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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 705/2024
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 705/2024 tra con sede legale in Nuoro, Via Ugolio n. 10(08100), P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentantepro tempore, Signor P.IVA_1
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
nella predetta qualità e quale garante chiamato in C.F._1
fideiussione nonché del Signor nato ad [...] Parte_3
(OT) il 26/09/1967, C.F. e del Signor C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , con CP_1 C.F._3
l'Avv. Danilo Portas,
ATTORI OPPONENTI
e con socio unico, con sede in Milano, Via Soperga n. 9, Controparte_2
rappresentata da con sede legale in Milano, Via Controparte_3
Soperga n. 9 con l'Avv. Giacinto Di Donato
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 24 giugno 2024, la e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali garanti in forza di fideiussione,
[...] Controparte_1
convenivano in giudizio chiedendo all'Intestato Tribunale di: CP_4
“dichiarare la nullità e comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto. 2) revocare il decreto ingiuntivo n.53/24 emesso nel procedimento
R.G. n. 191/2024 in assenza dei presupposti di legge, assolvendo l'opponente da ogni avversa domanda e richiesta, poiché infondata in fatto e in diritto. 3) con vittoria di spese competenze e accessori come per legge”; eccepivano la mancanza di prova scritta del credito azionato, non essendo idoneo l'estratto di conto corrente, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente, non essendo chiaro, ai fini dell'esercizio del diritto di compiuta difesa, quale fosse il contratto (prova scritta) su cui era stato fondato il decreto ingiuntivo;
si eccepiva inoltre la nullità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956, 1955 e
1957 cod. civ.
Il giudizio veniva rubricato al n. R.G. 705/2024 del Tribunale di Nuoro e veniva fissata l'udienza 7 gennaio 2025 per la comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18 ottobre 2024, si costituiva in giudizio , e per essa , quale cessionaria del credito CP_2 CP_3
originariamente vantato da rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_4
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 53/2024 (R.G. 191/2024) emesso dal Tribunale di Nuoro, in
Pag. 2 di 8 quanto l'opposizione, per le causali in atti, non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- sempre in via preliminare, concedere un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
- nel merito, in via principale: respingere integralmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 53/2024 (R.G. n.
191/2024); - nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento dagli opponenti della somma di somma di € 1.063.491,01, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e, in ogni caso, entro i limiti del tasso soglia, a decorrere dal 1° luglio 2022, e per l'effetto, condannare la in qualità di debitrice principale, ed i SI.ri Parte_1 Parte_2
, e in qualità di garanti
[...] Parte_3 Parte_4
e nei limiti delle fideiussioni prestate, al relativo pagamento ovvero alla maggior o minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite”.
In seguito alla comparizione delle parti il giudice, con ordinanza del 10 marzo 2025, concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e fissava per la verifica dell'esito del tentativo di mediazione l'udienza del 16.09.2025.
Depositato da parte opposta il verbale negativo di mediazione Veniva quindi fissata udienza di discussione;
parte opponente si riportava alle conclusioni già formulate e chiedeva l'ammissione di “Consulenza Tecnica
d'Ufficio contabile per tutti i rapporti per cui è causa al fine di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile
Pag. 3 di 8 dell'intero rapporto di conto corrente nonché dei contratti di finanziamento nonché al fine di determinare la durata dei rapporti, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari, con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa”; parte opposta chiedeva: “nel merito, in via principale: respingere integralmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 53/2024 (R.G. n.
191/2024); - nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento dagli opponenti della somma di somma di € 1.063.491,01, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e, in ogni caso, entro i limiti del tasso soglia, a decorrere dal 1° luglio 2022, e per l'effetto, condannare la in qualità di debitrice principale, ed i SI.ri Parte_1 Parte_2
, e in qualità di
[...] Parte_3 Controparte_1
garanti e nei limiti delle fideiussioni prestate, al relativo pagamento ovvero alla maggior o minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite.”
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Con sentenza pubblicata il 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma respingeva le domande degli odierni opponenti tese a rideterminare i rapporti di dare e avere tra e relative al conto corrente oggetto anche del Controparte_5
presente giudizio, e ad ottenere la liberazione dei fideiussori Parte_2
, e la Corte di appello
[...] Parte_3 Controparte_1
Pag. 4 di 8 di Roma, con sentenza del 14 ottobre 2021, confermava la sentenza impugnata.
Come osservato da parte opposta, la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto originava dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0010193613 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), sottoscritto il 18 febbraio 2004 dalla con (ora Parte_1 Controparte_6
- sul quale venivano concesse differenti aperture di Controparte_5
credito (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); dal contratto di finanziamento chirografario n. 6429804 del 26 maggio 2009, richiesto ed ottenuto dalla per l'importo complessivo di € 400.000,00 (cfr. doc. 3 Parte_1
fascicolo monitorio) e del contratto di mutuo ipotecario n. rep. 105981 del
4 marzo 2010, ottenuto dalla per l'importo complessivo di € Parte_1
900.000,00 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo monitorio), tutti garantiti da fideiussioni, omnibus e specifiche, dai SI.ri , Parte_2 [...]
e (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio) ed Parte_3 Controparte_1
oggetto di accertamento della sentenza del Tribunale di Roma n.
14676/2016 (R.G. 36949/2014), confermata dalla Sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 7310/2021 resa all'esito del giudizio R.G. n.
1256/2017 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio)
Si deve quindi rilevare che l'esistenza e la validità dei rapporti bancari suddetti sono state già accertate nel giudizio di accertamento negativo del credito intrapreso dagli odierni opponenti, a cui ha fatto seguito la già richiamata sentenza della Corte d'Appello di Roma, passata in giudicato
(doc. 9, già doc. 8 fascicolo monitorio); l'accertamento contenuto nella suddetta sentenza costituisce giudicato tra le parti, con la conseguenza che non è possibile proporre nuovamente la stessa domanda giudiziale basata
Pag. 5 di 8 sugli stessi fatti e diritti, né è possibile proporre altre domande basate su fatti e diritti che avrebbero potuto essere fatti valere nel processo precedente.
Peraltro, l'esistenza dei rapporti bancari tra e la banca non è Parte_1
stato contestato, mentre è stata eccepita genericamente l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993 ai fini della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: sul punto, si deve ribadire che
“in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte.” (Sez.3, ord. n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905).
Si deve anche rilevare che l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, posto che possono essere sollevate contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente;
nel caso in esame, non risultano essere state proposte contestazioni sulle singole annotazioni che,
Pag. 6 di 8 peraltro, anche nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo vengono proposte del tutto genericamente, e non sono state sollevate contestazioni sulla efficacia e validità del conto corrente.
Deve essere respinta la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, già respinta nel procedimento tenutosi tra le parti avanti al Tribunale di Roma, stante la natura esplorativa della stessa.
Quanto alle fideiussioni, anche la validità delle stesse è stata accertata dalle sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Roma sopra richiamate, posto che in quel giudizio erano stati richiesti l'accertamento e la declaratoria di liberazione dei fideiussori signori , e Pt_2 Pt_3 CP_1
per un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.
L'opposizione deve essere pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
3.898,40 per la fase di studio, 2.571,80 per la fase introduttiva ed € 6780,40 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Pag. 7 di 8 Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 705/2024
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 705/2024 tra con sede legale in Nuoro, Via Ugolio n. 10(08100), P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentantepro tempore, Signor P.IVA_1
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
nella predetta qualità e quale garante chiamato in C.F._1
fideiussione nonché del Signor nato ad [...] Parte_3
(OT) il 26/09/1967, C.F. e del Signor C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , con CP_1 C.F._3
l'Avv. Danilo Portas,
ATTORI OPPONENTI
e con socio unico, con sede in Milano, Via Soperga n. 9, Controparte_2
rappresentata da con sede legale in Milano, Via Controparte_3
Soperga n. 9 con l'Avv. Giacinto Di Donato
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 24 giugno 2024, la e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali garanti in forza di fideiussione,
[...] Controparte_1
convenivano in giudizio chiedendo all'Intestato Tribunale di: CP_4
“dichiarare la nullità e comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto. 2) revocare il decreto ingiuntivo n.53/24 emesso nel procedimento
R.G. n. 191/2024 in assenza dei presupposti di legge, assolvendo l'opponente da ogni avversa domanda e richiesta, poiché infondata in fatto e in diritto. 3) con vittoria di spese competenze e accessori come per legge”; eccepivano la mancanza di prova scritta del credito azionato, non essendo idoneo l'estratto di conto corrente, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente, non essendo chiaro, ai fini dell'esercizio del diritto di compiuta difesa, quale fosse il contratto (prova scritta) su cui era stato fondato il decreto ingiuntivo;
si eccepiva inoltre la nullità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956, 1955 e
1957 cod. civ.
Il giudizio veniva rubricato al n. R.G. 705/2024 del Tribunale di Nuoro e veniva fissata l'udienza 7 gennaio 2025 per la comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18 ottobre 2024, si costituiva in giudizio , e per essa , quale cessionaria del credito CP_2 CP_3
originariamente vantato da rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_4
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 53/2024 (R.G. 191/2024) emesso dal Tribunale di Nuoro, in
Pag. 2 di 8 quanto l'opposizione, per le causali in atti, non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- sempre in via preliminare, concedere un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
- nel merito, in via principale: respingere integralmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 53/2024 (R.G. n.
191/2024); - nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento dagli opponenti della somma di somma di € 1.063.491,01, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e, in ogni caso, entro i limiti del tasso soglia, a decorrere dal 1° luglio 2022, e per l'effetto, condannare la in qualità di debitrice principale, ed i SI.ri Parte_1 Parte_2
, e in qualità di garanti
[...] Parte_3 Parte_4
e nei limiti delle fideiussioni prestate, al relativo pagamento ovvero alla maggior o minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite”.
