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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1417/2023 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonella Floris, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 aprile 2023, ha agito in giudizio nei Parte_1
CP_ confronti di esponendo:
- che in data 17 febbraio 2000 le era stata riconosciuta la “pensione di invalidità civile” con decorrenza dal 1° gennaio 1999 (pensione n. 07014546, categoria INVCIV);
- di aver percepito i ratei di pensione tramite riscossione diretta presso l'ufficio postale;
- di aver comunicato al competente ufficio della prefettura, nel maggio e nel giugno dell'anno 2000, la perdita del requisito reddituale per la conservazione della provvidenza;
CP_
- che l' le aveva comunicato che dal 1° novembre 2002 avrebbe cessato di erogare la prestazione in ragione della comunicazione dei redditi;
CP_
- che nell'ottobre 2010 l' l'aveva informata che dal gennaio 2010 avrebbe percepito, a titolo di pensione di invalidità civile, un importo mensile lordo pari a euro 256,67;
- che nel 2012 il medesimo le aveva comunicato: (I) di essere debitore nei suoi CP_1 confronti della somma di euro 4.727,36 lordi, in conseguenza di una riliquidazione d'ufficio della pensione “con riferimento al periodo di competenza 1.1.2008 – 31.3.2012” (debito che pagina 1 di 6 troverebbe conferma dalle “dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2008-2012”, da cui si evincerebbe “la sussistenza dei requisiti reddituali”); (II) che “la stessa sig.ra non aveva Pt_1 più diritto alla pensione di invalidità a far data dal 1.4.2012, confermando tuttavia la sussistenza del credito pari a euro 4.727,36 lordi”; (III) che “la sig.ra era debitrice nei Pt_1 confronti dell'Ente della somma di euro 2.053,36 lordi, in conseguenza di un'ulteriore riliquidazione d'ufficio della medesima pensione, con riferimento al periodo di competenza
1.1.2010 – 30.6.2012”;
- che “con nota del 5.9.2014, l' comunicava inoltre l'accoglimento dell'istanza di CP_1 rateizzazione – invero mai proposta dalla ricorrente – del presunto debito di euro 2.053,36” e il 16 ottobre 2014 “dava infine atto della definitiva eliminazione della prestazione in favore della ricorrente con decorrenza dal gennaio 2014 e, ancora una volta, comunicava di aver provveduto a un'ulteriore riliquidazione, in esito alla quale la sig.ra risultava debitrice Pt_1 della somma pari a euro 6.524,05 lordi, per importi che la sig.ra avrebbe riscosso Pt_1 successivamente alla revoca per perdita del diritto alla provvidenza economica”;
- di aver peraltro cessato di riscuotere la pensione fin dal gennaio 2003, rendendo edotto di CP_ ciò l'
- che “tuttavia, l' anziché prendere atto dell'errore in cui era incorso e provvedere CP_1 all'annullamento degli avvisi di addebito, ha risposto comunicando di aver definito le pratiche applicando la compensazione tra gli arretrati della pensione di invalidità spettanti per il periodo 1.1.2008-31.3.2012 e pari a euro 4.727,36 lordi con le somme asseritamente dovute dalla sig.ra la quale, invero, non le aveva mai riscosse, pari a euro 1.368,95 per il Pt_1 periodo 1.1.2008-31.1.2013 e ad euro 2.053,36 per il periodo 1.1.2010-30.6.2012”;
- che “in esito a detta compensazione, l' provvedeva dunque, nel dicembre 2021, alla CP_1 corresponsione dell'importo residuo pari a euro 1.305,05”;
- che “l'applicata compensazione risultava, tuttavia, erronea e assolutamente indebita, essendo totalmente inesistente il preteso credito dell' nei confronti della sig.ra e CP_1 Pt_1
“l' sempre in virtù del preteso credito, ha inoltre e da ultimo rifiutato di corrispondere CP_1 alla ricorrente, nella sua qualità di erede della madre sig.ra deceduta a Isili il Per_1
2.4.2021, la rispettiva quota parte, pari a 4/12, dei ratei maturati e non riscossi della prestazione pensionistica (categoria SO) della quale la de cuius era titolare, e particolarmente, della tredicesima riferita all'anno 2021”;
- di essere “creditrice verso l' della complessiva somma di euro 3.451,02, quale CP_1 differenza tra i crediti dallo stesso Ente riconosciuti come dovuti con proprie comunicazioni pagina 2 di 6 dell'1.3.2012 […] e del 21.7.2021 […] e la minore somma corrisposta dall' di euro CP_1
1.305,05”, senza diritto dell'istituto di eccepire la compensazione con asseriti crediti a titolo di indebito, giacché “la sig.ra non ha, infatti, indebitamente percepito alcuna somma”; Pt_1
- che quand'anche delle somme fossero state percepite sine titulo, esse non sarebbero ripetibili, stante la mancanza di dolo in capo all'accipiens e comunque la maturata decadenza dell'istituto.
