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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NT ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6997/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. ti Meccariello Giovanni e Zaralli Massimiliano per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. titolare della ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2 individuale CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Cataldi Liviana per procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n.738/2020 pubblicata in data 14.5.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è narrata nella sentenza impugnata come segue.
“Con ricorso (ex art. 702 bis c.p.c.) depositato in data 8.5.2017 la Parte_2
ha convenuto in giudizio per sentirlo condannare
[...] Parte_1 al pagamento della somma di euro 21.724,17 quale corrispettivo (residuo) spettante per l'esecuzione di un appalto. L'imprenditore ha riferito: che con contratto di appalto stipulato il 10.3.2008 ha assunto il compimento di opere edilizie (ristrutturazione) interessanti unità abitativa di proprietà del convenuto;
che per i lavori è stato pattuito un corrispettivo pari ad euro 60.000 (oltre i.v.a.); che durante l'opera sono state eseguite variazioni ordinate dal committente;
che il 16.2.2011 il convenuto ha riconosciuto l'espletamento di opere e l'esistenza di un debito pari euro 37.000; che posteriormente ha Parte_1 precluso l'ultimazione dei lavori;
che solo nel 2013 il convenuto ha denunciato l'esistenza di difformità e vizi dei lavori;
che con precedente procedimento di istruzione preventiva (a.t.p.) sono state accertate le lavorazioni concretamente eseguite, l'importo delle stesse (euro 122.324,17) e la spesa necessaria per eliminare le difformità e per il risarcimento del danno subito dalla cosa durante le lavorazioni (euro 3.600); che in ogni caso non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 1667 c.c.; che ha diritto al corrispettivo residuo (euro 21.724,17 [oltre i.v.a. ed interessi legali]) e al rimborso della spese sostenute nell'antecedente procedimento di istruzione preventiva. Il convenuto ha replicato: che le lavorazioni commissionate non sono state integralmente eseguite;
che non sono state ordinate variazioni;
che il negozio subordina le aggiunte ad autorizzazione scritta del committente;
che in via riconvenzionale ha diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inesatta esecuzione dell'opera”
§ 2. - Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e istruita la causa con l'interrogatorio di più testimoni, all'esito dell'istruttoria il Tribunale ha così deciso:
“ -condanna a pagare alla di la Parte_1 CP_2 Controparte_1 somma di euro 25.324,17 (oltre i.v.a., interessi legali e maggior danno [come in motivazione]);
-condanna la a pagare a la somma Parte_2 Parte_1 di euro 3.200 (oltre interessi legali e rivalutazione [come in motivazione]);
-condanna alla rifusione in favore della di Parte_1 CP_2 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 270 per spese ed euro 4.500 per CP_1 compensi professionali (oltre c.p ed i.v.a. come per legge).” La decisione è motivata in base alle considerazioni che seguono.
“Va anzitutto rilevato che l'appaltatore ha domandato l'adempimento (corrispettivo dell'opera) del negozio tenuto conto della predisposizione di stati di avanzamento lavori (cfr. art. 14 contratto). La circostanza è rilevante perché la volontà negoziale autorizza l'appaltatore a richiedere gli acconti lui spettanti sulla base dei c.d. avanzamenti. D'altra parte, va mostrata l'irrilevanza della allegata, da parte del committente, mancata ultimazione dei lavori perché non è stata domandata la risoluzione del negozio supposto e solo ad una pronuncia risolutoria segue (ex art. 1458 c.c.) un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite ed un effetto restitutorio (con l'eccezione prevista proprio in tema di appalto) per quelle già eseguite (cfr. C. n.18518/2004). Individuata la questione dibattuta, va verificata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.). L'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo del negozio, deve provare l'esistenza del contratto, il contenuto e l'esecuzione dello stesso. Ebbene, va messo in evidenza che l'esistenza del contratto e l'esecuzione (anche se incompleta) dell'opera sono elementi non contestati, con necessità di verificare la possibilità per l'imprenditore di chiedere il compenso per maggiori lavori eseguiti (ex art. 1661 c.c.), come