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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 960/2024 R.G da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bozzone (C.F. ); CodiceFiscale_2
Appellante contro
, in persona del Prefetto pro tempore (C.F. Controparte_1
), con sede in , Piazza dei Signori, 22, rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia;
Appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 125, pubblicata il
30.01.2024, resa dal Giudice di Pace di nel procedimento R.G. CP_1
6067/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa. Per l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'ordinanza prefettizia di revoca della patente. Per
l'appellata, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il Sig. impugnava la sentenza n. Parte_1
125/2024 del Giudice di Pace di , che aveva rigettato la sua opposizione CP_1 avverso l'ordinanza del Prefetto di Treviso prot. 00042590 del C.F._3
29.08.2023, con cui era stata disposta la revoca della sua patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione dell'art. 213, comma VIII, del Codice della
Strada (C.d.S.).
L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado, insistendo sulla pretesa carenza di motivazione del provvedimento prefettizio e sulla violazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246/2022 in tema di automatismo della sanzione accessoria della revoca della patente. Contestava, inoltre, che la sanzione accessoria fosse stata applicata per una violazione (art. 213, comma VIII, C.d.S.) diversa da quella originariamente contestata con verbale della Polizia Locale (art. 180, comma 1, C.d.S.).
Si costituiva in giudizio la , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'appello. Eccepiva, in via preliminare, come l'oggetto del contendere fosse limitato alla legittimità del decreto di revoca della patente, atteso che il verbale di accertamento dell'infrazione n.
presupposto della sanzione accessoria e contestante plurime violazioni Numer_1 tra cui quella ex art. 213, comma VIII, C.d.S., non era stato opposto, divenendo così definitivo. Deduceva, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza di censure relative alla tardività della notifica del provvedimento di revoca, non sollevate in primo grado, e comunque infondate nel merito. Nel merito, ribadiva la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, che aveva adeguatamente motivato il provvedimento sanzionatorio.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del [data udienza decisione, es. 31.10.2024 come da doc. 108], previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, o come da verbale d'udienza del 23.05.2024 che autorizzava il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, occorre circoscrivere con precisione l'oggetto del presente giudizio. Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, la controversia attiene esclusivamente alla legittimità del decreto prefettizio di revoca della patente di guida n. del 29.08.2023, emesso quale sanzione NumeroDiPatente_1 amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 213, comma VIII, del Codice della
Strada. Il verbale di accertamento delle infrazioni n. U65 del 10.05.2023, che contestava al Sig. tra le altre, la violazione del citato art. 213, comma Parte_1
VIII, C.d.S. (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo), non risulta essere stato oggetto di tempestiva opposizione. Tale circostanza comporta l'acquiescenza dell'appellante alla violazione commessa, rendendo il verbale di accertamento titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S., e non più sindacabile in questa sede quanto al suo contenuto ed alla fondatezza degli addebiti.
Ne consegue che il presente giudizio deve limitarsi alla verifica della sussistenza
2 di eventuali vizi propri del provvedimento di revoca della patente, non potendosi estendere ad una rivalutazione nel merito degli illeciti accertati con il menzionato verbale. La revoca della patente costituisce, infatti, una sanzione amministrativa accessoria che, per sua natura, discende dalla sanzione principale pecuniaria comminata con il verbale di contestazione. L'inoppugnabilità del verbale principale preclude, di norma, la possibilità di annullare la sanzione accessoria, a meno che quest'ultima non sia affetta da vizi propri che ne inficino la validità. In tal senso depone anche il disposto dell'art. 7, comma 12, del D.Lgs. 150/2011, il quale stabilisce che il giudice, nel rigettare l'opposizione, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie.
Quanto alle censure mosse dall'appellante, si osserva quanto segue.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 213, comma VIII, C.d.S. in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva l'automatismo della revoca della patente anziché la sua possibile applicazione, si rileva che l'Amministrazione ha fornito, nel caso di specie, una motivazione che tiene conto della gravità della condotta. La , come emerge dagli atti e dalle difese CP_1 dell'Avvocatura dello Stato, ha basato la propria decisione non solo sulla singola infrazione di circolazione con veicolo sequestrato, ma ha considerato il complessivo comportamento dell'appellante, incluse plurime e recenti contravvenzioni, tra cui la circolazione in assenza di copertura assicurativa. Tale valutazione, basata sugli elementi forniti dall'organo accertatore, non si configura come un mero automatismo, bensì come un esercizio del potere sanzionatorio che, pur nell'ambito della previsione normativa, ha tenuto in considerazione la specificità del caso concreto e la reiterazione di condotte contrarie alle norme sulla circolazione stradale, ritenute indicative di una particolare pericolosità. La sentenza di primo grado ha, pertanto, correttamente ritenuto che la condotta contestata fosse connotata da particolare disvalore.
