Articolo 6 della Legge 18 agosto 2015, n. 134
Articolo 5
Versione
12 settembre 2015
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 12 settembre 2015