Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1686
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella esattoriale

    La Corte rileva che l'appellante, pur avendo eccepito l'omessa notifica della cartella in primo grado, non ha proceduto all'integrazione dei motivi di ricorso secondo le modalità previste dall'art. 24 del d.lgs. 546/92, limitandosi a presentare una memoria ex art. 32. Pertanto, le eccezioni sull'asserita nullità della notificazione sono inammissibili. Inoltre, la Corte ritiene che la notifica della cartella sia stata regolare, avvenuta tramite consegna a familiare convivente e successiva raccomandata informativa, e che in ogni caso la cartella non impugnata ha cristallizzato la pretesa.

  • Accolto
    Regolarità della notifica della cartella esattoriale

    La Corte ritiene che la dichiarazione di convivenza resa dal ricevente presuma l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario, rendendo irrilevante l'indagine sul luogo di consegna. La produzione di un certificato storico di residenza non è considerata prova contraria sufficiente. Viene inoltre confermata la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1686
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1686
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo