Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2722/2018 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MANFREDI Parte_1 C.F._1
IM
AR ZI - DE NT AL (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANFREDI IM C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDI Controparte_1 P.IVA_1
IM
AR LA GN - DE NT AL NT (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. MANFREDI IM C.F._3
OPPONENTI contro con il patrocinio dell'avv. MISASI RAFFAELLO Controparte_2
OPPOSTO
e, per essa, la mandataria (C.F. ), Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. VILLECCO ALESSANDRA ) VIA C.F._4
BEATO UMILE 14 87100 COSENZA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28/09/2028, la nonchè, i signori e RA CP_1 Parte_1
SQ, convenivano in giudizio il e per essa la Controparte_5 [...]
spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2018 notificato in Controparte_2
data 24/07/2018, con il quale il Tribunale di Castrovillari, su istanza della allora
[...]
quale procuratrice con Controparte_6
rappresentanza del azioni, ingiungeva agli Controparte_7 stessi il pagamento della complessiva somma di euro €. 198.326,08 oltre interessi legali con limitazione verso i fideiubenti, oltre spese legali, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, respinta ogni altra contraria istanza, in accoglimento di tutti i motivi in diritto su esposti e in via preliminare: 1) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione riferita a , mai sottoscritta dal Parte_1 medesimo, e soggetta a preventivo disconoscimento di firma all'esito del deposito dell'originale contestando di aver giammai fornito alcuna procura, e quindi liberare il presunto fideiussore revocando l'illegittimo decreto opposto e dichiarando che da questi alcunché è dovuto;
per effetto della dichiarata nullità dichiarare altresì nulla la fideiussione del RA il quale mai das solo avrebbe prestato garanzia. 2) dichiarare la nullità delle fideiussioni riferite a e RA SQ, per violazione dell'art. 2 della legge 287 del 1990 e per Parte_1 ritardo dell'azione giudiziale contro il debitore principale con conseguente decadenza della fideiussione e liberazione dei garanti. Nel merito 3) annullare revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di certezza del credito , decreto ottenuto in assenza di documenti e segnatamente degli estratti contabili comprovanti una minima ragione di credito;
4) accertare e dichiarare la nullità della clausola di variazione unilaterale del tasso di interesse e delle commissioni, in ogni caso la variazione stessa in quanto operata contra legem e in assenza di valida motivazione, quindi, dichiarare nulle le variazioni via via intervenute e non dovuto alcun interesse convenzionale e commissione con rettifica dei saldi contabili e degli interessi applicati;
5) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto per cui è causa oggetto del rapporto del debitore principale e la banca in relazione alla clausola di interesse anatocistico applicata ai rapporti per cui è causa e a quella di condizione di reciprocità dell'interesse anatocistico applicato per sperequazione contrattuale e mancanza di vera pagina 2 di 7 reciprocità e di pattuizione, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale e annuale, e per l' effetto e di conseguenza;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., e della giurisprudenza richiamata in atti, delle clausole contrattuali delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente ove esistenti oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., e della giurisprudenza richiamata in atti, delle clausole contrattuali delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente indicato, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, e della giurisprudenza richiamata in atti, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale commissioni disponibilità fondi;
comunque prive di causa negoziale ed indeterminate nell'oggetto applicate anche quando erano vietate per legge e ordinarne la restituzione;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 c.c., e delle norme richiamate in atti degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- accertare e dichiarare, l'esatto dare – avere - sulla base della riclassificazione contabile dei contratti del conto corrente e conto anticipi in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto disponibilità fondi e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- accertare dichiarare e determinare il tasso effettivo globale (TEG) applicato nel corso degli anni all'indicato rapporto bancario di conto corrente affidato e ove superato il tasso soglia di legge dichiarare non dovuto alcun interesse;
- dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche in condizione di reciprocità in quanto inosservante della disciplina prevista pagina 3 di 7 dalla delibera 9 /2/2000 CICR, quindi clausola nulla per violazione del principio di reciprocità e per difetto di specificazione delle condizioni di cui all. art. 6 delibera CICR 9/2/2000; accertare e dichiarare la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi il difetto di pattuizione scritta degli interessi ultralegali in riferimento al contratto di conto corrente la nullità delle clausole contrattuali relative alla previsione della remunerazione della disponibilità fondi di cui al contratto indicato e per l'effetto non dovute le somme addebitate all'attrice società. Accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n° 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- per effetto di quanto sopra, condannare la convenuta banca in persona del leg. rapp. p.t., al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di risulta processuale o come da predisponenda CTP a seguito di consegna documenti dalla banca, per i titoli indicati per somme indebitamente incamerate o a quella maggiore o minore di risulta processuale oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione disponendo compensazione con le somme esose pretese in ingiunzione, accertare e dichiarare che i saldi passivi ed attivi imputati al debitore principale non sono quelli contabilizzati dalla banca bensì quelli acclarandi in corso di causa nella misura minore, con obbligo verso la banca in persona del leg. rapp. pt., di rettificare i saldi contabili e quindi tutte le erronee dichiarazioni di segnalazione effettuate alla Centrale
Rischi a sue cure e spese e pubblicazione di rettifica in quotidiano a diffusione nazionale o locale di residenza dell'attrice società. Rideterminare in caso di specifica contestazione la pretesa bancaria attraverso la predisposizione di C.T.U. tecnico-bancaria, di cui se ne chiede ammissione sin da ora previo deposito di tutte le scritture contabili della banca afferenti il contestato contratto. In caso di rilevamento del superamento del tasso soglia determinato dalle leggi correnti dichiarare non dovuti gli interessi applicati e non dovuti a i sensi delle norme richiamate in atti;
accertare e dichiarare che gli interessi dovuti alla banca opposta erano e sono quelli legali, dall'inizio alla fine del rapporto;
Ordinarsi alla banca convenuta,
l'esibizione in originale del contratto base e dell'contratto di affidamento e della fideiussione in originale.”