Sulla base della rappresentazione in fatto che precede, ha concluso Parte_1 domandando al Tribunale: “
1. previo accertamento della insussistenza dell'indebita riscossione di ratei pensionistici di cui in espositiva, ovvero previa dichiarazione dell'irripetibilità e/o inesigibilità del presunto credito dell' di cui in espositiva, accertare e dichiarare che CP_1 nulla è dovuto dalla ricorrente in favore dell' 2. accertare e dichiarare che la ricorrente CP_1
è creditrice, per le ragioni di cui in espositiva, verso l' della somma pari a euro CP_1
3.451,02; 3. per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di cui al precedente capo, oltre interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c.; 4. con vittoria di spese e compensi professionali”. CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed invocandone il rigetto.
2. Giova in limine ricostruire nei suoi esatti contorni la domanda che la ricorrente intende sottoporre al Tribunale.
: Parte_1
- parte dal presupposto di essere creditrice della somma di euro 4.727,36 a titolo dei ratei della pensione di inabilità (pensione n. 07014546, categoria INVCIV) ex art. 12 della l. 30 CP_ marzo 1971, n. 118, che l' con una nota datata 1° marzo 2012 (doc. 7 allegato al ricorso), aveva dichiarato di voler ripristinare per le annualità 2008, 2009 e 2010 (fino ad allora il diritto alla pensione era rimasto in stato di quiescenza, per essere venuto meno il requisito reddituale già dall'anno 2000, circostanza pacifica);
- afferma di essere inoltre creditrice della somma di euro 28,71 (l'allegazione sul punto è quasi mancante nel ricorso, ma il dato si ricava dal doc. 19 di parte attrice) a titolo ereditario, quale quota parte degli ultimi ratei della “pensione SO” certificato n. 20153772, di cui era titolare la madre deceduta pacificamente il 2 aprile 2021; Per_1
CP_
- porta a deconto la somma che afferma di aver ricevuto in pagamento dall' (euro
1.305,05);
- giunge così a calcolare un credito residuo di euro 3.451,02, di cui in questa sede chiede l'erogazione. pagina 3 di 6 CP_ L' per contro, tra le articolate difese, eccepisce di non essere tenuto ad alcun pagamento, giacché la stessa ricorrente avrebbe maturato un debito nei suoi confronti per la CP_ restituzione della pensione percepita senza titolo tra il 2008 e il 2010 (cfr. note del 25 maggio 2012 e del 16 ottobre 2014).
3. In tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, con cui si è affermato che "nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico".
Ciò non esclude che, allorché, come nella specie, sia contestata l'esistenza degli atti solutori che l'Ente previdenziale assuma di aver indebitamente effettuato, sia onere di quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 c.c., offrire la prova dei versamenti complessivamente effettuati.
L'avvenuto pagamento è infatti elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo e la relativa prova incombe sull'attore in senso sostanziale, che si identifica in colui che pretende la ripetizione.