Riguardo alla doglianza secondo cui la sanzione accessoria sarebbe stata irrogata per una violazione (art. 213, comma VIII, C.d.S.) diversa da quella asseritamente contestata nell'immediatezza dalla Polizia Locale (art. 180, comma
1, C.d.S.), si osserva che il verbale n. U65/2023, divenuto definitivo, contestava specificamente, tra le altre, la violazione dell'art. 213, comma VIII, C.d.S., come risulta dalla documentazione prodotta e dalle stesse allegazioni di parte appellata.
Pertanto, la revoca della patente è stata correttamente disposta in relazione alla violazione dell'art. 213, comma VIII, C.d.S., come accertato nel verbale non opposto.
3 Infine, per quanto concerne la censura relativa alla presunta tardività della notifica dell'ordinanza di revoca della patente, sollevata nelle note conclusive dell'Avvocatura dello Stato come motivo nuovo introdotto dall'appellante, si concorda con la difesa erariale circa la sua inammissibilità. Tale eccezione non risulta essere stata formulata né nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né nell'atto di appello, costituendo pertanto una domanda nuova inammissibile in questa fase. Ad abundantiam, e come correttamente evidenziato dalla , la censura sarebbe comunque infondata nel merito, posto che la CP_1 legge non stabilisce un termine perentorio per la notifica del provvedimento di revoca della patente quale sanzione accessoria, applicandosi il termine generale di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/1981. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che non è configurabile un interesse del soggetto sanzionato a ricevere un'immediata notifica del provvedimento di revoca, non essendo previsto alcun termine specifico a riguardo
(Cass. Civ., sez. II, 12/03/2019, n. 7026).
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte1 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,2 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002,3 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della , avverso la sentenza n. 125/2024 del Giudice Controparte_1 di Pace di : CP_1
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 125/2024 del Giudice di Pace di . CP_1
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della , che liquida in Euro Controparte_1
1200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
4 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,4 qualora dovuto.
Treviso, 01/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 960/2024 R.G da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bozzone (C.F. ); CodiceFiscale_2
Appellante contro
, in persona del Prefetto pro tempore (C.F. Controparte_1
), con sede in , Piazza dei Signori, 22, rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia;
Appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 125, pubblicata il
30.01.2024, resa dal Giudice di Pace di nel procedimento R.G. CP_1
6067/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa. Per l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'ordinanza prefettizia di revoca della patente. Per
l'appellata, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il Sig. impugnava la sentenza n. Parte_1
125/2024 del Giudice di Pace di , che aveva rigettato la sua opposizione CP_1 avverso l'ordinanza del Prefetto di Treviso prot. 00042590 del C.F._3
29.08.2023, con cui era stata disposta la revoca della sua patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione dell'art. 213, comma VIII, del Codice della
Strada (C.d.S.).
L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado, insistendo sulla pretesa carenza di motivazione del provvedimento prefettizio e sulla violazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246/2022 in tema di automatismo della sanzione accessoria della revoca della patente. Contestava, inoltre, che la sanzione accessoria fosse stata applicata per una violazione (art. 213, comma VIII, C.d.S.) diversa da quella originariamente contestata con verbale della Polizia Locale (art. 180, comma 1, C.d.S.).
Si costituiva in giudizio la , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'appello. Eccepiva, in via preliminare, come l'oggetto del contendere fosse limitato alla legittimità del decreto di revoca della patente, atteso che il verbale di accertamento dell'infrazione n.
presupposto della sanzione accessoria e contestante plurime violazioni Numer_1 tra cui quella ex art. 213, comma VIII, C.d.S., non era stato opposto, divenendo così definitivo. Deduceva, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza di censure relative alla tardività della notifica del provvedimento di revoca, non sollevate in primo grado, e comunque infondate nel merito. Nel merito, ribadiva la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, che aveva adeguatamente motivato il provvedimento sanzionatorio.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del [data udienza decisione, es. 31.10.2024 come da doc. 108], previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, o come da verbale d'udienza del 23.05.2024 che autorizzava il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, occorre circoscrivere con precisione l'oggetto del presente giudizio. Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, la controversia attiene esclusivamente alla legittimità del decreto prefettizio di revoca della patente di guida n. del 29.08.2023, emesso quale sanzione NumeroDiPatente_1 amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 213, comma VIII, del Codice della
Strada. Il verbale di accertamento delle infrazioni n. U65 del 10.05.2023, che contestava al Sig. tra le altre, la violazione del citato art. 213, comma Parte_1
VIII, C.d.S. (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo), non risulta essere stato oggetto di tempestiva opposizione. Tale circostanza comporta l'acquiescenza dell'appellante alla violazione commessa, rendendo il verbale di accertamento titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S., e non più sindacabile in questa sede quanto al suo contenuto ed alla fondatezza degli addebiti.