accertati dall'ausiliario nella precedente fase. Al riguardo l'articolo 4 del contratto prevede: “[…] Il committente ha il diritto di apportare variazioni […] attraverso una specifica variante scritta […]”. Ciò premesso l'art. 1661 c.c., norma derogata dalla previsione negoziale, è posto a tutela (anche) dell'appaltatore come si ricava dalla relazione introduttiva al codice civile (“[…] si è concessa al committente la potestà di apportare unilateralmente variazioni al progetto, sempre che ciò non leda gli interessi dell'appaltatore […]” –cfr. par. n.701) ed i fatti dedotti per la prova testimoniale da , formulati in articoli separati, Controparte_1 possono e sono stati scrutinati ai sensi dell'art. 2723 c.c. in quanto la natura dell'appalto, l'esecuzione non istantanea dello stesso e la rinuncia dell'appaltatore ad una maggiore tutela rendono verosimile l'esistenza di un patto posteriore rispetto al documento, prevedente la potestà per il committente di chiedere verbalmente variazioni al progetto. L'appaltatore può allora provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (cfr. C. n.142/2014); in un contratto di appalto il committente ha la facoltà (salvo rifiuto) di esercitare lo ius variandi anche in misura superiore al sesto, in deroga all'art. 1661 c.c. e il legittimo esercizio di tale facoltà non esonera il committente dall'obbligo di rifondere all'appaltatore i maggiori oneri determinati (cfr. Trib. Roma, 24.5.2000 [per fattispecie similare]). Ora ha narrato: “[…] ho visto commissionare i lavori di seguito Testimone_1 indicati al n.1 del punto 5 […]”; ha illustrato: “[…] parlavano dei Persona_1 sottofondi della casa da rinforzare […] ha dato ok per farlo e ha Parte_1 CP_1 detto ok lo facciamo […]”. Le dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte mostrano l'esistenza di variazioni ordinate dal committente, generanti il diritto del medesimo al compenso per i lavori eseguiti. Va allora esaminato il valore processuale dell'accertamento compiuto nel procedimento di istruzione preventiva. L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo, fonte che il giudice di merito può utilizzare per l'accertamento dei fatti di causa, non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che dall'esame abbia poi tratto elemento per il proprio convincimento (cfr. C. n.6591/2016). L'ausiliario (con elaborato da cui si ritiene di non discostarsi per la puntualità delle osservazioni) ha dunque accertato: “[…] i danni rilevati e attribuibili alla ditta
[...]
sia per esecuzione diretta del danno […], sia per non aver applicato […] delle CP_2 misure protettive […] si stimano […] 3.200 […] la differenza a saldo che il sig. deve alla ditta pari ad euro 25.324,17 […]” (cfr. rel. tec.). Parte_1 CP_2 Dalle argomentazioni suesposte deriva il diritto di a percepire la Controparte_1 somma di euro 25.324,17 (oltre i.v.a.); l'importo predetto deve poi essere aumentato degli interessi legali decorrenti dal 10.5.2013 (data della messa in mora) e, sempre dalla medesima data, maggiorato (ex art. 1224 c.c.) di un importo corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore) (cfr. C.S.U. n.19499/2008). Va in seguito giudicata la domanda del committente per il risarcimento del danno subito. Il consulente tecnico di ufficio (come anticipato) ha accertato: “[…] i danni rilevati e attribuibili alla ditta sia per esecuzione diretta del danno […], sia per CP_2 non aver applicato […] delle misure protettive […] si stimano […] 3.200 […]”; la somma (debito di valore) deve poi essere rivalutata dal momento del deposito della consulenza tecnica di ufficio secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati calcolati dall' su base nazionale e maggiorata degli CP_3 interessi nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate. Ancora, va rigettata la domanda dell'appaltatore per la liquidazione delle spese della antecedente fase in quanto svolta nell'interesse di entrambe le parti processuali. Infine, pur possibile una c.d. compensazione impropria, essendo i contrapposti crediti e debiti originati dall'unico rapporto, il giudice può e non deve procedere a definire contabilmente le reciproche posizioni;
perciò, nel caso il calcolo concreto viene demandato alle parti in sede di ottemperanza al comando giudiziale. Le spese di lite seguono la soccombenza del committente (tenuto conto della comparazione tra quelle spettanti ad ogni parte in virtù dei parametri massimi, della difficoltà del processo e del valore delle domande accolte).”
