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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1686/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6886/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2343/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011897125 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: accogliere l'appello e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati nell'atto introduttivo e condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Appellato: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' DE;
nel merito, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza;
in ogni caso, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese anche del secondo grado, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 07120249011897125 emessa dall'Agenzia delle Entrate IS e notificata in data 16.6.2024 nella parte relativa ai tributi portati dalla cartella esattoriale n. 071201925692558 di euro 3.686,70 relativa all'IRPEF anno 2015, deducendo l'omessa notifica della cartella.
Si costituì l'DE che produsse copia della notifica della cartella e chiese il rigetto del ricorso.
Il ricorrente con memoria ex art 32 del decreto legislativo 546/92 contestò la regolarità della notifica.
La CGT con sentenza n. 2343 emessa all'udienza del 7.2.2025 e depositata l'11.2.2025 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di euro 567,00 per spese di lite rilevando, quanto alle eccezioni sulla regolarità della notifica della cartella, che non erano stati dedotti con motivi aggiunti ai sensi dell'articolo
24 del decreto 546.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la decisione chiedendo di:
accogliere l'appello e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati nell'atto introduttivo e condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita in giudizio l'DE la quale a sua volta ha rassegnato queste conclusioni:
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' DE;
nel merito, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza;
in ogni caso, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese anche del secondo grado, con attribuzione.
L'appellante ha depositato una memoria illustrativa dei motivi di appello.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può essere deciso applicando il principio della ragione più liquida. Quest'ultimo non è codificato dal legislatore italiano ed è frutto dell'elaborazione dottrinale. Si tratta di un principio in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni.
La sentenza di primo grado va confermata, non essendo stato, tra l'altro, articolato alcun motivo di impugnazione sulle ragioni per le quali il ricorso era stata respinto.
E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria della cartella esattoriale prodotte dall'DE, presupposta all'intimazione di pagamento, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare in data 17 gennaio 2025 una memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent.
n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare memoria ex art. 32 c. 2 del decreto legislativo 546/92.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio, condiviso da questo collegio, della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie della cartella costituente il presupposto della intimazione impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum"
l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione della cartella, comprovata dai documenti che DE aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle esattoriali di cui trattasi, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
Ne deriva la correttezza della decisione impugnata.+
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Non essendo possibile valutare, per le suesposte ragioni, la regolarità della notifica, resta il dato di fatto che la cartella presupposta è stata notificata il 13.6.2019 e non è stata impugnata, per cui la pretesa a quella data si è cristallizzata e non possono essere sollevate eccezioni sulla sua tempestività ai fini del rispetto del termine di decadenza per la sua emissione ed il termine di prescrizione, che è decennale, va fatto decorrere da quella data e non era prescritto al momento della notifica della intimazione impugnata.
Comunque, ribadito quanto sopra argomentato, la notifica della cartella è regolare.
Il messo, dopo aver consegnato l'atto a persona qualificatasi come sorella convivente del destinatario, inviò con lettera raccomandata al destinatario avvisandolo della notifica.
L'appellante nega l'esistenza di un rapporto di convivenza ed ha prodotto, per smentirlo, un certificato storico di residenza di Ricorrente_1.
Il rilievo sulla regolarità della notifica non è fondato.
In tema di notificazione di atti tributari, quando la consegna del plico avviene a mani di un familiare convivente con il destinatario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di consegna tra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto. Qualora il destinatario intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, che non può essere costituita dalla sola produzione di risultanze anagrafiche indicanti una residenza difforme, avendo queste valore meramente dichiarativo. Quanto alla raccomandata informativa prevista dal DPR n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, nel caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, è sufficiente l'invio di una raccomandata semplice, senza necessità di avviso di ricevimento, costituendo la spedizione della stessa adempimento idoneo al perfezionamento della notifica, diversamente da quanto previsto per le ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario ex artt. 140 c.p.c. e
L. n. 890 del 1982, art. 8, nelle quali è richiesta la raccomandata con avviso di ricevimento e la prova della ricezione o il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
In relazione alla circostanza che la persona che ricevette l'atto non fosse convivente con il destinatario, questo collegio rileva che la convivenza era stata dichiarata dal ricevente che era stato trovato nell'abitazione del destinatario. Questo elemento consente di affermare che l'atto era pervenuto nella conoscenza di quest'ultimo e che in ogni caso la residenza in altro luogo non esclude la convivenza, che è situazione di fatto che può anche prescindere dalla residenza.
