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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 700/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. ROSINA
RI per parte opponente e dall'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 700 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Vennari;
- opponente – contro
(c.f. e p.i. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 8.1.2020, pubblicato il 13.1.2020 e notificato il 26.2.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la compagine societaria Controparte_1
(d'ora innanzi, anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] CP_1 ingiuntivo n. 25/2020, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 8.1.2020, pubblicato il
13.1.2020 e notificato il 26.2.2020, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 4.055,73, a titolo di canoni di locazione dovuti per i mesi di aprile e maggio 2018 ed € 97,00 per spese di registrazione anno 2018, oltre canoni a scadere fino al rilascio, interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dal contratto di locazione ad uso diverso datato 7.3.2016 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Crosia alla via
Castello s.n.c., in atti compiutamente identificato.
Ha dedotto l'insussistenza dell'avversa pretesa creditoria in quanto integralmente estinta per intervenuto pagamento, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito contrariis reiectis: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del D.I. n
25/2020 del 13.01.2020 Nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n.25/2020 emesso nei confronti della in data 13/01/2020 in quanto nulla è dovuto ed Controparte_1 erroneo nel suo ammontare. In Via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del D.I.
n.25/2020 che nulla deve la Società alla in persona del CP_1 Controparte_4 mandatario speciale in quanto vi è stato accordo a saldo e stralcio. Con Controparte_3
Vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
4.11.2020 si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni e le domande di parte opponente, di cui hanno invocato l'integrale rigetto, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “
1. Accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi posti
a fondamento dell'opposizione spiegata dalla;
2. Per l'effetto rigettare l'avversa CP_1 opposizione e confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 25/2020; 3. Condannare controparte alle spese di lite con condanna ex art. 96 c.p.c.”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato come l'odierna opposta abbia offerto prova documentale dell'esistenza del titolo negoziale costituito dal contratto di locazione ad uso diverso del 7.3.2016 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Crosia alla via Castello s.n.c..
Ciò posto, quanto all'asserita morosità afferente ai canoni di locazione maturati per le mensilità di aprile e maggio 2018, va osservato che parte opponente ha documentato per tabulas - all'uopo producendo le relative ricevute dei bonifici eseguiti in data 17.7.2018 (con riferimento al canone aprile 2018) e in data 22.8.2018 (con riferimento al canone maggio 2018) - di aver onorato gli impegni negoziali prima che controparte attivasse la procedura di convalida di sfratto rubricata al n.
2568-19 R.G., all'esito della quale fu poi emesso il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione e l'annessa ordinanza di convalida.
Avendo la predetta ordinanza di convalida determinato la risoluzione del contratto di locazione in esame, la cessazione di essa deve essere fatta retroagire alla data della notifica della citazione introduttiva della fase sommaria, con conseguente applicazione, da tale momento, del regime di cui all'art. 1591 c.c. in ragione della non contestata perpetuazione del godimento dell'immobile, da considerarsi non già espressione di un godimento giustificato dalla pendenza della locazione, bensì solo frutto della scelta della conduttrice di non rilasciare il bene nonostante la ex adverso provocata cessazione della locazione per risoluzione da inadempimento.
D'altra parte, il decreto ingiuntivo de quo reca l'ingiunzione, a carico di parte opponente, di pagamento non solo dei canoni di aprile e maggio 2018, ma anche dei canoni “a scadere da calcolare fino all'esecuzione dello sfratto” (oltre che dell'imposta di registro). Ebbene, non avendo l'opponente dato prova di aver onorato l'obbligo di corresponsione dei canoni per le mensilità maturate a decorrere da giugno 2018, va disposta la revoca del provvedimento monitorio in esame ed il contestuale riconoscimento - in capo a parte locatrice - del diritto a conseguire dalla conduttrice il pagamento dei canoni di locazione maturati da giugno 2018 e fino al dì del rilascio (con applicazione, dal maggio 2019, del regime di cui all'art. 1591 c.c. in ragione della declaratoria di convalida di sfratto già conseguita nell'ambito del procedimento n. 2568-19
R.G. e della non contestata perpetuazione del godimento), oltre alle somme dovute a titolo di imposta di registro per gli anni 2018 e 2019.
Da tale importo andrà defalcata la somma di € 10.000,00, pacificamente corrisposta dall'opponente a mezzo bonifico del 25.9.2020 e già trattenuta in acconto dalla società opposta ai sensi dell'art. 5 dell'accordo conciliativo intercorso tra le parti nel settembre 2019, stante l'incontestato parziale inadempimento della agli impegni negoziali ivi assunti (con specifico riferimento al CP_1 mai perfezionato acquisto dell'immobile de quo).
4. Solo per completezza d'analisi, si osserva come alcun rilievo assuma l'omessa attivazione del procedimento di mediazione, non essendo detto profilo stato oggetto di eccezione di parte o di rilievo officioso del giudice entro la prima udienza, secondo il disposto di cui all'art. 5 del decr. lgs n. 28-2010.
5. Non meritevole di accoglimento, poi, risulta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte convenuta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di
Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'attrice né del danno patito dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla società convenuta va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte attrice.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum”, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 400,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €
500,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 700/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento - in favore di favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - dei canoni scaduti e maturati da giugno 2018 e sino al dì del rilascio, parametrati secondo il canone mensile pattiziamente convenuto, oltre ad interessi legali calcolati dalla dì delle singole scadenze e sino all'effettivo saldo ed imposta di registro per gli anni 2018 e 2019, detratta la somma di € 10.000,00 già corrisposta dall'opponente il 25.9.2019.
