TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1170
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6 bis D.Lgs. 387/1987

    La Corte ha ritenuto che la nozione di forze di polizia, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 bis del D.Lgs. 387/1987, sia ampia e includa il personale dell'Arma dei Carabinieri. Ha inoltre affermato che il Codice dell'ordinamento militare, all'art. 1911 comma 3, conferma la perdurante vigenza di tale disposizione per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare.

  • Accolto
    Irrilevanza del termine per la presentazione della domanda di quiescenza

    La Corte ha stabilito che il termine del 30 giugno non è un termine di decadenza, ma un onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo, non impedendo il diritto ai benefici.

  • Accolto
    Inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

    Accolto in virtù dell'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto ai sei scatti contributivi.

  • Accolto
    Silenzio rigetto dell'INPS

    La Corte ha accolto il ricorso nel merito, implicitamente riconoscendo l'illegittimità del silenzio rigetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1170
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1170
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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