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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Parentini Mirko, all'esito dell'udienza di discussione del 02/12/2025 alle ore 09:00 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.c.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Liguria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820250014418425000 BOLLO 2022
visto il dispositivo n. 1100/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 S.c.r.l. con ricorso ritualmente notificato ha chiesto che questa Corte di Giustizia Tributaria, previa sospensione dell'esecuzione della cartella impugnata provvedesse, nel merito, in via principale, ad accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o la nullità totale o parziale e per l'effetto ad annullare totalmente o parzialmente la cartella di pagamento impugnata, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, così come richiamati nell'atto impugnato;
- in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, che provvedesse ad accertare e dichiarare non dovute le spese atti giudiziari e/o le sanzioni e/o gli interessi di cui agli atti impugnati per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto a dichiarare l'annullamento totale o parziale dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo in merito al versamento delle le spese atti giudiziari e/o sanzioni e/o degli interessi moratori così come quantificate ed accertate del provvedimento impugnato. A sostegno delle domande formulate deduceva che:
- la ricorrente è società operante anche nel settore della compravendita di autovetture come chiaramente si evince dalla visura camerale
- l'art. 214 bis del Nuovo Codice della Strada prevede – tra l'altro - che ai fini del trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i custodi acquirenti individuati a seguito dello svolgimento di gare ristrette;
- - all'epoca dei fatti la Ricorrente 1 era (ed è) un custode acquirente avendo stipulato con la Prefettura di Cuneo – Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta un contratto avente ad oggetto il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei procedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del DLgs 285/ 92 Nuovo Codice della Strada - doc. 02
- in ragione di detto contratto, la Ricorrente 1 con decreto della Prefettura di Cuneo e/o dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta acquistava la proprietà “ai fini della reimmissione in circolazione” dei vicoli con tg Targa_1- in data 03.03.2022 e TG Targa_2- in data 07.04.2022 – doc. 03 e 04;
- in particolare, nei decreti di trasferimento in oggetto si legge testualmente che
“l'alienazione, ai fine della reimmissione in circolazione”;
- successivamente, ovvero in data 25.10.2022, la Ricorrente 1 provvedeva a trasferire la proprietà di detti veicoli a soggetti terzi- doc. 05;
- - l'art. 5, comma 35, del D.L. 953/1982 convertito in L. 53/1983, e successive modifiche dispone che “Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”;
- la Ricorrente 1 scarl, nella sua qualità di custode acquirente, ha acquistato i veicoli di cui è causa ai fini della “re-immissione in circolazione”, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 214 – bis del Nuovo Codice della Strada ed in funzione di un contratto in essere con il soggetto che ha disposto il fermo e/o il sequestro e/o la confisca amministrativa tanto più che la Ricorrente 1 è società abilitata al commercio di veicoli;
- nonostante il fatto che ai sensi dell'art. 5 comma 35 de D.L. 953/1982 convertito in L 53/ 1983, la Ricorrente 1 non fosse tenuta al pagamento del bollo dei veicoli di cui è causa, l'amministrazione procedeva a mettere a ruolo le somme di cui alla tassa automobilistica per l'anno di imposta 2022 relativamente ai veicoli portanti tg Targa_2 e Targa_1;
- a fronte delle eccezioni sopra avanzate e tenuto conto dei documenti prodotti appare incontestabile che le somme di cui alla cartella di pagamento impugnata non debbono essere in alcun modo corrisposte in quanto la Ricorrente 1 scarl era esente dall'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche ex art. 5, comma 35, del D.L. 953/1982 convertito in L. 53/1983, essendo impresa abilitata al commercio dei veicoli ed avendo acquistato gli stessi nella sua qualità di custode acquirente ed a seguito di un decreto della Prefettura / Demanio di cui all'art. 214 – bis Nuovo Codice della Strada Nelle proprie controdeduzioni dell'8 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – chiedeva che questa Corte, previa reiezione dell'istanza di sospensione poiché priva di presupposti di legge, dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore investendo il ricorso profili attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria (rispetto ai quali l'agente della riscossione non aveva alcuna legittimazione essendo per legge obbligato all'iscrizione a ruolo richiesta dall'ente impositore) e che questa Corte ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (nella specie la Regione Liguria). La Regione Liguria, nelle proprie controdeduzioni, chiede che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere per la partita regionale n.
3-22GE04252097, veicolo targato Targa_1, anno di imposta 2022 (essendo la relativa imposta già pagata), e per il resto respinga il ricorso in quanto infondato posto che, in buona sostanza, l'art. 5, comma 44 del D.L. n. 953/1982 al fine di rendere operativa l'interruzione dell'obbligo di pagamento del tributo prescrive la comunicazione “mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno” di un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre 46. Nella propria memoria di replica la ricorrente deduce che, essendo assimilabile il decreto prefettizio di acquisto dei veicoli ad una compravendita non era stata effettuata la trascrizione, ma ciò – avuto riguardo agli effetti ultimi del decreto – non avrebbe escluso il regime delle minivolture previsto dall'art. 56 comma 6 D.lgs 446/ 97 (c.d. minivoltura) che non prescrive l'adempimento dedotto dalla Regione Liguria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla partita regionale n.
3-22GE04252097, veicolo targato Targa_1, anno di imposta 2022, va dichiarata la cessazione della materia del contendere non essendovi contrasto sul punto tra le parti. Il Giudice osserva che, pur aderendo alla tesi della ricorrente, per la quale nell'ipotesi della c.d. minivoltura la comunicazione di cui all'art. art. 5, comma 44 del D.L. n. 953/1982, non sia adempimento necessario per l'interruzione del correlato obbligo di pagamento della tassa automobilistica, tuttavia, come riferisce la stessa ricorrente nella sua memoria di replica, non sarebbe stata effettuata la trascrizione dell'atto di acquisto poiché trattasi di un decreto prefettizio e non di un atto tra privati. Pertanto non pare pertinente il richiamo della ricorrente all'art. 56, comma 6, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, riguardando esclusivamente il passaggio di proprietà dai privati agli operatori commerciali per finalità di rivendita, non può trovare applicazione ad un decreto prefettizio peraltro nemmeno trascritto. In considerazione della parziale cessazione della materia del contendere per atto successivo all'incardinamento del giudizio si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per la cartella oggetto di sgravio;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite. Genova 2.12.2025
Il giudice
Dr. Mirko Parentini
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Parentini Mirko, all'esito dell'udienza di discussione del 02/12/2025 alle ore 09:00 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.c.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Liguria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820250014418425000 BOLLO 2022
visto il dispositivo n. 1100/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 S.c.r.l. con ricorso ritualmente notificato ha chiesto che questa Corte di Giustizia Tributaria, previa sospensione dell'esecuzione della cartella impugnata provvedesse, nel merito, in via principale, ad accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o la nullità totale o parziale e per l'effetto ad annullare totalmente o parzialmente la cartella di pagamento impugnata, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, così come richiamati nell'atto impugnato;
- in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, che provvedesse ad accertare e dichiarare non dovute le spese atti giudiziari e/o le sanzioni e/o gli interessi di cui agli atti impugnati per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto a dichiarare l'annullamento totale o parziale dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo in merito al versamento delle le spese atti giudiziari e/o sanzioni e/o degli interessi moratori così come quantificate ed accertate del provvedimento impugnato. A sostegno delle domande formulate deduceva che:
- la ricorrente è società operante anche nel settore della compravendita di autovetture come chiaramente si evince dalla visura camerale
- l'art. 214 bis del Nuovo Codice della Strada prevede – tra l'altro - che ai fini del trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i custodi acquirenti individuati a seguito dello svolgimento di gare ristrette;
- - all'epoca dei fatti la Ricorrente 1 era (ed è) un custode acquirente avendo stipulato con la Prefettura di Cuneo – Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta un contratto avente ad oggetto il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei procedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del DLgs 285/ 92 Nuovo Codice della Strada - doc. 02
- in ragione di detto contratto, la Ricorrente 1 con decreto della Prefettura di Cuneo e/o dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta acquistava la proprietà “ai fini della reimmissione in circolazione” dei vicoli con tg Targa_1- in data 03.03.2022 e TG Targa_2- in data 07.04.2022 – doc. 03 e 04;
- in particolare, nei decreti di trasferimento in oggetto si legge testualmente che
“l'alienazione, ai fine della reimmissione in circolazione”;
- successivamente, ovvero in data 25.10.2022, la Ricorrente 1 provvedeva a trasferire la proprietà di detti veicoli a soggetti terzi- doc. 05;
- - l'art. 5, comma 35, del D.L. 953/1982 convertito in L. 53/1983, e successive modifiche dispone che “Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”;
- la Ricorrente 1 scarl, nella sua qualità di custode acquirente, ha acquistato i veicoli di cui è causa ai fini della “re-immissione in circolazione”, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 214 – bis del Nuovo Codice della Strada ed in funzione di un contratto in essere con il soggetto che ha disposto il fermo e/o il sequestro e/o la confisca amministrativa tanto più che la Ricorrente 1 è società abilitata al commercio di veicoli;
- nonostante il fatto che ai sensi dell'art. 5 comma 35 de D.L. 953/1982 convertito in L 53/ 1983, la Ricorrente 1 non fosse tenuta al pagamento del bollo dei veicoli di cui è causa, l'amministrazione procedeva a mettere a ruolo le somme di cui alla tassa automobilistica per l'anno di imposta 2022 relativamente ai veicoli portanti tg Targa_2 e Targa_1;
- a fronte delle eccezioni sopra avanzate e tenuto conto dei documenti prodotti appare incontestabile che le somme di cui alla cartella di pagamento impugnata non debbono essere in alcun modo corrisposte in quanto la Ricorrente 1 scarl era esente dall'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche ex art. 5, comma 35, del D.L. 953/1982 convertito in L. 53/1983, essendo impresa abilitata al commercio dei veicoli ed avendo acquistato gli stessi nella sua qualità di custode acquirente ed a seguito di un decreto della Prefettura / Demanio di cui all'art. 214 – bis Nuovo Codice della Strada Nelle proprie controdeduzioni dell'8 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – chiedeva che questa Corte, previa reiezione dell'istanza di sospensione poiché priva di presupposti di legge, dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore investendo il ricorso profili attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria (rispetto ai quali l'agente della riscossione non aveva alcuna legittimazione essendo per legge obbligato all'iscrizione a ruolo richiesta dall'ente impositore) e che questa Corte ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (nella specie la Regione Liguria). La Regione Liguria, nelle proprie controdeduzioni, chiede che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere per la partita regionale n.
3-22GE04252097, veicolo targato Targa_1, anno di imposta 2022 (essendo la relativa imposta già pagata), e per il resto respinga il ricorso in quanto infondato posto che, in buona sostanza, l'art. 5, comma 44 del D.L. n. 953/1982 al fine di rendere operativa l'interruzione dell'obbligo di pagamento del tributo prescrive la comunicazione “mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno” di un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre 46. Nella propria memoria di replica la ricorrente deduce che, essendo assimilabile il decreto prefettizio di acquisto dei veicoli ad una compravendita non era stata effettuata la trascrizione, ma ciò – avuto riguardo agli effetti ultimi del decreto – non avrebbe escluso il regime delle minivolture previsto dall'art. 56 comma 6 D.lgs 446/ 97 (c.d. minivoltura) che non prescrive l'adempimento dedotto dalla Regione Liguria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla partita regionale n.
3-22GE04252097, veicolo targato Targa_1, anno di imposta 2022, va dichiarata la cessazione della materia del contendere non essendovi contrasto sul punto tra le parti. Il Giudice osserva che, pur aderendo alla tesi della ricorrente, per la quale nell'ipotesi della c.d. minivoltura la comunicazione di cui all'art. art. 5, comma 44 del D.L. n. 953/1982, non sia adempimento necessario per l'interruzione del correlato obbligo di pagamento della tassa automobilistica, tuttavia, come riferisce la stessa ricorrente nella sua memoria di replica, non sarebbe stata effettuata la trascrizione dell'atto di acquisto poiché trattasi di un decreto prefettizio e non di un atto tra privati. Pertanto non pare pertinente il richiamo della ricorrente all'art. 56, comma 6, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, riguardando esclusivamente il passaggio di proprietà dai privati agli operatori commerciali per finalità di rivendita, non può trovare applicazione ad un decreto prefettizio peraltro nemmeno trascritto. In considerazione della parziale cessazione della materia del contendere per atto successivo all'incardinamento del giudizio si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per la cartella oggetto di sgravio;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite. Genova 2.12.2025
Il giudice
Dr. Mirko Parentini