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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12278 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 41605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI NI, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 27.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cagiano che lo Parte_1 rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente-
CONTRO
elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_1 telematico dell'Avv. Paola Viano che la rappresenta e difende come da mandato in atti
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Romeo come da mandato in atti CP_2
- resistenti -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.11.2025, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso le cartelle di pagamento n. 04320220000498982501, n. 04320230000967104501 e n.
04320210010055662501, notificategli da in data 04.10.2024 e Controparte_3
12.11.2024 aventi ad oggetto contributi integrativi e soggettivi non versati dal suo de cuius, Per_1
[...]
A sostegno dell'opposizione, contestava nel merito la debenza dei contributi richiesti al Per_1
e, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni e interessi, invero non dovute dagli eredi.
[...]
Tanto premesso e rappresentato, previa istanza di sospensione, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle cartelle nn. cartelle di pagamento nn.
04320220000498982501, 04320230000967104501 e 04320210010055662501 rispettivamente per le somme di
€. 15.732,65, €. 3.227,35 ed €. 1.368,25, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
2) accertare e dichiarare che la pretesa creditoria, così come identificata nelle su indicate cartelle di pagamento, è illegittima in quanto basata su importi non dovuti per i motivi di cui in narrativa;
in subordine accertare e dichiarare la nullità delle sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento nn. 04320220000498982501, 04320230000967104501 e 04320210010055662501;
4) condannare con il vincolo solidale in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nonché l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_2 giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio ed contestando la domanda e CP_2 Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, precisamente con le note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del
22.10.2025, il ricorrente deduceva e documentava l'adesione ad un piano di rateizzazione delle cartelle di pagamento n. 04320220000498982501, n. 04320230000967104501 e n. 04320210010055662501, con pagamento delle rate nel frattempo scadute, concludendo per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Previo scambio di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc, la causa era, dunque, decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere come la pronuncia di cessazione della materia del contendere postuli che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. 23289/07).
Nel caso di specie, poiché risulta documentato e non contestato che il debito contributivo portato dalle cartelle di pagamento opposte è stato oggetto della concessa rateizzazione da parte di e che parte CP_4 ricorrente abbia versato le rate scadute in modo, fino ad oggi, regolare, non v'è dubbio che le parti non abbiano più alcun interesse attuale e concreto ad una pronuncia nel merito.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
Riguardo alla regolazione delle spese di lite, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, il riconoscimento da parte del ricorrente del credito di cui alle opposte cartelle di pagamento, avvenuto per facta concludentia attraverso la presentazione di istanza di rateizzazione successivamente all'introduzione dell'odierno giudizio, giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate come da dispositivo. CP_2
La condotta processuale di , che ha insistito (sin da ultimo con le note di trattazione scritta del CP_4
24.11.25) nelle conclusioni rassegnate nella propria memoria di costituzione, senza considerare il sopravvenuto mutamento degli originari presupposti del contendere, venuti meno in conseguenza della rateizzazione accordata dalla medesima giustifica, invece, la compensazione per metà delle spese CP_1 processuali, che per la restante metà seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico del ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'impugnazione delle cartelle n.
04320220000498982501, n. 04320230000967104501 e n. 04320210010055662501;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida, in complessivi CP_2
€ 1.500,00, oltre accessori di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento nei confronti di della metà delle spese di lite, che liquida in CP_4
€ 750,00 oltre accessori di legge, compensandone la restante metà.
Roma, 28/11/2025
Il Giudice
SI NI