§ 3. - La sentenza è stata impugnata dal chiedendo anche la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza. Resiste all'appello il , che ne ha CP_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità per manifesta infondatezza e per difetto di formulazione dell'atto ex art.342 c.p.c.. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti l'istanza ex art.283 c.p.c. dell'appellante è stata respinta e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii d'ufficio e l'assegnazione ad altro relatore, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento di tutte le deduzioni e richieste avanzate dall'appellante nel presente scritto e negli atti difensivi del giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: (…omissis…) in riforma dell'impugnata sentenza n. 738/2020 del Tribunale di Velletri
– G.O.T. Dott. Roberto Camilletti, emessa e pubblicata in data 14.5.2020, con la quale è stata definita la causa civile R.G. 3382/2017:
- rigettare la domanda proposta dalla nei confronti del sig. Parte_3 perché inammissibile nonché infondata, in fatto ed in diritto, Parte_1
e, in ogni caso, non provata;
- in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a Parte_1 causa dell'inadempimento contrattuale della e, Parte_3 conseguentemente, condannare l'appellata, in persona del titolare e legale rappresentante, al pagamento della somma di € 18.730,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 24.5.2013, data della messa in mora, sino al soddisfo;
- accogliere integralmente le deduzioni e richieste formulate dall'appellante, con ogni altra necessaria ed opportuna statuizione e vittoria delle spese di lite, del giudizio di primo grado, del procedimento di A.T.P. R.G. 2123/16 del Tribunale di Velletri nonché della presente impugnazione”.
§ 4. - Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 5. - L'appello è articolato in tre motivi. Inoltre l'appellante ha riproposto ex art.346 c.p.c. eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado.
§ 5.1. - Il primo motivo di appello critica la sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta dal in Parte_1 ragione del mancato completamento delle opere appaltate. In particolare, considerato che le opere rimaste ineseguite hanno un valore stimato dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo pari a € 15.530,28, l'appellante ritiene di avere diritto al risarcimento del danno liquidato nella somma suddetta, oltre interessi e rivalutazione.
Il motivo è infondato. E' vero che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria del committente, che avrebbe dovuto esaminare pur in assenza di una contestuale domanda di risoluzione del contratto, atteso che la responsabilità risarcitoria della parte inadempiente può esser fatta valere a prescindere dalla risoluzione del contratto. Tuttavia la domanda è infondata. In primo luogo, non ha provato che via sia Parte_1 stato un abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore, il quale ha invece contestato al committente di avergli impedito l'accesso al cantiere e il completamento dei lavori. Inoltre, il preteso danno derivante dalla mancata esecuzione di alcune opere non è stato specificamente allegato e provato. Esso non può essere identificato nel pagamento del prezzo delle opere ineseguite, perché, come si dirà più avanti, questo non è stato pagato. Inoltre, il pagamento di opere non realizzate avrebbe eventualmente legittimato una pretesa restitutoria del committente, che però il primo giudice ha esplicitamente respinto ritenendo difettasse il necessario presupposto della risoluzione del contratto di appalto, con passaggio motivazionale non specificamente censurato dall'appellante.
§ 5.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza per omessa motivazione sull'eccezione di nullità della prova testimoniale riguardante l'autorizzazione all'appaltatore di eseguire opere extra capitolato, sollevata dal committente osservando che le presunte autorizzazioni avrebbero richiesto la prova scritta quale requisito essenziale di validità.
Il motivo è infondato. Si premette che la sentenza esplicita le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale sul punto, nonostante il contratto prevedesse che il committente aveva il diritto di apportare variazioni (alle opere appaltate) attraverso una specifica variante scritta: “…l'art. 1661 c.c., norma derogata dalla previsione negoziale, è posto a tutela (anche) dell'appaltatore come si ricava dalla relazione introduttiva al codice civile (“[…] si è concessa al committente la potestà di apportare unilateralmente variazioni al progetto, sempre che ciò non leda gli interessi dell'appaltatore […]” –cfr. par. n.701) ed i fatti dedotti per la prova testimoniale da