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
4) Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
Proc. n. 700/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. ROSINA
RI per parte opponente e dall'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 700 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Vennari;
- opponente – contro
(c.f. e p.i. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 8.1.2020, pubblicato il 13.1.2020 e notificato il 26.2.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la compagine societaria Controparte_1
(d'ora innanzi, anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] CP_1 ingiuntivo n. 25/2020, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 8.1.2020, pubblicato il
13.1.2020 e notificato il 26.2.2020, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 4.055,73, a titolo di canoni di locazione dovuti per i mesi di aprile e maggio 2018 ed € 97,00 per spese di registrazione anno 2018, oltre canoni a scadere fino al rilascio, interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dal contratto di locazione ad uso diverso datato 7.3.2016 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Crosia alla via
Castello s.n.c., in atti compiutamente identificato.
Ha dedotto l'insussistenza dell'avversa pretesa creditoria in quanto integralmente estinta per intervenuto pagamento, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito contrariis reiectis: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del D.I. n
25/2020 del 13.01.2020 Nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n.25/2020 emesso nei confronti della in data 13/01/2020 in quanto nulla è dovuto ed Controparte_1 erroneo nel suo ammontare. In Via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del D.I.
n.25/2020 che nulla deve la Società alla in persona del CP_1 Controparte_4 mandatario speciale in quanto vi è stato accordo a saldo e stralcio. Con Controparte_3
Vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
4.11.2020 si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni e le domande di parte opponente, di cui hanno invocato l'integrale rigetto, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “
1. Accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi posti
a fondamento dell'opposizione spiegata dalla;
2. Per l'effetto rigettare l'avversa CP_1 opposizione e confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 25/2020; 3. Condannare controparte alle spese di lite con condanna ex art. 96 c.p.c.”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato come l'odierna opposta abbia offerto prova documentale dell'esistenza del titolo negoziale costituito dal contratto di locazione ad uso diverso del 7.3.2016 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Crosia alla via Castello s.n.c..
Ciò posto, quanto all'asserita morosità afferente ai canoni di locazione maturati per le mensilità di aprile e maggio 2018, va osservato che parte opponente ha documentato per tabulas - all'uopo producendo le relative ricevute dei bonifici eseguiti in data 17.7.2018 (con riferimento al canone aprile 2018) e in data 22.8.2018 (con riferimento al canone maggio 2018) - di aver onorato gli impegni negoziali prima che controparte attivasse la procedura di convalida di sfratto rubricata al n.
2568-19 R.G., all'esito della quale fu poi emesso il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione e l'annessa ordinanza di convalida.
Avendo la predetta ordinanza di convalida determinato la risoluzione del contratto di locazione in esame, la cessazione di essa deve essere fatta retroagire alla data della notifica della citazione introduttiva della fase sommaria, con conseguente applicazione, da tale momento, del regime di cui all'art. 1591 c.c. in ragione della non contestata perpetuazione del godimento dell'immobile, da considerarsi non già espressione di un godimento giustificato dalla pendenza della locazione, bensì solo frutto della scelta della conduttrice di non rilasciare il bene nonostante la ex adverso provocata cessazione della locazione per risoluzione da inadempimento.
D'altra parte, il decreto ingiuntivo de quo reca l'ingiunzione, a carico di parte opponente, di pagamento non solo dei canoni di aprile e maggio 2018, ma anche dei canoni “a scadere da calcolare fino all'esecuzione dello sfratto” (oltre che dell'imposta di registro). Ebbene, non avendo l'opponente dato prova di aver onorato l'obbligo di corresponsione dei canoni per le mensilità maturate a decorrere da giugno 2018, va disposta la revoca del provvedimento monitorio in esame ed il contestuale riconoscimento - in capo a parte locatrice - del diritto a conseguire dalla conduttrice il pagamento dei canoni di locazione maturati da giugno 2018 e fino al dì del rilascio (con applicazione, dal maggio 2019, del regime di cui all'art. 1591 c.c. in ragione della declaratoria di convalida di sfratto già conseguita nell'ambito del procedimento n. 2568-19
R.G. e della non contestata perpetuazione del godimento), oltre alle somme dovute a titolo di imposta di registro per gli anni 2018 e 2019.
Da tale importo andrà defalcata la somma di € 10.000,00, pacificamente corrisposta dall'opponente a mezzo bonifico del 25.9.2020 e già trattenuta in acconto dalla società opposta ai sensi dell'art. 5 dell'accordo conciliativo intercorso tra le parti nel settembre 2019, stante l'incontestato parziale inadempimento della agli impegni negoziali ivi assunti (con specifico riferimento al CP_1 mai perfezionato acquisto dell'immobile de quo).
4. Solo per completezza d'analisi, si osserva come alcun rilievo assuma l'omessa attivazione del procedimento di mediazione, non essendo detto profilo stato oggetto di eccezione di parte o di rilievo officioso del giudice entro la prima udienza, secondo il disposto di cui all'art. 5 del decr. lgs n. 28-2010.
5. Non meritevole di accoglimento, poi, risulta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte convenuta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di
Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'attrice né del danno patito dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla società convenuta va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte attrice.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum”, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 400,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €
500,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 700/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento - in favore di favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - dei canoni scaduti e maturati da giugno 2018 e sino al dì del rilascio, parametrati secondo il canone mensile pattiziamente convenuto, oltre ad interessi legali calcolati dalla dì delle singole scadenze e sino all'effettivo saldo ed imposta di registro per gli anni 2018 e 2019, detratta la somma di € 10.000,00 già corrisposta dall'opponente il 25.9.2019.
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
4) Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.