4. Ciò premesso, si osserva che, da un lato, non ha offerto la prova del credito Parte_1 maturato tra gli anni 2008 e 2010 a titolo di pensione di inabilità.
La ricorrente era stata riconosciuta inabile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971 dalla competente commissione medica, come da verbale del 5 febbraio 1999 (doc. 1 allegato al ricorso).
Dal verbale della stessa commissione si apprende che all'epoca la beneficiaria era coniugata.
Il prefetto di Nuoro le aveva riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità con decreto del
17 febbraio 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 1999 (doc. 2 allegato al ricorso).
Successivamente, è pacifico che la pensionata avesse perduto il requisito reddituale CP_ necessario per la conservazione del beneficio e l' ne aveva preso atto nel 2002 (cfr. docc. 3,
4 e 5 allegati al ricorso).
Lo stesso istituto, con altra nota del 1° marzo 2012 (allegato n. 7), aveva comunicato a Pt_1 di esserle debitore di somme a titolo di pensione di inabilità per le annualità 2008, 2009
[...]
e 2010 ma, contraddicendo se stesso, aveva poi affermato di aver maturato un credito nei suoi confronti per erogazioni di pensione che sarebbero state effettuate, in assenza dei dovuti pagina 4 di 6 CP_ presupposti, proprio tra il 2008 e il 2010 (cfr. note del 25 maggio 2012 e del 16 ottobre
2014 – docc. 9 e 11 allegati al ricorso).
Dalla documentazione reddituale prodotta per quegli anni (doc. 14 allegato al ricorso), risulta che avesse prodotto un reddito (al netto di quello per la casa di abitazione, Parte_1 da escludere ai fini della verifica dei requisiti reddituali – cfr. Cass. civ., Sez. L, 5 aprile 2012,
n. 5479) per euro 14.570,00 nel 2008; euro 15.065,00 nel 2009; euro 15.141,00 nel 2010.
In quelle stesse annualità, il limite reddituale per la pensione di inabilità ex art. 12 legge
118/1971 era pari: ad euro 14.480,81 nel 2008; euro 14.886,28 nel 2009; euro 15.154,24 nel
2010.
Il limite reddituale è stato quindi superato senz'altro negli anni 2008 e 2009.
Parrebbe non superato nel 2010.
Il condizionale è d'obbligo, perché , risultando all'epoca coniugata (lo era, come Parte_1 visto, al tempo della visita della commissione medica che aveva accertato il requisito sanitario;
la cessazione del vincolo deve essere allegata e dimostrata da chi vi abbia interesse), deve dimostrare anche che per quell'annualità il marito non avesse prodotto alcun reddito da sommare al proprio.
Il requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l.
n. 118 del 1971 deve essere accertato, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. con modif. in l. 9 agosto 2013, n. 99), poiché solo a decorrere da tale data la disposizione da ultimo indicata ha attribuito rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, esclusivamente al reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare (Cass. civ., Sez. L, 6 aprile 2021, n. 9238).
Non avendo assolto l'onere della prova sul punto, deve ritenersi che la ricorrente non abbia CP_ diritto al pagamento di alcuna somma dall' a titolo di pensione di inabilità nemmeno per l'anno 2010. CP_ Residua l'importo di euro 28,71 sulla pensione SO della madre della ricorrente, che l' non ha diritto di trattenere, non risultando quegli titolare di alcun credito a titolo di indebito oggettivo. CP_ E' appena il caso di osservare che: il credito di euro 28,71 non è contestato in causa;
l' non ha dimostrato di aver corrisposto i ratei di pensione di inabilità dei quali ritiene di aver diritto alla restituzione per le annualità 2008, 2009 e 2010. pagina 5 di 6 CP_ L' deve essere quindi condannato alla corresponsione della somma di euro 28,71, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito al saldo.