, formulati in articoli separati, possono e sono stati scrutinati ai sensi Controparte_1 dell'art. 2723 c.c. in quanto la natura dell'appalto, l'esecuzione non istantanea dello stesso e la rinuncia dell'appaltatore ad una maggiore tutela rendono verosimile l'esistenza di un patto posteriore rispetto al documento, prevedente la potestà per il committente di chiedere verbalmente variazioni al progetto. L'appaltatore può allora provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (cfr. C. n.142/2014); in un contratto di appalto il committente ha la facoltà (salvo rifiuto) di esercitare lo ius variandi anche in misura superiore al sesto, in deroga all'art. 1661 c.c. e il legittimo esercizio di tale facoltà non esonera il committente dall'obbligo di rifondere all'appaltatore i maggiori oneri determinati (cfr. Trib. Roma, 24.5.2000 [per fattispecie similare])”. Pertanto non sussiste il vizio di messa motivazione denunciato dall'appellante. Quanto alla censura implicita nel motivo, ossia la non pertinenza di tale motivazione rispetto all'eccezione sollevata, ritiene la Corte che la decisione del Tribunale debba essere confermata con diversa motivazione. La consulenza tecnica ha accertato l'esecuzione di opere extra capitolato per un valore di € 58.442,01 su un totale di lavorazioni eseguite dell'importo di € 122.234,17. Ha inoltre accertato che non sono state eseguite parte delle lavorazioni previste dal capitolato per un valore di € 15.530,28. Le opere non capitolate di cui il c.t.u. ha accertato l'esecuzione sono opere in buona parte di carattere strutturale, che l'appaltatore ha riferito essergli state commissionate oralmente dal e che Parte_1 quest' ultimo ha ricevuto e utilizzato, contestandone l'indebita esecuzione solo nel presente giudizio, a distanza di oltre cinque anni dalla interruzione dei rapporti tra le parti, a fronte della pretesa dell'appaltatore di ottenere il saldo del corrispettivo. Occorre aggiungere che ha spontaneamente pagato acconti per € 97.000,00, Parte_1 di gran lunga eccedenti il valore delle lavorazioni previste dal capitolato, e sottoscritto un conteggio del saldo dovuto alla data del 16.2.2011, quantificato dall'appaltatore in
€ 37.000,00 che, se pur non integra un riconoscimento del debito, quantomeno attesta che tra le parti si stava regolando il conteggio del saldo ancora dovuto per un importo che non poteva che essere riferito a lavori diversi da quelli oggetto del contratto scritto. Non è plausibile, infatti, che la somma di € 37.000,00 indicata nel conteggio come saldo “a tutto il 16/02/2011” fosse inclusa nei pagamenti eseguiti per totali € 97.000,00 che nel conteggio sono indicati come acconti e che recano date non successive all'8.10.2010. Emerge quindi dalle suddette risultanze l'esistenza di un diverso contratto di appalto, concluso tra le parti verbalmente, che si affianca al contratto concluso in forma scritta e che può essere provato per testi e per presunzioni in considerazione della qualità delle parti, che sono un consumatore e un piccolo imprenditore, e della natura stessa del contratto.
§ 5.3.- Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia recepito la quantificazione del valore delle opere extra capitolato compiuta dal c.t.u. in misura di
€ 63.342,22, osservando che le risultanze delle deposizioni testimoniali avrebbero eventualmente dimostrato l'autorizzazione all'esecuzione delle seguenti opere e non altre: scale interne ed esterne in cemento armato (con esclusione di massetti, gradini e muretto), per un importo di € 4.081,50; scavi di sottofondazione interna e posa in opera di vespaio areato a igloo, per un importo di € 2.120,00; marciapiede esterno, per un importo di € 2.120,00; fornitura e la posa in opera di rete elettrosaldata per intonaco armato su tutto il perimetro internamente ed esternamente, per un importo di € 8.175,00; fornitura materiale per architravi, per un importo di € 1.100,00. Il tutto per un valore complessivo di soli € 17.596,50.
Il motivo è infondato. Come si è detto sopra, la prova dell'esistenza di un ulteriore contratto, concluso tra le parti verbalmente, avente a oggetto le opere non capitolate di cui il c.t.u. ha accertato l'esecuzione, emerge non solo dalle deposizioni dei testi escussi, ma principalmente dalla materiale esecuzione delle opere e dal comportamento del committente, che le ha materialmente ricevute senza sollevare contestazioni per oltre cinque anni, che ha eseguito pagamenti evidentemente non riferibili alle opere capitolate, in quanto notevolmente eccedenti l'importo delle stesse, e che ha sottoscritto il conteggio del saldo dovuto sottopostogli dall'appaltatore. Le dichiarazioni dei testimoni hanno pertanto rafforzato le prove già emergenti dalle suddette risultanze, per cui non ha alcun rilievo che si tratti di dichiarazioni riferite a una parte soltanto delle lavorazioni in questione.
§ 6. – Sono assorbite le eccezioni riproposte dall'appellante ai sensi dell'art.346 c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 (valore della condanna impugnata comprensiva di accessori), quindi in € 9991,00 per tutte le fasi, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.738/2020 , pubblicata in data 14/05/2020 , così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a , Parte_1 Parte_4 titolare della ditta individuale le spese del presente grado di CP_2 giudizio liquidate per compensi in € 9991,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025
Il presidente est.
