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 19%, e condanna l resistente al CP_1 pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge, ai ratei e agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 17 settembre 2025 IL GIUDICE
Dott. ssa Elisabetta Sanna
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