5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 28,71, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1417/2023 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonella Floris, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 aprile 2023, ha agito in giudizio nei Parte_1
CP_ confronti di esponendo:
- che in data 17 febbraio 2000 le era stata riconosciuta la “pensione di invalidità civile” con decorrenza dal 1° gennaio 1999 (pensione n. 07014546, categoria INVCIV);
- di aver percepito i ratei di pensione tramite riscossione diretta presso l'ufficio postale;
- di aver comunicato al competente ufficio della prefettura, nel maggio e nel giugno dell'anno 2000, la perdita del requisito reddituale per la conservazione della provvidenza;
CP_
- che l' le aveva comunicato che dal 1° novembre 2002 avrebbe cessato di erogare la prestazione in ragione della comunicazione dei redditi;
CP_
- che nell'ottobre 2010 l' l'aveva informata che dal gennaio 2010 avrebbe percepito, a titolo di pensione di invalidità civile, un importo mensile lordo pari a euro 256,67;
- che nel 2012 il medesimo le aveva comunicato: (I) di essere debitore nei suoi CP_1 confronti della somma di euro 4.727,36 lordi, in conseguenza di una riliquidazione d'ufficio della pensione “con riferimento al periodo di competenza 1.1.2008 – 31.3.2012” (debito che pagina 1 di 6 troverebbe conferma dalle “dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2008-2012”, da cui si evincerebbe “la sussistenza dei requisiti reddituali”); (II) che “la stessa sig.ra non aveva Pt_1 più diritto alla pensione di invalidità a far data dal 1.4.2012, confermando tuttavia la sussistenza del credito pari a euro 4.727,36 lordi”; (III) che “la sig.ra era debitrice nei Pt_1 confronti dell'Ente della somma di euro 2.053,36 lordi, in conseguenza di un'ulteriore riliquidazione d'ufficio della medesima pensione, con riferimento al periodo di competenza
1.1.2010 – 30.6.2012”;
- che “con nota del 5.9.2014, l' comunicava inoltre l'accoglimento dell'istanza di CP_1 rateizzazione – invero mai proposta dalla ricorrente – del presunto debito di euro 2.053,36” e il 16 ottobre 2014 “dava infine atto della definitiva eliminazione della prestazione in favore della ricorrente con decorrenza dal gennaio 2014 e, ancora una volta, comunicava di aver provveduto a un'ulteriore riliquidazione, in esito alla quale la sig.ra risultava debitrice Pt_1 della somma pari a euro 6.524,05 lordi, per importi che la sig.ra avrebbe riscosso Pt_1 successivamente alla revoca per perdita del diritto alla provvidenza economica”;
- di aver peraltro cessato di riscuotere la pensione fin dal gennaio 2003, rendendo edotto di CP_ ciò l'
- che “tuttavia, l' anziché prendere atto dell'errore in cui era incorso e provvedere CP_1 all'annullamento degli avvisi di addebito, ha risposto comunicando di aver definito le pratiche applicando la compensazione tra gli arretrati della pensione di invalidità spettanti per il periodo 1.1.2008-31.3.2012 e pari a euro 4.727,36 lordi con le somme asseritamente dovute dalla sig.ra la quale, invero, non le aveva mai riscosse, pari a euro 1.368,95 per il Pt_1 periodo 1.1.2008-31.1.2013 e ad euro 2.053,36 per il periodo 1.1.2010-30.6.2012”;
- che “in esito a detta compensazione, l' provvedeva dunque, nel dicembre 2021, alla CP_1 corresponsione dell'importo residuo pari a euro 1.305,05”;
- che “l'applicata compensazione risultava, tuttavia, erronea e assolutamente indebita, essendo totalmente inesistente il preteso credito dell' nei confronti della sig.ra e CP_1 Pt_1
“l' sempre in virtù del preteso credito, ha inoltre e da ultimo rifiutato di corrispondere CP_1 alla ricorrente, nella sua qualità di erede della madre sig.ra deceduta a Isili il Per_1
2.4.2021, la rispettiva quota parte, pari a 4/12, dei ratei maturati e non riscossi della prestazione pensionistica (categoria SO) della quale la de cuius era titolare, e particolarmente, della tredicesima riferita all'anno 2021”;
- di essere “creditrice verso l' della complessiva somma di euro 3.451,02, quale CP_1 differenza tra i crediti dallo stesso Ente riconosciuti come dovuti con proprie comunicazioni pagina 2 di 6 dell'1.3.2012 […] e del 21.7.2021 […] e la minore somma corrisposta dall' di euro CP_1
1.305,05”, senza diritto dell'istituto di eccepire la compensazione con asseriti crediti a titolo di indebito, giacché “la sig.ra non ha, infatti, indebitamente percepito alcuna somma”; Pt_1
- che quand'anche delle somme fossero state percepite sine titulo, esse non sarebbero ripetibili, stante la mancanza di dolo in capo all'accipiens e comunque la maturata decadenza dell'istituto.