NT ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NT ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6997/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. ti Meccariello Giovanni e Zaralli Massimiliano per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. titolare della ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2 individuale CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Cataldi Liviana per procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n.738/2020 pubblicata in data 14.5.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è narrata nella sentenza impugnata come segue.
“Con ricorso (ex art. 702 bis c.p.c.) depositato in data 8.5.2017 la Parte_2
ha convenuto in giudizio per sentirlo condannare
[...] Parte_1 al pagamento della somma di euro 21.724,17 quale corrispettivo (residuo) spettante per l'esecuzione di un appalto. L'imprenditore ha riferito: che con contratto di appalto stipulato il 10.3.2008 ha assunto il compimento di opere edilizie (ristrutturazione) interessanti unità abitativa di proprietà del convenuto;
che per i lavori è stato pattuito un corrispettivo pari ad euro 60.000 (oltre i.v.a.); che durante l'opera sono state eseguite variazioni ordinate dal committente;
che il 16.2.2011 il convenuto ha riconosciuto l'espletamento di opere e l'esistenza di un debito pari euro 37.000; che posteriormente ha Parte_1 precluso l'ultimazione dei lavori;
che solo nel 2013 il convenuto ha denunciato l'esistenza di difformità e vizi dei lavori;
che con precedente procedimento di istruzione preventiva (a.t.p.) sono state accertate le lavorazioni concretamente eseguite, l'importo delle stesse (euro 122.324,17) e la spesa necessaria per eliminare le difformità e per il risarcimento del danno subito dalla cosa durante le lavorazioni (euro 3.600); che in ogni caso non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 1667 c.c.; che ha diritto al corrispettivo residuo (euro 21.724,17 [oltre i.v.a. ed interessi legali]) e al rimborso della spese sostenute nell'antecedente procedimento di istruzione preventiva. Il convenuto ha replicato: che le lavorazioni commissionate non sono state integralmente eseguite;
che non sono state ordinate variazioni;
che il negozio subordina le aggiunte ad autorizzazione scritta del committente;
che in via riconvenzionale ha diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inesatta esecuzione dell'opera”
§ 2. - Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e istruita la causa con l'interrogatorio di più testimoni, all'esito dell'istruttoria il Tribunale ha così deciso:
“ -condanna a pagare alla di la Parte_1 CP_2 Controparte_1 somma di euro 25.324,17 (oltre i.v.a., interessi legali e maggior danno [come in motivazione]);
-condanna la a pagare a la somma Parte_2 Parte_1 di euro 3.200 (oltre interessi legali e rivalutazione [come in motivazione]);
-condanna alla rifusione in favore della di Parte_1 CP_2 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 270 per spese ed euro 4.500 per CP_1 compensi professionali (oltre c.p ed i.v.a. come per legge).” La decisione è motivata in base alle considerazioni che seguono.
“Va anzitutto rilevato che l'appaltatore ha domandato l'adempimento (corrispettivo dell'opera) del negozio tenuto conto della predisposizione di stati di avanzamento lavori (cfr. art. 14 contratto). La circostanza è rilevante perché la volontà negoziale autorizza l'appaltatore a richiedere gli acconti lui spettanti sulla base dei c.d. avanzamenti. D'altra parte, va mostrata l'irrilevanza della allegata, da parte del committente, mancata ultimazione dei lavori perché non è stata domandata la risoluzione del negozio supposto e solo ad una pronuncia risolutoria segue (ex art. 1458 c.c.) un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite ed un effetto restitutorio (con l'eccezione prevista proprio in tema di appalto) per quelle già eseguite (cfr. C. n.18518/2004). Individuata la questione dibattuta, va verificata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.). L'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo del negozio, deve provare l'esistenza del contratto, il contenuto e l'esecuzione dello stesso. Ebbene, va messo in evidenza che l'esistenza del contratto e l'esecuzione (anche se incompleta) dell'opera sono elementi non contestati, con necessità di verificare la possibilità per l'imprenditore di chiedere il compenso per maggiori lavori eseguiti (ex art. 1661 c.c.), come accertati dall'ausiliario