Inoltre l'DE in primo grado ha depositato prova della emissione e della notifica della intimazione di pagamento n. 071 2023 90341126 2, anch'essa irritualmente contestata con le memorie ex art. 32 del decreto legislativo 546/92, notifica regolare e che ha interrotto il termine di prescrizione.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con attribuzione al difensore dell'DE.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6886/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2343/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011897125 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: accogliere l'appello e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati nell'atto introduttivo e condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Appellato: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' DE;
nel merito, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza;
in ogni caso, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese anche del secondo grado, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 07120249011897125 emessa dall'Agenzia delle Entrate IS e notificata in data 16.6.2024 nella parte relativa ai tributi portati dalla cartella esattoriale n. 071201925692558 di euro 3.686,70 relativa all'IRPEF anno 2015, deducendo l'omessa notifica della cartella.
Si costituì l'DE che produsse copia della notifica della cartella e chiese il rigetto del ricorso.
Il ricorrente con memoria ex art 32 del decreto legislativo 546/92 contestò la regolarità della notifica.
La CGT con sentenza n. 2343 emessa all'udienza del 7.2.2025 e depositata l'11.2.2025 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di euro 567,00 per spese di lite rilevando, quanto alle eccezioni sulla regolarità della notifica della cartella, che non erano stati dedotti con motivi aggiunti ai sensi dell'articolo
24 del decreto 546.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la decisione chiedendo di:
accogliere l'appello e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati nell'atto introduttivo e condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita in giudizio l'DE la quale a sua volta ha rassegnato queste conclusioni:
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' DE;
nel merito, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza;
in ogni caso, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese anche del secondo grado, con attribuzione.
L'appellante ha depositato una memoria illustrativa dei motivi di appello.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può essere deciso applicando il principio della ragione più liquida. Quest'ultimo non è codificato dal legislatore italiano ed è frutto dell'elaborazione dottrinale. Si tratta di un principio in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni.
La sentenza di primo grado va confermata, non essendo stato, tra l'altro, articolato alcun motivo di impugnazione sulle ragioni per le quali il ricorso era stata respinto.
E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria della cartella esattoriale prodotte dall'DE, presupposta all'intimazione di pagamento, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare in data 17 gennaio 2025 una memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent.
n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare memoria ex art. 32 c. 2 del decreto legislativo 546/92.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio, condiviso da questo collegio, della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie della cartella costituente il presupposto della intimazione impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum"
l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione della cartella, comprovata dai documenti che DE aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle esattoriali di cui trattasi, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
Ne deriva la correttezza della decisione impugnata.+
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Non essendo possibile valutare, per le suesposte ragioni, la regolarità della notifica, resta il dato di fatto che la cartella presupposta è stata notificata il 13.6.2019 e non è stata impugnata, per cui la pretesa a quella data si è cristallizzata e non possono essere sollevate eccezioni sulla sua tempestività ai fini del rispetto del termine di decadenza per la sua emissione ed il termine di prescrizione, che è decennale, va fatto decorrere da quella data e non era prescritto al momento della notifica della intimazione impugnata.
Comunque, ribadito quanto sopra argomentato, la notifica della cartella è regolare.
Il messo, dopo aver consegnato l'atto a persona qualificatasi come sorella convivente del destinatario, inviò con lettera raccomandata al destinatario avvisandolo della notifica.
L'appellante nega l'esistenza di un rapporto di convivenza ed ha prodotto, per smentirlo, un certificato storico di residenza di Ricorrente_1.
Il rilievo sulla regolarità della notifica non è fondato.
In tema di notificazione di atti tributari, quando la consegna del plico avviene a mani di un familiare convivente con il destinatario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di consegna tra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto. Qualora il destinatario intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, che non può essere costituita dalla sola produzione di risultanze anagrafiche indicanti una residenza difforme, avendo queste valore meramente dichiarativo. Quanto alla raccomandata informativa prevista dal DPR n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, nel caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, è sufficiente l'invio di una raccomandata semplice, senza necessità di avviso di ricevimento, costituendo la spedizione della stessa adempimento idoneo al perfezionamento della notifica, diversamente da quanto previsto per le ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario ex artt. 140 c.p.c. e
L. n. 890 del 1982, art. 8, nelle quali è richiesta la raccomandata con avviso di ricevimento e la prova della ricezione o il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
In relazione alla circostanza che la persona che ricevette l'atto non fosse convivente con il destinatario, questo collegio rileva che la convivenza era stata dichiarata dal ricevente che era stato trovato nell'abitazione del destinatario. Questo elemento consente di affermare che l'atto era pervenuto nella conoscenza di quest'ultimo e che in ogni caso la residenza in altro luogo non esclude la convivenza, che è situazione di fatto che può anche prescindere dalla residenza.
Inoltre l'DE in primo grado ha depositato prova della emissione e della notifica della intimazione di pagamento n. 071 2023 90341126 2, anch'essa irritualmente contestata con le memorie ex art. 32 del decreto legislativo 546/92, notifica regolare e che ha interrotto il termine di prescrizione.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con attribuzione al difensore dell'DE.