Sulla base della rappresentazione in fatto che precede, ha concluso Parte_1 domandando al Tribunale: “
1. previo accertamento della insussistenza dell'indebita riscossione di ratei pensionistici di cui in espositiva, ovvero previa dichiarazione dell'irripetibilità e/o inesigibilità del presunto credito dell' di cui in espositiva, accertare e dichiarare che CP_1 nulla è dovuto dalla ricorrente in favore dell' 2. accertare e dichiarare che la ricorrente CP_1
è creditrice, per le ragioni di cui in espositiva, verso l' della somma pari a euro CP_1
3.451,02; 3. per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di cui al precedente capo, oltre interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c.; 4. con vittoria di spese e compensi professionali”. CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed invocandone il rigetto.
2. Giova in limine ricostruire nei suoi esatti contorni la domanda che la ricorrente intende sottoporre al Tribunale.
: Parte_1
- parte dal presupposto di essere creditrice della somma di euro 4.727,36 a titolo dei ratei della pensione di inabilità (pensione n. 07014546, categoria INVCIV) ex art. 12 della l. 30 CP_ marzo 1971, n. 118, che l' con una nota datata 1° marzo 2012 (doc. 7 allegato al ricorso), aveva dichiarato di voler ripristinare per le annualità 2008, 2009 e 2010 (fino ad allora il diritto alla pensione era rimasto in stato di quiescenza, per essere venuto meno il requisito reddituale già dall'anno 2000, circostanza pacifica);
- afferma di essere inoltre creditrice della somma di euro 28,71 (l'allegazione sul punto è quasi mancante nel ricorso, ma il dato si ricava dal doc. 19 di parte attrice) a titolo ereditario, quale quota parte degli ultimi ratei della “pensione SO” certificato n. 20153772, di cui era titolare la madre deceduta pacificamente il 2 aprile 2021; Per_1
CP_
- porta a deconto la somma che afferma di aver ricevuto in pagamento dall' (euro
1.305,05);
- giunge così a calcolare un credito residuo di euro 3.451,02, di cui in questa sede chiede l'erogazione. pagina 3 di 6 CP_ L' per contro, tra le articolate difese, eccepisce di non essere tenuto ad alcun pagamento, giacché la stessa ricorrente avrebbe maturato un debito nei suoi confronti per la CP_ restituzione della pensione percepita senza titolo tra il 2008 e il 2010 (cfr. note del 25 maggio 2012 e del 16 ottobre 2014).
3. In tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, con cui si è affermato che "nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico".
Ciò non esclude che, allorché, come nella specie, sia contestata l'esistenza degli atti solutori che l'Ente previdenziale assuma di aver indebitamente effettuato, sia onere di quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 c.c., offrire la prova dei versamenti complessivamente effettuati.
L'avvenuto pagamento è infatti elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo e la relativa prova incombe sull'attore in senso sostanziale, che si identifica in colui che pretende la ripetizione.
