Art. 1. 1. Ai fini del rilascio dei certificati richiesti per l'esportazione dei prodotti agricoli ovvero prescritti da specifiche disposizioni concernenti la commercializzazione, l'utilizzazione o l'ammissione ai benefici dei prodotti medesimi, in attuazione della normativa nazionale o comunitaria ovvero di accordi internazionali, sono istituiti, presso l'Istituto sperimentale agronomico di Bari, sezione operativa periferica di Modena; l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, sede centrale e sezione operativa periferica di Arezzo; l'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, sede centrale e sezioni operative periferiche di Barletta, San Severo e Velletri, speciali laboratori di analisi dei prodotti agricoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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