Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 971
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omesso deposito dell'atto impugnato, che ha impedito la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso e della tempestività dell'impugnazione.

  • Inammissibile
    Inesistenza della notifica dell'atto impugnato

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omesso deposito dell'atto impugnato, che ha impedito la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso e della tempestività dell'impugnazione.

  • Inammissibile
    Violazione del giudicato

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omesso deposito dell'atto impugnato, che ha impedito la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso e della tempestività dell'impugnazione.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omesso deposito dell'atto impugnato, che ha impedito la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso e della tempestività dell'impugnazione.

  • Inammissibile
    Prescrizione delle pretese

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omesso deposito dell'atto impugnato, che ha impedito la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso e della tempestività dell'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 971
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 971
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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