4. Ciò premesso, si osserva che, da un lato, non ha offerto la prova del credito Parte_1 maturato tra gli anni 2008 e 2010 a titolo di pensione di inabilità.
La ricorrente era stata riconosciuta inabile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971 dalla competente commissione medica, come da verbale del 5 febbraio 1999 (doc. 1 allegato al ricorso).
Dal verbale della stessa commissione si apprende che all'epoca la beneficiaria era coniugata.
Il prefetto di Nuoro le aveva riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità con decreto del
17 febbraio 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 1999 (doc. 2 allegato al ricorso).
Successivamente, è pacifico che la pensionata avesse perduto il requisito reddituale CP_ necessario per la conservazione del beneficio e l' ne aveva preso atto nel 2002 (cfr. docc. 3,
4 e 5 allegati al ricorso).
Lo stesso istituto, con altra nota del 1° marzo 2012 (allegato n. 7), aveva comunicato a Pt_1 di esserle debitore di somme a titolo di pensione di inabilità per le annualità 2008, 2009
[...]
e 2010 ma, contraddicendo se stesso, aveva poi affermato di aver maturato un credito nei suoi confronti per erogazioni di pensione che sarebbero state effettuate, in assenza dei dovuti pagina 4 di 6 CP_ presupposti, proprio tra il 2008 e il 2010 (cfr. note del 25 maggio 2012 e del 16 ottobre
2014 – docc. 9 e 11 allegati al ricorso).
Dalla documentazione reddituale prodotta per quegli anni (doc. 14 allegato al ricorso), risulta che avesse prodotto un reddito (al netto di quello per la casa di abitazione, Parte_1 da escludere ai fini della verifica dei requisiti reddituali – cfr. Cass. civ., Sez. L, 5 aprile 2012,
n. 5479) per euro 14.570,00 nel 2008; euro 15.065,00 nel 2009; euro 15.141,00 nel 2010.
In quelle stesse annualità, il limite reddituale per la pensione di inabilità ex art. 12 legge
118/1971 era pari: ad euro 14.480,81 nel 2008; euro 14.886,28 nel 2009; euro 15.154,24 nel
2010.
Il limite reddituale è stato quindi superato senz'altro negli anni 2008 e 2009.
Parrebbe non superato nel 2010.
Il condizionale è d'obbligo, perché , risultando all'epoca coniugata (lo era, come Parte_1 visto, al tempo della visita della commissione medica che aveva accertato il requisito sanitario;
la cessazione del vincolo deve essere allegata e dimostrata da chi vi abbia interesse), deve dimostrare anche che per quell'annualità il marito non avesse prodotto alcun reddito da sommare al proprio.
Il requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l.
n. 118 del 1971 deve essere accertato, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. con modif. in l. 9 agosto 2013, n. 99), poiché solo a decorrere da tale data la disposizione da ultimo indicata ha attribuito rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, esclusivamente al reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare (Cass. civ., Sez. L, 6 aprile 2021, n. 9238).
Non avendo assolto l'onere della prova sul punto, deve ritenersi che la ricorrente non abbia CP_ diritto al pagamento di alcuna somma dall' a titolo di pensione di inabilità nemmeno per l'anno 2010. CP_ Residua l'importo di euro 28,71 sulla pensione SO della madre della ricorrente, che l' non ha diritto di trattenere, non risultando quegli titolare di alcun credito a titolo di indebito oggettivo. CP_ E' appena il caso di osservare che: il credito di euro 28,71 non è contestato in causa;
l' non ha dimostrato di aver corrisposto i ratei di pensione di inabilità dei quali ritiene di aver diritto alla restituzione per le annualità 2008, 2009 e 2010. pagina 5 di 6 CP_ L' deve essere quindi condannato alla corresponsione della somma di euro 28,71, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito al saldo.
5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 28,71, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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