nella precedente fase. Al riguardo l'articolo 4 del contratto prevede: “[…] Il committente ha il diritto di apportare variazioni […] attraverso una specifica variante scritta […]”. Ciò premesso l'art. 1661 c.c., norma derogata dalla previsione negoziale, è posto a tutela (anche) dell'appaltatore come si ricava dalla relazione introduttiva al codice civile (“[…] si è concessa al committente la potestà di apportare unilateralmente variazioni al progetto, sempre che ciò non leda gli interessi dell'appaltatore […]” –cfr. par. n.701) ed i fatti dedotti per la prova testimoniale da , formulati in articoli separati, Controparte_1 possono e sono stati scrutinati ai sensi dell'art. 2723 c.c. in quanto la natura dell'appalto, l'esecuzione non istantanea dello stesso e la rinuncia dell'appaltatore ad una maggiore tutela rendono verosimile l'esistenza di un patto posteriore rispetto al documento, prevedente la potestà per il committente di chiedere verbalmente variazioni al progetto. L'appaltatore può allora provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (cfr. C. n.142/2014); in un contratto di appalto il committente ha la facoltà (salvo rifiuto) di esercitare lo ius variandi anche in misura superiore al sesto, in deroga all'art. 1661 c.c. e il legittimo esercizio di tale facoltà non esonera il committente dall'obbligo di rifondere all'appaltatore i maggiori oneri determinati (cfr. Trib. Roma, 24.5.2000 [per fattispecie similare]). Ora ha narrato: “[…] ho visto commissionare i lavori di seguito Testimone_1 indicati al n.1 del punto 5 […]”; ha illustrato: “[…] parlavano dei Persona_1 sottofondi della casa da rinforzare […] ha dato ok per farlo e ha Parte_1 CP_1 detto ok lo facciamo […]”. Le dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte mostrano l'esistenza di variazioni ordinate dal committente, generanti il diritto del medesimo al compenso per i lavori eseguiti. Va allora esaminato il valore processuale dell'accertamento compiuto nel procedimento di istruzione preventiva. L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo, fonte che il giudice di merito può utilizzare per l'accertamento dei fatti di causa, non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che dall'esame abbia poi tratto elemento per il proprio convincimento (cfr. C. n.6591/2016). L'ausiliario (con elaborato da cui si ritiene di non discostarsi per la puntualità delle osservazioni) ha dunque accertato: “[…] i danni rilevati e attribuibili alla ditta
[...]
sia per esecuzione diretta del danno […], sia per non aver applicato […] delle CP_2 misure protettive […] si stimano […] 3.200 […] la differenza a saldo che il sig. deve alla ditta pari ad euro 25.324,17 […]” (cfr. rel. tec.). Parte_1 CP_2 Dalle argomentazioni suesposte deriva il diritto di a percepire la Controparte_1 somma di euro 25.324,17 (oltre i.v.a.); l'importo predetto deve poi essere aumentato degli interessi legali decorrenti dal 10.5.2013 (data della messa in mora) e, sempre dalla medesima data, maggiorato (ex art. 1224 c.c.) di un importo corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore) (cfr. C.S.U. n.19499/2008). Va in seguito giudicata la domanda del committente per il risarcimento del danno subito. Il consulente tecnico di ufficio (come anticipato) ha accertato: “[…] i danni rilevati e attribuibili alla ditta sia per esecuzione diretta del danno […], sia per CP_2 non aver applicato […] delle misure protettive […] si stimano […] 3.200 […]”; la somma (debito di valore) deve poi essere rivalutata dal momento del deposito della consulenza tecnica di ufficio secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati calcolati dall' su base nazionale e maggiorata degli CP_3 interessi nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate. Ancora, va rigettata la domanda dell'appaltatore per la liquidazione delle spese della antecedente fase in quanto svolta nell'interesse di entrambe le parti processuali. Infine, pur possibile una c.d. compensazione impropria, essendo i contrapposti crediti e debiti originati dall'unico rapporto, il giudice può e non deve procedere a definire contabilmente le reciproche posizioni;
perciò, nel caso il calcolo concreto viene demandato alle parti in sede di ottemperanza al comando giudiziale. Le spese di lite seguono la soccombenza del committente (tenuto conto della comparazione tra quelle spettanti ad ogni parte in virtù dei parametri massimi, della difficoltà del processo e del valore delle domande accolte).”