In seguito alla comparizione delle parti il giudice, con ordinanza del 10 marzo 2025, concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e fissava per la verifica dell'esito del tentativo di mediazione l'udienza del 16.09.2025.
Depositato da parte opposta il verbale negativo di mediazione Veniva quindi fissata udienza di discussione;
parte opponente si riportava alle conclusioni già formulate e chiedeva l'ammissione di “Consulenza Tecnica
d'Ufficio contabile per tutti i rapporti per cui è causa al fine di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile
Pag. 3 di 8 dell'intero rapporto di conto corrente nonché dei contratti di finanziamento nonché al fine di determinare la durata dei rapporti, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari, con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa”; parte opposta chiedeva: “nel merito, in via principale: respingere integralmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 53/2024 (R.G. n.
191/2024); - nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento dagli opponenti della somma di somma di € 1.063.491,01, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e, in ogni caso, entro i limiti del tasso soglia, a decorrere dal 1° luglio 2022, e per l'effetto, condannare la in qualità di debitrice principale, ed i SI.ri Parte_1 Parte_2
, e in qualità di
[...] Parte_3 Controparte_1
garanti e nei limiti delle fideiussioni prestate, al relativo pagamento ovvero alla maggior o minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite.”
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Con sentenza pubblicata il 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma respingeva le domande degli odierni opponenti tese a rideterminare i rapporti di dare e avere tra e relative al conto corrente oggetto anche del Controparte_5
presente giudizio, e ad ottenere la liberazione dei fideiussori Parte_2
, e la Corte di appello
[...] Parte_3 Controparte_1
Pag. 4 di 8 di Roma, con sentenza del 14 ottobre 2021, confermava la sentenza impugnata.
Come osservato da parte opposta, la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto originava dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0010193613 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), sottoscritto il 18 febbraio 2004 dalla con (ora Parte_1 Controparte_6
- sul quale venivano concesse differenti aperture di Controparte_5
credito (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); dal contratto di finanziamento chirografario n. 6429804 del 26 maggio 2009, richiesto ed ottenuto dalla per l'importo complessivo di € 400.000,00 (cfr. doc. 3 Parte_1
fascicolo monitorio) e del contratto di mutuo ipotecario n. rep. 105981 del
4 marzo 2010, ottenuto dalla per l'importo complessivo di € Parte_1
900.000,00 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo monitorio), tutti garantiti da fideiussioni, omnibus e specifiche, dai SI.ri , Parte_2 [...]
e (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio) ed Parte_3 Controparte_1
oggetto di accertamento della sentenza del Tribunale di Roma n.
14676/2016 (R.G. 36949/2014), confermata dalla Sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 7310/2021 resa all'esito del giudizio R.G. n.
1256/2017 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio)
Si deve quindi rilevare che l'esistenza e la validità dei rapporti bancari suddetti sono state già accertate nel giudizio di accertamento negativo del credito intrapreso dagli odierni opponenti, a cui ha fatto seguito la già richiamata sentenza della Corte d'Appello di Roma, passata in giudicato
(doc. 9, già doc. 8 fascicolo monitorio); l'accertamento contenuto nella suddetta sentenza costituisce giudicato tra le parti, con la conseguenza che non è possibile proporre nuovamente la stessa domanda giudiziale basata
Pag. 5 di 8 sugli stessi fatti e diritti, né è possibile proporre altre domande basate su fatti e diritti che avrebbero potuto essere fatti valere nel processo precedente.
Peraltro, l'esistenza dei rapporti bancari tra e la banca non è Parte_1
stato contestato, mentre è stata eccepita genericamente l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993 ai fini della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: sul punto, si deve ribadire che
“in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte.” (Sez.3, ord. n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905).
Si deve anche rilevare che l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, posto che possono essere sollevate contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente;
nel caso in esame, non risultano essere state proposte contestazioni sulle singole annotazioni che,
Pag. 6 di 8 peraltro, anche nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo vengono proposte del tutto genericamente, e non sono state sollevate contestazioni sulla efficacia e validità del conto corrente.
Deve essere respinta la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, già respinta nel procedimento tenutosi tra le parti avanti al Tribunale di Roma, stante la natura esplorativa della stessa.
Quanto alle fideiussioni, anche la validità delle stesse è stata accertata dalle sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Roma sopra richiamate, posto che in quel giudizio erano stati richiesti l'accertamento e la declaratoria di liberazione dei fideiussori signori , e Pt_2 Pt_3 CP_1
per un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.
L'opposizione deve essere pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
3.898,40 per la fase di studio, 2.571,80 per la fase introduttiva ed € 6780,40 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Pag. 7 di 8 Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
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