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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 971/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
GENISE EL ANTONIO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6186/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000411000 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 e residente in Corigliano Rossano (CS) in Indirizzo_1, con c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano Rossano, Via ,dell'Agricoltura 21, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000411000,.
Allegava il ricorrente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale , l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, la violazione del giudicato essendo state parte delle cartelle intimate oggetto di annullamento giurisdizionale, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento della comunicazione in questione, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, CF/Part.IVA n. P.IVA_1, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_2, suo difensore come da procura in atti, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava parte ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non avendo parte ricorrente depositato copia dell'atto impugnato;
nel caso in esame l'omesso deposito di tale atto non ha consentito a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso, non risultando da nessuno dei documenti depositati l'indicazione delle cartelle intimate con l'atto in questione;
né è stato possibile verificare la tempestività dell'impugnazione.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con compensazione delle spese, attesa l'oscillazione della giurisprudenza di legittimità sulla questione di diritto affrontata
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inamissibile.
Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
GENISE EL ANTONIO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6186/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000411000 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 e residente in Corigliano Rossano (CS) in Indirizzo_1, con c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano Rossano, Via ,dell'Agricoltura 21, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000411000,.
Allegava il ricorrente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale , l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, la violazione del giudicato essendo state parte delle cartelle intimate oggetto di annullamento giurisdizionale, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento della comunicazione in questione, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, CF/Part.IVA n. P.IVA_1, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_2, suo difensore come da procura in atti, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava parte ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non avendo parte ricorrente depositato copia dell'atto impugnato;
nel caso in esame l'omesso deposito di tale atto non ha consentito a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso, non risultando da nessuno dei documenti depositati l'indicazione delle cartelle intimate con l'atto in questione;
né è stato possibile verificare la tempestività dell'impugnazione.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con compensazione delle spese, attesa l'oscillazione della giurisprudenza di legittimità sulla questione di diritto affrontata
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inamissibile.
Compensa le spese.