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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 13759/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Sabrina Gozzo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Sabrina Gozzo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25, depositate in data 24.9.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “All'Ill.mo Tribunale adito dichiararsi la cessazione degli la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il 30.09.1990 tra il Signor Pt_1
e la Signora trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.
[...] Parte_2
01587, parte 2, serie A02, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
dichiararsi cessato l'obbligo del padre Signor Pt_1 a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni , e per
[...] Per_1 Per_2 Persona_3 raggiunta indipendenza economica dei medesimi”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.9.1990 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01587, parte II, serie A02, anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 7.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 13759/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Sabrina Gozzo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Sabrina Gozzo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25, depositate in data 24.9.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “All'Ill.mo Tribunale adito dichiararsi la cessazione degli la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il 30.09.1990 tra il Signor Pt_1
e la Signora trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.
[...] Parte_2
01587, parte 2, serie A02, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
dichiararsi cessato l'obbligo del padre Signor Pt_1 a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni , e per
[...] Per_1 Per_2 Persona_3 raggiunta indipendenza economica dei medesimi”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.9.1990 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01587, parte II, serie A02, anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 7.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi