Decreto cautelare 18 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 14 novembre 2022
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dania Zattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della determinazione prot. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS- - Sospensione procedimento di assunzione in servizio del formatore – Esecuzione della decisione/delibera dell''Amministratore Unico nr. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa NC MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 settembre 2022 e depositato il 3 ottobre 2022, la sig.ra -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione prot. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS- con la quale è stato sospeso il procedimento della sua assunzione in servizio.
2. La ricorrente espone che in data 30 dicembre 2021 è stata indetta, con la determinazione prot. n. DG-OMISSIS-/2021 del Direttore Generale della -OMISSIS-, la procedura selettiva per titolo ed esami, per la copertura di n. 6 posti di formatore tecnico – pratico a tempo pieno e indeterminato, con livello d’inquadramento V – Area Funzionale 3 del vigente C.C.N.L. per la Formazione professionale, per le seguenti materie e relativi posti: a) Acconciatura tecnica professionale e laboratorio n. 2 posti; b) Estetica tecnica professionale e laboratorio n. 2 posti; c) Cucina tecnica professionale e laboratorio e laboratorio n. 1 posto; d) Laboratori di meccanica (macchine utensili, veicoli a motore e carpenteria metallica) n. 1 posto.
La ricorrente, in data -OMISSIS-, presentava domanda per la partecipazione alla procedura selettiva, allegando alla stessa l’autocertificazione per i carichi pendenti, specificando di avere un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Latina, quale indagata per il reato di cui all’art 73, comma 4 e all’art. 80, comma 1, d.p.r. n. 309/90.
La procedura di selezione, con specifico riferimento alla materia acconciatura tecnica professionale e laboratorio, è stata completata in data 4 agosto 2022 e la sig.ra -OMISSIS- è risultata essere stata collocata al primo posto della graduatoria finale.
Con la determinazione prot. n. DG-OMISSIS-/2022 del -OMISSIS- il direttore generale ha provveduto ad approvare i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria finale di merito dei candidati, disponendo altresì la verifica dei requisiti, preliminari e propedeutici all’assunzione fissata con decorrenza dal -OMISSIS-.
In data 10 agosto 2022 l’amministrazione richiedeva alla Procura della Repubblica di Latina il certificato del Casellario Giudiziale e il certificato dei Carichi pendenti a carico della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, dai quali emergeva un procedimento ex art. 73, d.p.r. del 1990 n. 309 e art. 80 con richiesta di rinvio a giudizio.
Pertanto, in data 23 agosto 2022, con decisione n. -OMISSIS-/2022, veniva disposta la sospensione “in via prudenziale” dell’assunzione della -OMISSIS- decisione questa che veniva comunicata alla -OMISSIS- con determinazione DG -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS-.
3. Avverso tale provvedimento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art 3 del bando di concorso - eccesso di potere dell’amministrazione nelle vesti di giudice penale - lesione della presunzione di innocenza di cui all’art 27 co 2 cost. - violazione del buon andamento dell’azione amministrativa - errata trasposizione terminologica del concetto di imputato dal sistema penale in quello amministrativo.
II. Ingiustizia ed illogicità manifesta rispetto alla procedura concorsuale - lesione del principio della ragionevolezza e proporzionalità - violazione del principio di legittimo affidamento - violazione del criterio della discrezionalità, imparzialità e applicazione di discriminazione rispetto ad altri dipendenti.
4. Si è costituita in giudizio la società -OMISSIS- contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 9 novembre 2022, con ordinanza cautelare n. 352/2022 è stata respinta la domanda cautelare proposta.
6. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025, previo avviso alle parti della sussistenza di dubbi in merito alla giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con ordinanza collegiale n. 450/2025, sono stati altresì chiesti “ alla resistente società documentati chiarimenti in ordine alla natura giuridica del rapporto di impiego con i soggetti formatori selezionati con la procedura selettiva per cui è causa, con particolare riferimento alla natura giuridica della società -OMISSIS- e alla disciplina normativa di tale tipologia di contratto di lavoro a tempo indeterminato ”.
7. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.
8. Il ricorso deve essere dischiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
8.1. In risposta alle richieste istruttorie, l’ente resiste ha depositato in atti il proprio statuto societario da quale si evince che la società -OMISSIS- è una società senza scopo di lucro, le cui quote sono detenute nella misura del 100% (cento per cento) dalla Provincia di Latina, retta nella forma della società in house providing, ai sensi del T.U.E.L., d.lgs. -OMISSIS-7/2000, e del Testo Unico in materia di società a partecipa zione pubblica, d.lgs. n. 175/2016.
La società opera quale soggetto attuatore degli indirizzi programmatici della Provincia per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente così come espressamente previste nel proprio Statuto (art. 2 oggetto) sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata, nonché quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe trasferite dalla Regione Lazio.
8.2. Il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (t.u. in materia di società a partecipazione pubblica) statuisce espressamente, all’art. 19 (gestione del personale), co. 2-4, che:
“2 . Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-OMISSIS- del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale ”.
8.4. In applicazione del disposto normativo suddetto, dunque, la giurisprudenza amministrativa concordemente afferma che, per le società a partecipazione pubblica, quale è -OMISSIS-, le procedure per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto dalla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti (Cass., SS.UU. n. 7759 del 27.3.2017) trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, per cui "resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale" (Cass. civ. sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28329; T.A.R. Puglia, Bari, I, 2 maggio 2017, n. 432; T.A.R. Lazio, Roma, II, 25 maggio 2015, n. 7424; T.A.R. Umbria, 29 gennaio 2014, n. 83).
Si tratta, infatti, di controversie aventi ad oggetto il diritto soggettivo all'assunzione, previa ammissione alla relativa selezione, in quanto gli atti in discorso sono destinati a informare l'esercizio di un potere di selezione di carattere non pubblicistico ma privatistico, in quanto diretto a realizzare non un interesse pubblico ma un interesse privato alla corretta gestione delle risorse disponibili (così, T.A.R. Lazio Roma, II ter, 8 febbraio 2023, n. 2146).
Sebbene, dunque, come osservato dalla resistente amministrazione, le società a partecipazione pubblica siano tenute ad applicare nelle procedure per il reclutamento del personale i princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come statuisce l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 175/2016) resta ferma, come statuito dalla medesima norma al comma 4, la devoluzione al giudice ordinario delle questioni sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale, devoluzione che si giustifica ancor di più in una fattispecie, quale quella in esame, che investe altresì la fase successiva alla procedura strictu sensu intesa, della verifica dei requisiti, prodromica alla stipula del contratto.
9. In conclusione, deve affermarsi, quindi, che la giurisdizione sulla presente controversia è devoluta al giudice ordinario del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
10. La peculiarità della controversia trattata giustifica la compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE AL, Presidente
NC MA, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC MA | TE AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.