§ 3. - La sentenza è stata impugnata dal chiedendo anche la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza. Resiste all'appello il , che ne ha CP_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità per manifesta infondatezza e per difetto di formulazione dell'atto ex art.342 c.p.c.. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti l'istanza ex art.283 c.p.c. dell'appellante è stata respinta e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii d'ufficio e l'assegnazione ad altro relatore, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento di tutte le deduzioni e richieste avanzate dall'appellante nel presente scritto e negli atti difensivi del giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: (…omissis…) in riforma dell'impugnata sentenza n. 738/2020 del Tribunale di Velletri
– G.O.T. Dott. Roberto Camilletti, emessa e pubblicata in data 14.5.2020, con la quale è stata definita la causa civile R.G. 3382/2017:
- rigettare la domanda proposta dalla nei confronti del sig. Parte_3 perché inammissibile nonché infondata, in fatto ed in diritto, Parte_1
e, in ogni caso, non provata;
- in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a Parte_1 causa dell'inadempimento contrattuale della e, Parte_3 conseguentemente, condannare l'appellata, in persona del titolare e legale rappresentante, al pagamento della somma di € 18.730,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 24.5.2013, data della messa in mora, sino al soddisfo;
- accogliere integralmente le deduzioni e richieste formulate dall'appellante, con ogni altra necessaria ed opportuna statuizione e vittoria delle spese di lite, del giudizio di primo grado, del procedimento di A.T.P. R.G. 2123/16 del Tribunale di Velletri nonché della presente impugnazione”.
§ 4. - Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 5. - L'appello è articolato in tre motivi. Inoltre l'appellante ha riproposto ex art.346 c.p.c. eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado.
§ 5.1. - Il primo motivo di appello critica la sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta dal in Parte_1 ragione del mancato completamento delle opere appaltate. In particolare, considerato che le opere rimaste ineseguite hanno un valore stimato dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo pari a € 15.530,28, l'appellante ritiene di avere diritto al risarcimento del danno liquidato nella somma suddetta, oltre interessi e rivalutazione.
Il motivo è infondato. E' vero che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria del committente, che avrebbe dovuto esaminare pur in assenza di una contestuale domanda di risoluzione del contratto, atteso che la responsabilità risarcitoria della parte inadempiente può esser fatta valere a prescindere dalla risoluzione del contratto. Tuttavia la domanda è infondata. In primo luogo, non ha provato che via sia Parte_1 stato un abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore, il quale ha invece contestato al committente di avergli impedito l'accesso al cantiere e il completamento dei lavori. Inoltre, il preteso danno derivante dalla mancata esecuzione di alcune opere non è stato specificamente allegato e provato. Esso non può essere identificato nel pagamento del prezzo delle opere ineseguite, perché, come si dirà più avanti, questo non è stato pagato. Inoltre, il pagamento di opere non realizzate avrebbe eventualmente legittimato una pretesa restitutoria del committente, che però il primo giudice ha esplicitamente respinto ritenendo difettasse il necessario presupposto della risoluzione del contratto di appalto, con passaggio motivazionale non specificamente censurato dall'appellante.
§ 5.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza per omessa motivazione sull'eccezione di nullità della prova testimoniale riguardante l'autorizzazione all'appaltatore di eseguire opere extra capitolato, sollevata dal committente osservando che le presunte autorizzazioni avrebbero richiesto la prova scritta quale requisito essenziale di validità.
Il motivo è infondato. Si premette che la sentenza esplicita le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale sul punto, nonostante il contratto prevedesse che il committente aveva il diritto di apportare variazioni (alle opere appaltate) attraverso una specifica variante scritta: “…l'art. 1661 c.c., norma derogata dalla previsione negoziale, è posto a tutela (anche) dell'appaltatore come si ricava dalla relazione introduttiva al codice civile (“[…] si è concessa al committente la potestà di apportare unilateralmente variazioni al progetto, sempre che ciò non leda gli interessi dell'appaltatore […]” –cfr. par. n.701) ed i fatti dedotti per la prova testimoniale da