Si costituiva in giudizio la Controparte_6
quale procuratrice con rappresentanza del per
[...] Controparte_7 azioni, la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui pagina 4 di 7 deduceva l'infondatezza.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 18/06/2019, si costituiva in giudizio la Controparte_3
e, per essa, la mandataria la quale, preliminarmente dava atto della
[...] CP_4 titolarità del credito e si riportava alle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'originaria parte opposta, eccependo la carenza di legittimazione passiva di in merito Controparte_8
ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
Con ordinanza del 27.01.20, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 18.02.21, stante il dichiarato decesso di RA SQ, Il CP_9 dichiarava l'interruzione del Giudizio.
Ritualmente riassunta la causa su istanza della la in , nonché del CP_1 CP_1
signor , si costituivano in giudizio le signore e Parte_1 10
, nella qualità di eredi del signor RA SQ, le quali Controparte_11
reiteravano le medesime conclusioni formulate dal proprio dante causa.
Si costituivano nel giudizio riassunto la , quale mandataria della CP_4 [...]
nonché la cedente per essa la le quali CP_12 CP_13 Controparte_6
reiteravano le medesime conclusioni in atti.
Disposta CTU ed acquisita agli atti la relazione peritale, con ordinanza del 28.03.25, questo
Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulla legittimazione attiva della CP_4
Va preliminarmente osservato che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione, sollevata in giudizio dalla parte debitrice, deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, atteso che essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (cfr. Cass. Civ. 39528/21).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, è stato allegato l'estratto della gazzetta ufficiale- Parte Seconda n. 144 del
13 dicembre 2018, da cui si evince a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 7 dicembre 2018 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), la Controparte_3
con Sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri, 1, Capitale Sociale Euro 10.000,00,
[...]
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno e Codice Fiscale ha acquistato da a titolarità “pro-soluto” di un portafoglio di P.IVA_3 CP_13 crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione;
ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B) e informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, Parte Seconda n. 144 del 13 dicembre 2018 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa della Do Bank).
Va, altresi', attribuito rilievo al comportamento processuale degli opponenti, i quali nella missiva del 16.10.24, hanno formulato una proposta transattiva indirizzata alla , CP_4
impegnandosi a rinunciare al presente giudizio in caso di accettazione della proposta.
E' evidente che il fatto stesso di indirizzare detta proposta alla implica il Pt_3 riconoscimento della legittimazione ad agire in capo a quest'ultima.
Sul merito della pretesa creditoria
Anche sotto tale profilo appare dirimente, l'intervenuta transazione della vertenza in via stragiudiziale, avendo la stessa allegato, sia la proposta transattiva degli opponenti Pt_3 del 16.10.25, in cui gli stessi si dichiaravano disponibili, proprio all'esito della CTU proposta nel presente giudizio a versare la somma di € 65.000,00, a tacitazione di ogni pretesa vantata dall'Istituto di credito opposto, sia l'accettazione di detta proposta, effettuata a mezzo di missiva dell'11.11.24, quindi conosciuta dagli opponenti, i quali non hanno sollevato alcuna specifica contestazione sul punto nelle successive difese.
Invero, l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese (cfr. cass. civ. 8034/20).
Si osserva ancora, che trattandosi di proposta di transazione, come ogni proposta volta a pagina 6 di 7 concludere un contratto, la stessa era revocabile sino a che non si fosse concluso il contratto
(art. 1328 c.c.) ossia fino a che al proponente non fosse giunta l'accettazione del destinatario.
(Cfr.Cass. civ. 38941/21).
Alla luce delle esposte considerazioni, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannati gli opponenti al pagamento della somma di € 65.000,00 in favore dell'opposto, somma accettata da entrambe le parti come satisfattiva delle reciproche pretese.
Sulle spese di lite.
Appare equo, in virtù del comportamento processuale delle parti, dichiarare integralmente compensate le spese di lite, essendo peraltro il credito accertato di gran lunga inferiore a quello ingiunto, e porre le spese di CTU a carico degli Istituti di Credito opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'Istituto di credito opposto della somma di
€ 65.000,00.
Spese compensate, pone a carico degli Istituti di credito opposti le spese di CTU
Castrovillari, 18.06.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
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