CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 41574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41574 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE VI (CUI 03UKERU) nato a [...]( GEORGIA) il 30/01/1984 avverso l'ordinanza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di PISA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Pisa ha respinto la richiesta con la quale il difensore di VI ZE aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna n. 1354/2020 del 27 novembre 2020. A ragione della decisione osserva che la predetta sentenza era divenuta irrevocabile in data 19 aprile 2021 perché il condannato non l'aveva tempestivamente impugnata nonostante la regolare notifica dell’avviso di deposito tardivo in data 2 marzo 2021 sia al difensore di fiducia, tramite Pec, sia al condannato, con le modalità previste sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., quindi presso il difensore fiduciario, una volta accertato che VI ZE era stato espulso in data 9 novembre 2020 Penale Sent. Sez. 1 Num. 41574 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 25/11/2025 2 2. Ricorre VI ZE, per il tramite del difensore avv. Roberto Nocent, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'articolo 670 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Evidenzia che la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza posta in esecuzione è affetta da nullità o inesistenza posto che il condannato, al momento della scarcerazione che ha preceduto l'espulsione, aveva eletto domicilio in “Prato via Sant'Anna n. 9”, come attestato dal registro della Casa circondariale di Prato in data 9 novembre 2020 ed aveva, per di più, fatto rientro in Italia poco dopo l'espulsione. La notifica dell'avviso di deposito della sentenza, pertanto, doveva essere eseguita presso il domicilio eletto o quantomeno prima della notifica al difensore di fiducia dovevano effettuarsi le ricerche previste dall'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen. La nullità dell’avviso di deposito tardivo ha impedito alla sentenza di divenire irrevocabile sicché l'ordine di esecuzione doveva essere sospeso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Risulta dagli atti causa che: - VI ZE, al momento della scarcerazione - eseguita, per dare corso all’espulsione, in data 9 novembre 2020, durante la pendenza del procedimento definito con la sentenza del 27 novembre 2020 - aveva eletto domicilio in “Prato via Sant'Anna n. 9”; - non erano intervenute successivecomunicazioni da parte del condannato relative alla variazione del domicilio eletto;
- l’avviso di deposito tardivo della sentenza del Tribunale di Pisa, in data 27 novembre 2020, è stato notificato, il 2 marzo 2021, al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In tale peculiare condizione, la notificazione per essere valida avrebbe dovuto, invece, essere eseguita presso il domicilio eletto;
è consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «la dichiarazione o l’ elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 1, n. 25656 del 15/04/2025, Krashi Elkier, Rv. 288173 - 01 Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015, dep. 2016, Rivas, Rv. 266085 – 01; Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago, Rv. 272161 - 01). 3 Affinché tale principio sia applicabile è, tuttavia, necessario che l’elezione o la dichiarazione di domicilio sia stata effettuata nell'ambito del medesimo procedimento;
l’una e l’altra non spiegano, infatti, alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario (ex plurimis da ultimo Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019, Krypa Petrit Rv. 277883 – 01; Sez. 2 - , n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041 - 02). Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650 – 01). 2. La motivazione del provvedimento impugnato e gi atti trasmessi non consentono di chiarire se, a prescindere dall’espulsione del condannato, sia stata verificata, prima della notifica al suo difensore, l’inidoneità del domicilio eletto ai sensi dell’art. 162, comma 4, cod. proc. pen. e se l’elezione di domicilio, documentata dall’estratto del registro della Casa circondariale di Prato, sia intervenuta nello stesso procedimento in cui è stata emessa la sentenza n. 1354/2020 del 27 novembre 2020, oggetto della richiesta di sospensione. 3. Si impone, pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio nel quale, applicando i principi sopra richiamati ed effettuando i necessari accertamenti in fatto, si valuti la fondatezza della richiesta di VI ZE.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa. Così deciso, in Roma 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SC FI MO ON
lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Pisa ha respinto la richiesta con la quale il difensore di VI ZE aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna n. 1354/2020 del 27 novembre 2020. A ragione della decisione osserva che la predetta sentenza era divenuta irrevocabile in data 19 aprile 2021 perché il condannato non l'aveva tempestivamente impugnata nonostante la regolare notifica dell’avviso di deposito tardivo in data 2 marzo 2021 sia al difensore di fiducia, tramite Pec, sia al condannato, con le modalità previste sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., quindi presso il difensore fiduciario, una volta accertato che VI ZE era stato espulso in data 9 novembre 2020 Penale Sent. Sez. 1 Num. 41574 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 25/11/2025 2 2. Ricorre VI ZE, per il tramite del difensore avv. Roberto Nocent, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'articolo 670 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Evidenzia che la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza posta in esecuzione è affetta da nullità o inesistenza posto che il condannato, al momento della scarcerazione che ha preceduto l'espulsione, aveva eletto domicilio in “Prato via Sant'Anna n. 9”, come attestato dal registro della Casa circondariale di Prato in data 9 novembre 2020 ed aveva, per di più, fatto rientro in Italia poco dopo l'espulsione. La notifica dell'avviso di deposito della sentenza, pertanto, doveva essere eseguita presso il domicilio eletto o quantomeno prima della notifica al difensore di fiducia dovevano effettuarsi le ricerche previste dall'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen. La nullità dell’avviso di deposito tardivo ha impedito alla sentenza di divenire irrevocabile sicché l'ordine di esecuzione doveva essere sospeso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Risulta dagli atti causa che: - VI ZE, al momento della scarcerazione - eseguita, per dare corso all’espulsione, in data 9 novembre 2020, durante la pendenza del procedimento definito con la sentenza del 27 novembre 2020 - aveva eletto domicilio in “Prato via Sant'Anna n. 9”; - non erano intervenute successivecomunicazioni da parte del condannato relative alla variazione del domicilio eletto;
- l’avviso di deposito tardivo della sentenza del Tribunale di Pisa, in data 27 novembre 2020, è stato notificato, il 2 marzo 2021, al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In tale peculiare condizione, la notificazione per essere valida avrebbe dovuto, invece, essere eseguita presso il domicilio eletto;
è consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «la dichiarazione o l’ elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 1, n. 25656 del 15/04/2025, Krashi Elkier, Rv. 288173 - 01 Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015, dep. 2016, Rivas, Rv. 266085 – 01; Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago, Rv. 272161 - 01). 3 Affinché tale principio sia applicabile è, tuttavia, necessario che l’elezione o la dichiarazione di domicilio sia stata effettuata nell'ambito del medesimo procedimento;
l’una e l’altra non spiegano, infatti, alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario (ex plurimis da ultimo Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019, Krypa Petrit Rv. 277883 – 01; Sez. 2 - , n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041 - 02). Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650 – 01). 2. La motivazione del provvedimento impugnato e gi atti trasmessi non consentono di chiarire se, a prescindere dall’espulsione del condannato, sia stata verificata, prima della notifica al suo difensore, l’inidoneità del domicilio eletto ai sensi dell’art. 162, comma 4, cod. proc. pen. e se l’elezione di domicilio, documentata dall’estratto del registro della Casa circondariale di Prato, sia intervenuta nello stesso procedimento in cui è stata emessa la sentenza n. 1354/2020 del 27 novembre 2020, oggetto della richiesta di sospensione. 3. Si impone, pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio nel quale, applicando i principi sopra richiamati ed effettuando i necessari accertamenti in fatto, si valuti la fondatezza della richiesta di VI ZE.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa. Così deciso, in Roma 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SC FI MO ON