, formulati in articoli separati, possono e sono stati scrutinati ai sensi Controparte_1 dell'art. 2723 c.c. in quanto la natura dell'appalto, l'esecuzione non istantanea dello stesso e la rinuncia dell'appaltatore ad una maggiore tutela rendono verosimile l'esistenza di un patto posteriore rispetto al documento, prevedente la potestà per il committente di chiedere verbalmente variazioni al progetto. L'appaltatore può allora provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (cfr. C. n.142/2014); in un contratto di appalto il committente ha la facoltà (salvo rifiuto) di esercitare lo ius variandi anche in misura superiore al sesto, in deroga all'art. 1661 c.c. e il legittimo esercizio di tale facoltà non esonera il committente dall'obbligo di rifondere all'appaltatore i maggiori oneri determinati (cfr. Trib. Roma, 24.5.2000 [per fattispecie similare])”. Pertanto non sussiste il vizio di messa motivazione denunciato dall'appellante. Quanto alla censura implicita nel motivo, ossia la non pertinenza di tale motivazione rispetto all'eccezione sollevata, ritiene la Corte che la decisione del Tribunale debba essere confermata con diversa motivazione. La consulenza tecnica ha accertato l'esecuzione di opere extra capitolato per un valore di € 58.442,01 su un totale di lavorazioni eseguite dell'importo di € 122.234,17. Ha inoltre accertato che non sono state eseguite parte delle lavorazioni previste dal capitolato per un valore di € 15.530,28. Le opere non capitolate di cui il c.t.u. ha accertato l'esecuzione sono opere in buona parte di carattere strutturale, che l'appaltatore ha riferito essergli state commissionate oralmente dal e che Parte_1 quest' ultimo ha ricevuto e utilizzato, contestandone l'indebita esecuzione solo nel presente giudizio, a distanza di oltre cinque anni dalla interruzione dei rapporti tra le parti, a fronte della pretesa dell'appaltatore di ottenere il saldo del corrispettivo. Occorre aggiungere che ha spontaneamente pagato acconti per € 97.000,00, Parte_1 di gran lunga eccedenti il valore delle lavorazioni previste dal capitolato, e sottoscritto un conteggio del saldo dovuto alla data del 16.2.2011, quantificato dall'appaltatore in
€ 37.000,00 che, se pur non integra un riconoscimento del debito, quantomeno attesta che tra le parti si stava regolando il conteggio del saldo ancora dovuto per un importo che non poteva che essere riferito a lavori diversi da quelli oggetto del contratto scritto. Non è plausibile, infatti, che la somma di € 37.000,00 indicata nel conteggio come saldo “a tutto il 16/02/2011” fosse inclusa nei pagamenti eseguiti per totali € 97.000,00 che nel conteggio sono indicati come acconti e che recano date non successive all'8.10.2010. Emerge quindi dalle suddette risultanze l'esistenza di un diverso contratto di appalto, concluso tra le parti verbalmente, che si affianca al contratto concluso in forma scritta e che può essere provato per testi e per presunzioni in considerazione della qualità delle parti, che sono un consumatore e un piccolo imprenditore, e della natura stessa del contratto.
§ 5.3.- Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia recepito la quantificazione del valore delle opere extra capitolato compiuta dal c.t.u. in misura di
€ 63.342,22, osservando che le risultanze delle deposizioni testimoniali avrebbero eventualmente dimostrato l'autorizzazione all'esecuzione delle seguenti opere e non altre: scale interne ed esterne in cemento armato (con esclusione di massetti, gradini e muretto), per un importo di € 4.081,50; scavi di sottofondazione interna e posa in opera di vespaio areato a igloo, per un importo di € 2.120,00; marciapiede esterno, per un importo di € 2.120,00; fornitura e la posa in opera di rete elettrosaldata per intonaco armato su tutto il perimetro internamente ed esternamente, per un importo di € 8.175,00; fornitura materiale per architravi, per un importo di € 1.100,00. Il tutto per un valore complessivo di soli € 17.596,50.
Il motivo è infondato. Come si è detto sopra, la prova dell'esistenza di un ulteriore contratto, concluso tra le parti verbalmente, avente a oggetto le opere non capitolate di cui il c.t.u. ha accertato l'esecuzione, emerge non solo dalle deposizioni dei testi escussi, ma principalmente dalla materiale esecuzione delle opere e dal comportamento del committente, che le ha materialmente ricevute senza sollevare contestazioni per oltre cinque anni, che ha eseguito pagamenti evidentemente non riferibili alle opere capitolate, in quanto notevolmente eccedenti l'importo delle stesse, e che ha sottoscritto il conteggio del saldo dovuto sottopostogli dall'appaltatore. Le dichiarazioni dei testimoni hanno pertanto rafforzato le prove già emergenti dalle suddette risultanze, per cui non ha alcun rilievo che si tratti di dichiarazioni riferite a una parte soltanto delle lavorazioni in questione.
§ 6. – Sono assorbite le eccezioni riproposte dall'appellante ai sensi dell'art.346 c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 (valore della condanna impugnata comprensiva di accessori), quindi in € 9991,00 per tutte le fasi, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.738/2020 , pubblicata in data 14/05/2020 , così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a , Parte_1 Parte_4 titolare della ditta individuale le spese del presente grado di CP_2 giudizio liquidate per compensi in € 9991,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025
Il presidente est.
NT ZZ