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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1526/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74121 Taranto TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
il dott. Nominativo_1 produce precedente giurisprudenziale ed insiste per la condanna al pagamento delle spese legali. Il Dott. Nominativo_2 insiste per la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Taranto –Ufficio Controlli- notificava in data 03/07/2025 al signor Ricorrente_1 avviso di accertamento n. TVP01PF00130/2025, con il quale venivano recuperati a tassazione ordinaria compensi di lavoro autonomo non spettando il regime forfettario, avendo il contribuente superato la relativa soglia di accesso, anno d'imposta 2019. Avverso detto accertamento ha proposto ricorso (depositato telematicamente in data 28/11/2025) avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto il medesimo Ricorrente_1, deducendone l'illegittimità per:
1- violazione del contraddittorio preventivo e divieto di richiesta di documentazione;
2- emendabilità della dichiarazione;
3- non assoggettabilità ad IRAP;
4- carenza di prova ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del DLgs. 546/1992. Ha allegato documentazione e ha chiesto, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso, con condanna alle spese e compensi di giudizio. L'Agenzia delle entrate di Taranto si è costituita con controdeduzioni depositate in data 16/12/2025. Nel prendere atto della volontà del contribuente di voler rettificare in sede giudiziale la propria dichiarazione che aveva generato il superamento della soglia di accesso al regime forfettario, tenuto conto che tra i ricavi erano state inserite poste attive, riconducibili ad anticipazioni, comunque non imponibili, ha formulato richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate. Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, previa rinuncia all'istanza di sospensiva e passaggio della causa al merito, la stessa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La Corte rileva che, nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato di voler rettificare in sede giudiziale la propria dichiarazione nei termini innanzi indicati e che tale rettifica, consentita a mezzo di dichiarazione integrativa (cfr. Cass. 21886/2025; Cass. 25554/2022), determina il venir meno della pretesa accertata. A questa ineludibile circostanza di fatto non può che conseguire, per quanto previsto e disposto dall'art. 46 del DLgs. 546/1992, la dichiarazione di estinzione di questo processo per cessata materia del contendere. Spese compensabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio RG 1526/2025 per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
ES RO PA Campagna SS ND
3
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1526/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74121 Taranto TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00130 2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
il dott. Nominativo_1 produce precedente giurisprudenziale ed insiste per la condanna al pagamento delle spese legali. Il Dott. Nominativo_2 insiste per la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Taranto –Ufficio Controlli- notificava in data 03/07/2025 al signor Ricorrente_1 avviso di accertamento n. TVP01PF00130/2025, con il quale venivano recuperati a tassazione ordinaria compensi di lavoro autonomo non spettando il regime forfettario, avendo il contribuente superato la relativa soglia di accesso, anno d'imposta 2019. Avverso detto accertamento ha proposto ricorso (depositato telematicamente in data 28/11/2025) avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto il medesimo Ricorrente_1, deducendone l'illegittimità per:
1- violazione del contraddittorio preventivo e divieto di richiesta di documentazione;
2- emendabilità della dichiarazione;
3- non assoggettabilità ad IRAP;
4- carenza di prova ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del DLgs. 546/1992. Ha allegato documentazione e ha chiesto, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso, con condanna alle spese e compensi di giudizio. L'Agenzia delle entrate di Taranto si è costituita con controdeduzioni depositate in data 16/12/2025. Nel prendere atto della volontà del contribuente di voler rettificare in sede giudiziale la propria dichiarazione che aveva generato il superamento della soglia di accesso al regime forfettario, tenuto conto che tra i ricavi erano state inserite poste attive, riconducibili ad anticipazioni, comunque non imponibili, ha formulato richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate. Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, previa rinuncia all'istanza di sospensiva e passaggio della causa al merito, la stessa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La Corte rileva che, nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato di voler rettificare in sede giudiziale la propria dichiarazione nei termini innanzi indicati e che tale rettifica, consentita a mezzo di dichiarazione integrativa (cfr. Cass. 21886/2025; Cass. 25554/2022), determina il venir meno della pretesa accertata. A questa ineludibile circostanza di fatto non può che conseguire, per quanto previsto e disposto dall'art. 46 del DLgs. 546/1992, la dichiarazione di estinzione di questo processo per cessata materia del contendere. Spese compensabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio RG 1526/2025 per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
ES RO PA Campagna SS ND
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