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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2024, n. 45845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45845 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UN VA AZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 20/06/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA CC, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore dell'indagato, Avvocato Salvo Macrì, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta con ordinanza del 20 giugno 2024 (motivazione depositata il successivo 21 giugno) ha rigettato l'appello cautelare presentato da UN VA AZ avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta che, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., aveva respinto la richiesta di revoca, o sostituzione con altra meno Penale Sent. Sez. 6 Num. 45845 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/10/2024 afflittiva, della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati all'indagato in relazione all'addebito provvisorio di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ricorre eccependo che il Tribunale del riesame, nel confermare la decisione in materia cautelare della Corte territoriale di Caltanissetta, non ha tenuto conto che, in altro procedimento definito con condanna passata in giudicato, UN è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, elemento che dimostra la cessazione, o comunque, l'affievolimento delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura custodiale domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta del UN di revoca, o sostituzione con altra misura meno afflittiva, degli arresti domiciliari applicati in relazione all'addebito di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il tribunale dell'appello cautelare ha rilevato che l'indagato è stato, in detto procedimento, condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per il delitto associativo sopra indicato - assistito dalle presunzioni di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - relativamente a fatti commessi sino all'anno 2018. 2.1. Secondo il ricorrente il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale emesso dal Tribunale di Sorveglianza nel corso dell'esecuzione di pregressa condanna, per delitto omogeneo, ad anni dieci e mesi due di reclusione, con residuo di anni due e mesi sette di reclusione dimostrerebbe una modifica in melius della pericolosità sociale che necessariamente si riverbererebbe anche in ambito cautelare. 3. Tale argomentazione non è condivisibile. Come messo in rilievo dall'ordinanza impugnata, la commissione di due delitti associativi, assistiti dalle presunzioni di cui si è detto, per i quali l'indagato ha riportato pene detentive assai elevate (indicative quindi della rilevante gravità concreta degli addebiti) isulta giustificazione del tutto adeguata, nel difetto di contrarie allegazioni specifiche, per il mantenimento della misura cautelare di misura domiciliare. Peraltro, questa Corte ha già evidenziato come, in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (da ultimo, Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363 - 01). L'elevata condanna - ancorchè non 2 Il nsigliere es ns definitiva — riportata dal UN evidenzia la persistente esigenza cautelare a fondamento della misura domiciliare. 3.1. Infine, immune da censure in sede di legittimità è l'argomentazione del Tribunale dell'appello cautelare che ha ritenuto irrilevante, in merito alle doglianze proposte dal UN, la circostanza che in altro procedimento egli è stato, in ragione del residuo di pena inferiore ai tre anni, ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova. Questa Sezione ha evidenziato che la circostanza che l'indagato abbia espiato una precedente condanna in affidamento in prova, terminato con esito positivo, può essere valutata nell'ambito del giudizio di permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 9985 del 13/01/2017, Zaccagna, Rv. 269774 - 01). Nel caso di specie, da un lato, difetta il presupposto dell'esito positivo (che determina l'estinzione della pena detentiva oggetto di esecuzione); dall'altro lato, il Tribunale dell'appello cautelare, con motivazione certamente non illogica, ha evidenziato, quale elemento ostativo ad una rivalutazione in melius delle esigenze cautelari, la severa condanna in primo grado alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione. • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA CC, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore dell'indagato, Avvocato Salvo Macrì, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta con ordinanza del 20 giugno 2024 (motivazione depositata il successivo 21 giugno) ha rigettato l'appello cautelare presentato da UN VA AZ avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta che, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., aveva respinto la richiesta di revoca, o sostituzione con altra meno Penale Sent. Sez. 6 Num. 45845 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/10/2024 afflittiva, della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati all'indagato in relazione all'addebito provvisorio di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ricorre eccependo che il Tribunale del riesame, nel confermare la decisione in materia cautelare della Corte territoriale di Caltanissetta, non ha tenuto conto che, in altro procedimento definito con condanna passata in giudicato, UN è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, elemento che dimostra la cessazione, o comunque, l'affievolimento delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura custodiale domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta del UN di revoca, o sostituzione con altra misura meno afflittiva, degli arresti domiciliari applicati in relazione all'addebito di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il tribunale dell'appello cautelare ha rilevato che l'indagato è stato, in detto procedimento, condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per il delitto associativo sopra indicato - assistito dalle presunzioni di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - relativamente a fatti commessi sino all'anno 2018. 2.1. Secondo il ricorrente il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale emesso dal Tribunale di Sorveglianza nel corso dell'esecuzione di pregressa condanna, per delitto omogeneo, ad anni dieci e mesi due di reclusione, con residuo di anni due e mesi sette di reclusione dimostrerebbe una modifica in melius della pericolosità sociale che necessariamente si riverbererebbe anche in ambito cautelare. 3. Tale argomentazione non è condivisibile. Come messo in rilievo dall'ordinanza impugnata, la commissione di due delitti associativi, assistiti dalle presunzioni di cui si è detto, per i quali l'indagato ha riportato pene detentive assai elevate (indicative quindi della rilevante gravità concreta degli addebiti) isulta giustificazione del tutto adeguata, nel difetto di contrarie allegazioni specifiche, per il mantenimento della misura cautelare di misura domiciliare. Peraltro, questa Corte ha già evidenziato come, in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (da ultimo, Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363 - 01). L'elevata condanna - ancorchè non 2 Il nsigliere es ns definitiva — riportata dal UN evidenzia la persistente esigenza cautelare a fondamento della misura domiciliare. 3.1. Infine, immune da censure in sede di legittimità è l'argomentazione del Tribunale dell'appello cautelare che ha ritenuto irrilevante, in merito alle doglianze proposte dal UN, la circostanza che in altro procedimento egli è stato, in ragione del residuo di pena inferiore ai tre anni, ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova. Questa Sezione ha evidenziato che la circostanza che l'indagato abbia espiato una precedente condanna in affidamento in prova, terminato con esito positivo, può essere valutata nell'ambito del giudizio di permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 9985 del 13/01/2017, Zaccagna, Rv. 269774 - 01). Nel caso di specie, da un lato, difetta il presupposto dell'esito positivo (che determina l'estinzione della pena detentiva oggetto di esecuzione); dall'altro lato, il Tribunale dell'appello cautelare, con motivazione certamente non illogica, ha evidenziato, quale elemento ostativo ad una rivalutazione in melius delle esigenze cautelari, la severa condanna in primo grado alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione. • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Presidente