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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 12155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12155 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - NI AL BE EN EL RE RA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: RUÀ RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere EL LE AN letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro è intervenuta sulla posizione detentiva di NC RU, soggetto condannato: - con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 25/05/2012, passata in giudicato il 21/03/2014, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro;
- con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 07/11/2022, divenuta definitiva il 14/09/2023, alla pena dell’ergastolo ed ha così disposto l’applicazione di un ulteriore periodo - pari a mesi quattordici - di isolamento diurno, con conseguente determinazione, in executivis, della pena complessiva dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto. 2. Ricorre per cassazione NC RU, con atto a firma dell’avv. Massimo Petrone, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nella specie violazione delle norme di cui agli artt. 111, comma 2, primo periodo Cost. e dell’art. 6 Cedu, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e 72 cod. pen. L’istanza del Procuratore generale aveva ad oggetto la rideterminazione del periodo di isolamento diurno, a norma dell’art. 72 secondo comma cod. pen.; il giudice dell’esecuzione, al contrario, ha fatto riferimento al disposto del primo comma dello medesimo articolo, prendendo in considerazione l’esistenza di una pena detentiva non temporanea, bensì perpetua. Si è realizzata, pertanto, una Penale Sent. Sez. 1 Num. 12155 Anno 2025 Presidente: BO IC Relatore: AN EL LE Data Udienza: 09/01/2025 decisione ultra petitum.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. (nella precedente formulazione) e alla legge 31 luglio 2006, n. 241, nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assenza della motivazione, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. La seconda condanna all’ergastolo è stata inflitta all’esito di un giudizio celebrato secondo le forme del rito abbreviato;
il criterio moderatore, conseguente alla scelta del rito, prevedeva che “alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo senza isolamento”. Tale disposto normativo paralizza l’applicazione dell’isolamento con riferimento a tale condanna, pur laddove venga posta quale parametro per l’aggravamento di altra condanna alla pena dell’ergastolo, ai sensi dell’art. 72 primo comma cod. pen. Si lamenta, inoltre, l’assenza di motivazione, a sostegno della decisione.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assenza di motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il primo motivo di ricorso è infondato, essendo evidente come il riferimento al secondo comma - e non al primo - dell’art. 72 cod. pen. costituisca un mero errore materiale. Quanto al secondo motivo, l'isolamento diurno per il soggetto che abbia riportato più condannato all’ergastolo, applicato in sede esecutiva, prevale sulla disposizione di cui all'art. 442 comma secondo cod. proc. pen. Anche l’ultima doglianza, concernente la richiesta di detrazione del periodo di liberazione anticipata dall'isolamento diurno, è infondata, essendo questa una sanzione priva di autonomia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto alla determinazione del periodo di isolamento diurno, mentre è da disattendere per ciò che attiene alle ulteriori censure. 2. Con il primo motivo, la difesa censura una pretesa differenza, riscontrabile fra il petitum e il contenuto dell’avversato provvedimento. La Corte di appello, in effetti, ha incongruamente richiamato il dettato dell’art. 72 secondo comma cod. pen.; contrariamente alle deduzioni difensive, ha però poi correttamente riportato e applicato il testo del primo comma dello stesso articolo. Non vi è chi non rilevi, pertanto, essersi concretizzato un mero errore di carattere materiale, del tutto ininfluente ai fini della decisione. 3. Il secondo motivo, come già sintetizzato in parte espositiva, si articola in due doglianze tra loro distinte.
