Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3569
CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 9, co. 1, lett. b), d.m. 11 gennaio 2017

    La mera presenza di misuratori di energia elettrica, sia nella situazione ante che post intervento, impedisce l'applicazione del metodo standardizzato, in quanto tale metodo presuppone la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati, non la loro assenza. Qualora i misuratori siano già presenti, non vi sono costi aggiuntivi di investimento.

  • Inammissibile
    Illegittimità del d.m. 10 maggio 2018 per preclusione alla presentazione di progetti a consuntivo

    La supposta impossibilità di presentazione di un progetto a consuntivo non muta le condizioni di ammissibilità di un progetto standardizzato, che non sono soddisfatte nel caso di specie. Inoltre, non è stata presentata alcuna istanza formale di conversione in progetto a consuntivo, rendendo la censura inammissibile per carenza di interesse. La scelta discrezionale del regolatore di non prevedere tale estensione non appare irragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3569
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3569
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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