Ne consegue che il presente giudizio deve limitarsi alla verifica della sussistenza
2 di eventuali vizi propri del provvedimento di revoca della patente, non potendosi estendere ad una rivalutazione nel merito degli illeciti accertati con il menzionato verbale. La revoca della patente costituisce, infatti, una sanzione amministrativa accessoria che, per sua natura, discende dalla sanzione principale pecuniaria comminata con il verbale di contestazione. L'inoppugnabilità del verbale principale preclude, di norma, la possibilità di annullare la sanzione accessoria, a meno che quest'ultima non sia affetta da vizi propri che ne inficino la validità. In tal senso depone anche il disposto dell'art. 7, comma 12, del D.Lgs. 150/2011, il quale stabilisce che il giudice, nel rigettare l'opposizione, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie.
Quanto alle censure mosse dall'appellante, si osserva quanto segue.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 213, comma VIII, C.d.S. in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva l'automatismo della revoca della patente anziché la sua possibile applicazione, si rileva che l'Amministrazione ha fornito, nel caso di specie, una motivazione che tiene conto della gravità della condotta. La , come emerge dagli atti e dalle difese CP_1 dell'Avvocatura dello Stato, ha basato la propria decisione non solo sulla singola infrazione di circolazione con veicolo sequestrato, ma ha considerato il complessivo comportamento dell'appellante, incluse plurime e recenti contravvenzioni, tra cui la circolazione in assenza di copertura assicurativa. Tale valutazione, basata sugli elementi forniti dall'organo accertatore, non si configura come un mero automatismo, bensì come un esercizio del potere sanzionatorio che, pur nell'ambito della previsione normativa, ha tenuto in considerazione la specificità del caso concreto e la reiterazione di condotte contrarie alle norme sulla circolazione stradale, ritenute indicative di una particolare pericolosità. La sentenza di primo grado ha, pertanto, correttamente ritenuto che la condotta contestata fosse connotata da particolare disvalore.
Riguardo alla doglianza secondo cui la sanzione accessoria sarebbe stata irrogata per una violazione (art. 213, comma VIII, C.d.S.) diversa da quella asseritamente contestata nell'immediatezza dalla Polizia Locale (art. 180, comma
1, C.d.S.), si osserva che il verbale n. U65/2023, divenuto definitivo, contestava specificamente, tra le altre, la violazione dell'art. 213, comma VIII, C.d.S., come risulta dalla documentazione prodotta e dalle stesse allegazioni di parte appellata.
Pertanto, la revoca della patente è stata correttamente disposta in relazione alla violazione dell'art. 213, comma VIII, C.d.S., come accertato nel verbale non opposto.
3 Infine, per quanto concerne la censura relativa alla presunta tardività della notifica dell'ordinanza di revoca della patente, sollevata nelle note conclusive dell'Avvocatura dello Stato come motivo nuovo introdotto dall'appellante, si concorda con la difesa erariale circa la sua inammissibilità. Tale eccezione non risulta essere stata formulata né nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né nell'atto di appello, costituendo pertanto una domanda nuova inammissibile in questa fase. Ad abundantiam, e come correttamente evidenziato dalla , la censura sarebbe comunque infondata nel merito, posto che la CP_1 legge non stabilisce un termine perentorio per la notifica del provvedimento di revoca della patente quale sanzione accessoria, applicandosi il termine generale di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/1981. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che non è configurabile un interesse del soggetto sanzionato a ricevere un'immediata notifica del provvedimento di revoca, non essendo previsto alcun termine specifico a riguardo
(Cass. Civ., sez. II, 12/03/2019, n. 7026).
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte1 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,2 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002,3 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della , avverso la sentenza n. 125/2024 del Giudice Controparte_1 di Pace di : CP_1
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 125/2024 del Giudice di Pace di . CP_1
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della , che liquida in Euro Controparte_1
1200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
4 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,4 qualora dovuto.
Treviso, 01/06/2025
Il Giudice
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