3.1. Deduce la difesa, in primo luogo, come uno dei due ergastoli sia stato inflitto all’esito di giudizio celebrato secondo le forme del rito abbreviato;
tale opzione dovrebbe impedire – in ipotesi difensiva - l’applicazione dell’isolamento diurno. Questa Corte ha però già chiarito – con orientamento risalente, ma mai rivisitato – come l'isolamento diurno, relativo alla posizione di un soggetto che abbia riportato plurime condanne alla pena detentiva - applicato in sede esecutiva – debba avere una valenza prevalente, rispetto alla già vigente disposizione ex art. 442 comma secondo cod. proc. pen. (inerente alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo). Il carattere recessivo di tale ultima disposizione, infatti, trova fondamento e giustificazione nell’esigenza di non produrre una duplicazione del vantaggio che viene assicurato all'imputato, grazie all'accesso al rito speciale (Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, Guidotto, Rv. 233541). Trattasi di un principio di diritto che il Collegio 2 condivide e al quale intende dare continuità; l’applicazione di tale regola ermeneutica segna l’infondatezza di tale porzione del motivo.
3.2. La seconda deduzione contenuta nel medesimo motivo, invece, è fondata. Tale critica difensiva attiene alla sussistenza di un vizio di motivazione, quanto ai criteri adoperati dalla Corte territoriale, in sede di determinazione dell’entità complessiva dell’isolamento diurno;
sul punto, occorre rifarsi alla seguente regola di giudizio: ‹‹L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione›› (Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, Morelli, Rv. 287079). La motivazione adottata dal giudice dell’esecuzione, invece, si compendia nella tautologica affermazione di congruità del periodo di quattordici mesi prescelto, così realizzandosi la lamentata apparenza argomentativa. 4. Il terzo motivo si muove su un duplice binario, secondo quanto di seguito specificato. 4.1. Con riferimento, anzitutto, alla auspicata possibilità di scomputare i periodi di liberazione anticipata dall’isolamento diurno, giova precisato che l’isolamento diurno è una sanzione sfornita di un proprio carattere autonomo, perché temporalmente circoscritta e destinata solo ad aggiungersi alla pena dell’ergastolo. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, poi, la pena su cui può andare a incidere la liberazione anticipata è quella dell'ergastolo, così da permettere la più spedita fruizione di specificati benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale). Resta quindi estraneo a tale previsione l'isolamento diurno;
questo non ha, infatti, il connotato della pena sulla quale possa incidere la liberazione anticipata, svolgendo invece la funzione di rendere maggiormente afflittiva la pena perpetua (si veda Sez. 1, n. 46345 del 12/05/2023, Cristofaro, n.m.). Alla intrinseca manifesta infondatezza della doglianza, deve aggiungersi la mancata formulazione – ad opera del condannato - della relativa richiesta al Pubblico ministero.
4.2. Con riferimento alla omessa detrazione del periodo di pena condonato a titolo di indulto, infine, questa Corte ha in passato già precisato come la sanzione dell'isolamento diurno - conseguente a plurime condanne a pena detentiva perpetua - non possa essere oggetto di condono, neanche parziale, previa scissione del cumulo delle pene (Sez. 1, n. 149 del 11/11/2008, dep. 2009, Bruno, Rv. 242554). Per completezza di esposizione e di analisi, si sottolinea come la situazione ora sottoposta al vaglio di questa Corte presenti aspetti radicalmente difformi, rispetto alla questione posta a fondamento del principio di diritto enunciato da Sez. 1, n. 13599 del 06/03/2009, Aparo, Rv. 243151, a mente della quale: ‹‹È consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, le pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio››. Tale regola interpretativa, infatti, cristallizza il fatto che – ai fini dell’applicazione dell’indulto all’isolamento diurno – debba previamente procedersi alla scissione del cumulo e, all’esito, possa imputarsi il condono di pena a quel segmento di sanzione temporanea che lo consenta, ossia che rivesta una natura in tal senso non ostativa;
con riferimento alla posizione del RU, al contrario, vengono come detto in rilievo due pene dell’ergastolo, ossia due condanne che sono entrambe impeditive del riconoscimento dell’indulto. 3 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’accoglimento del ricorso, limitatamente alla determinazione del periodo di isolamento diurno, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, alla Corte di assise di appello di Catanzaro;
l’impugnazione viene rigettata, quanto alle residue doglianze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del periodo di isolamento diurno con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 09/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL LE AN IC BO 4
