TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/03/2026, n. 5503
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 30 giugno 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
>
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per contrasto con normativa eurounitaria e costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. (libertà d'impresa) e dell'art. 23 Cost. (prestazione imposta), ritenendo rispettata la riserva di legge. Ha altresì escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il payback non altera l'esito delle gare pubbliche e che il principio di neutralità dell'IVA è garantito dalla normativa che consente la detrazione.

  • Rigettato
    Violazione della normativa secondaria di attuazione

    Le doglianze relative alla normativa secondaria sono state rigettate in quanto il Tribunale ha ritenuto che la normativa primaria e gli accordi Stato-Regioni abbiano fornito indicazioni sufficienti sulla metodologia di rilevamento dello sforamento del tetto di spesa. La partecipazione delle imprese non è prevista per tali atti, e la trasparenza è garantita dalla pubblicità dei dati e dei controlli sulla gestione finanziaria.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario per quanto riguarda le censure avverso gli atti regionali. Gli atti regionali sono considerati espressione di un'attività vincolata e meramente attuativa delle disposizioni legislative e ministeriali, senza discrezionalità, e involgono diritti soggettivi di natura patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le censure relative all'Avviso della Regione Piemonte sono state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, analogamente a quanto statuito per gli altri atti regionali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/03/2026, n. 5503
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5503
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo