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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'CO NE, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di Zevio - Via Ponte Perez N. 2 37059 Zevio VR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024/013364 TARI 2019
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. informa di esercitare “attività di catering e banqueting” (codice ATECO 56.21.00
“Catering per Eventi, Banqueting”) e che in un immobile situato in Indirizzo_1 nel Comune di Zevio dispone del magazzino e delle cucine per la preparazione delle vivande. Espone che
“saltuariamente, e solo in via residuale”, ospita in quel luogo eventi gastronomici su prenotazione, attività per la quale dispone dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Col presente ricorso ha impugnato l'avviso di accertamento, esattamente indicato in epigrafe e relativo a “Tassa sui rifiuti anno d'imposta 2019”, emesso dal Comune di Zevio per chiedere il versamento dell'imposta pari a euro 15.155,53 (oltre a sanzione e interessi). Lamentando che l'Amministrazione non ha applicare la riduzione TARI in ragione dell'uso dell'immobile non eccedente i 183 giorni all'anno (nella specie, l'attività di ristorazione è stata effettuata solo per 85 giornate annue), come previsto dall'art. 18 del Regolamento comunale, la Ricorrente ha affidato il ricorso ad articolati motivi. La Ricorrente conclude chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'attività accertativa contestata e, per l'effetto, di annullare il provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione, anche relativamente alle spese di giudizio.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Zevio, precisando che la Ricorrente è titolare di un'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico che consente l'esercizio dell'attività di “ristorante” permanente e non stagionale;
che la tassa rifiuti è stata accertata sulla base delle dichiarazioni presentate dalla stessa Ricorrente che ha specificato in dettaglio l'area ristorante rispetto all'area per la preparazione dei pasti per l'attività di “catering e banqueting”; di non avere rettificato le dichiarazioni presentate dalla Contribuente. Il Comune ha depositato copia della sentenza di questa Corte n. 450/2024, del 19.11.2024, che ha deciso analoga vertenza che ha interessato l'anno d'imposta 2017.
L'Amministrazione conclude chiedendo di confermare l'atto impugnato.
2 3. In data 21 gennaio 2026 è stato depositato l'accordo conciliativo sottoscritto dai Procuratori di entrambe le Parti in data 14 gennaio 2026, col quale sono stati convenuti i termini della conciliazione extra giudiziale fra cui la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese interamente compensate.
4. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, nessuno comparso per le Parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio deve prendere atto dell'accordo conciliativo extra udienza convenuto tra i Procuratori delle Parti, dotati della facoltà di transigere.
2. Di conseguenza, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3. Le spese di causa, tenendo conto dell'accordo fra le Parti in sede conciliativa, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate. Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
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Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'CO NE, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di Zevio - Via Ponte Perez N. 2 37059 Zevio VR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024/013364 TARI 2019
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. informa di esercitare “attività di catering e banqueting” (codice ATECO 56.21.00
“Catering per Eventi, Banqueting”) e che in un immobile situato in Indirizzo_1 nel Comune di Zevio dispone del magazzino e delle cucine per la preparazione delle vivande. Espone che
“saltuariamente, e solo in via residuale”, ospita in quel luogo eventi gastronomici su prenotazione, attività per la quale dispone dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Col presente ricorso ha impugnato l'avviso di accertamento, esattamente indicato in epigrafe e relativo a “Tassa sui rifiuti anno d'imposta 2019”, emesso dal Comune di Zevio per chiedere il versamento dell'imposta pari a euro 15.155,53 (oltre a sanzione e interessi). Lamentando che l'Amministrazione non ha applicare la riduzione TARI in ragione dell'uso dell'immobile non eccedente i 183 giorni all'anno (nella specie, l'attività di ristorazione è stata effettuata solo per 85 giornate annue), come previsto dall'art. 18 del Regolamento comunale, la Ricorrente ha affidato il ricorso ad articolati motivi. La Ricorrente conclude chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'attività accertativa contestata e, per l'effetto, di annullare il provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione, anche relativamente alle spese di giudizio.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Zevio, precisando che la Ricorrente è titolare di un'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico che consente l'esercizio dell'attività di “ristorante” permanente e non stagionale;
che la tassa rifiuti è stata accertata sulla base delle dichiarazioni presentate dalla stessa Ricorrente che ha specificato in dettaglio l'area ristorante rispetto all'area per la preparazione dei pasti per l'attività di “catering e banqueting”; di non avere rettificato le dichiarazioni presentate dalla Contribuente. Il Comune ha depositato copia della sentenza di questa Corte n. 450/2024, del 19.11.2024, che ha deciso analoga vertenza che ha interessato l'anno d'imposta 2017.
L'Amministrazione conclude chiedendo di confermare l'atto impugnato.
2 3. In data 21 gennaio 2026 è stato depositato l'accordo conciliativo sottoscritto dai Procuratori di entrambe le Parti in data 14 gennaio 2026, col quale sono stati convenuti i termini della conciliazione extra giudiziale fra cui la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese interamente compensate.
4. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, nessuno comparso per le Parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio deve prendere atto dell'accordo conciliativo extra udienza convenuto tra i Procuratori delle Parti, dotati della facoltà di transigere.
2. Di conseguenza, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3. Le spese di causa, tenendo conto dell'accordo fra le Parti in sede conciliativa, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate. Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
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