- con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 07/11/2022, divenuta definitiva il 14/09/2023, alla pena dell’ergastolo ed ha così disposto l’applicazione di un ulteriore periodo - pari a mesi quattordici - di isolamento diurno, con conseguente determinazione, in executivis, della pena complessiva dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto. 2. Ricorre per cassazione NC RU, con atto a firma dell’avv. Massimo Petrone, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nella specie violazione delle norme di cui agli artt. 111, comma 2, primo periodo Cost. e dell’art. 6 Cedu, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e 72 cod. pen. L’istanza del Procuratore generale aveva ad oggetto la rideterminazione del periodo di isolamento diurno, a norma dell’art. 72 secondo comma cod. pen.; il giudice dell’esecuzione, al contrario, ha fatto riferimento al disposto del primo comma dello medesimo articolo, prendendo in considerazione l’esistenza di una pena detentiva non temporanea, bensì perpetua. Si è realizzata, pertanto, una Penale Sent. Sez. 1 Num. 12155 Anno 2025 Presidente: BO IC Relatore: AN EL LE Data Udienza: 09/01/2025 decisione ultra petitum.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. (nella precedente formulazione) e alla legge 31 luglio 2006, n. 241, nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assenza della motivazione, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. La seconda condanna all’ergastolo è stata inflitta all’esito di un giudizio celebrato secondo le forme del rito abbreviato;
il criterio moderatore, conseguente alla scelta del rito, prevedeva che “alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo senza isolamento”. Tale disposto normativo paralizza l’applicazione dell’isolamento con riferimento a tale condanna, pur laddove venga posta quale parametro per l’aggravamento di altra condanna alla pena dell’ergastolo, ai sensi dell’art. 72 primo comma cod. pen. Si lamenta, inoltre, l’assenza di motivazione, a sostegno della decisione.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assenza di motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il primo motivo di ricorso è infondato, essendo evidente come il riferimento al secondo comma - e non al primo - dell’art. 72 cod. pen. costituisca un mero errore materiale. Quanto al secondo motivo, l'isolamento diurno per il soggetto che abbia riportato più condannato all’ergastolo, applicato in sede esecutiva, prevale sulla disposizione di cui all'art. 442 comma secondo cod. proc. pen. Anche l’ultima doglianza, concernente la richiesta di detrazione del periodo di liberazione anticipata dall'isolamento diurno, è infondata, essendo questa una sanzione priva di autonomia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto alla determinazione del periodo di isolamento diurno, mentre è da disattendere per ciò che attiene alle ulteriori censure. 2. Con il primo motivo, la difesa censura una pretesa differenza, riscontrabile fra il petitum e il contenuto dell’avversato provvedimento. La Corte di appello, in effetti, ha incongruamente richiamato il dettato dell’art. 72 secondo comma cod. pen.; contrariamente alle deduzioni difensive, ha però poi correttamente riportato e applicato il testo del primo comma dello stesso articolo. Non vi è chi non rilevi, pertanto, essersi concretizzato un mero errore di carattere materiale, del tutto ininfluente ai fini della decisione. 3. Il secondo motivo, come già sintetizzato in parte espositiva, si articola in due doglianze tra loro distinte.
3.1. Deduce la difesa, in primo luogo, come uno dei due ergastoli sia stato inflitto all’esito di giudizio celebrato secondo le forme del rito abbreviato;
tale opzione dovrebbe impedire – in ipotesi difensiva - l’applicazione dell’isolamento diurno. Questa Corte ha però già chiarito – con orientamento risalente, ma mai rivisitato – come l'isolamento diurno, relativo alla posizione di un soggetto che abbia riportato plurime condanne alla pena detentiva - applicato in sede esecutiva – debba avere una valenza prevalente, rispetto alla già vigente disposizione ex art. 442 comma secondo cod. proc. pen. (inerente alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo). Il carattere recessivo di tale ultima disposizione, infatti, trova fondamento e giustificazione nell’esigenza di non produrre una duplicazione del vantaggio che viene assicurato all'imputato, grazie all'accesso al rito speciale (Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, Guidotto, Rv. 233541). Trattasi di un principio di diritto che il Collegio 2 condivide e al quale intende dare continuità; l’applicazione di tale regola ermeneutica segna l’infondatezza di tale porzione del motivo.
3.2. La seconda deduzione contenuta nel medesimo motivo, invece, è fondata. Tale critica difensiva attiene alla sussistenza di un vizio di motivazione, quanto ai criteri adoperati dalla Corte territoriale, in sede di determinazione dell’entità complessiva dell’isolamento diurno;
sul punto, occorre rifarsi alla seguente regola di giudizio: ‹‹L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione›› (Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, Morelli, Rv. 287079). La motivazione adottata dal giudice dell’esecuzione, invece, si compendia nella tautologica affermazione di congruità del periodo di quattordici mesi prescelto, così realizzandosi la lamentata apparenza argomentativa. 4. Il terzo motivo si muove su un duplice binario, secondo quanto di seguito specificato. 4.1. Con riferimento, anzitutto, alla auspicata possibilità di scomputare i periodi di liberazione anticipata dall’isolamento diurno, giova precisato che l’isolamento diurno è una sanzione sfornita di un proprio carattere autonomo, perché temporalmente circoscritta e destinata solo ad aggiungersi alla pena dell’ergastolo. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, poi, la pena su cui può andare a incidere la liberazione anticipata è quella dell'ergastolo, così da permettere la più spedita fruizione di specificati benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale). Resta quindi estraneo a tale previsione l'isolamento diurno;
questo non ha, infatti, il connotato della pena sulla quale possa incidere la liberazione anticipata, svolgendo invece la funzione di rendere maggiormente afflittiva la pena perpetua (si veda Sez. 1, n. 46345 del 12/05/2023, Cristofaro, n.m.). Alla intrinseca manifesta infondatezza della doglianza, deve aggiungersi la mancata formulazione – ad opera del condannato - della relativa richiesta al Pubblico ministero.
4.2. Con riferimento alla omessa detrazione del periodo di pena condonato a titolo di indulto, infine, questa Corte ha in passato già precisato come la sanzione dell'isolamento diurno - conseguente a plurime condanne a pena detentiva perpetua - non possa essere oggetto di condono, neanche parziale, previa scissione del cumulo delle pene (Sez. 1, n. 149 del 11/11/2008, dep. 2009, Bruno, Rv. 242554). Per completezza di esposizione e di analisi, si sottolinea come la situazione ora sottoposta al vaglio di questa Corte presenti aspetti radicalmente difformi, rispetto alla questione posta a fondamento del principio di diritto enunciato da Sez. 1, n. 13599 del 06/03/2009, Aparo, Rv. 243151, a mente della quale: ‹‹È consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, le pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio››. Tale regola interpretativa, infatti, cristallizza il fatto che – ai fini dell’applicazione dell’indulto all’isolamento diurno – debba previamente procedersi alla scissione del cumulo e, all’esito, possa imputarsi il condono di pena a quel segmento di sanzione temporanea che lo consenta, ossia che rivesta una natura in tal senso non ostativa;
con riferimento alla posizione del RU, al contrario, vengono come detto in rilievo due pene dell’ergastolo, ossia due condanne che sono entrambe impeditive del riconoscimento dell’indulto. 3 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’accoglimento del ricorso, limitatamente alla determinazione del periodo di isolamento diurno, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, alla Corte di assise di appello di Catanzaro;
l’impugnazione viene rigettata, quanto alle residue doglianze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del periodo di isolamento diurno con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 09/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL LE AN IC BO 4