TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Lilia Maria Ricucci all'esito dell'udienza del 18.2.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., nel giudizio n. 9984/2018 RGL, emette la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Lanzetta come da procura speciale Parte_1 alle liti a margine del ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Maria CP_1
Antonia Fatigato, come da procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato, pagamento spettanze retributive varie.
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della metà delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in € 4.628,50 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti Michele e Maria Antonia Fatigato, dichiaratisi antistatari. Compensa tra le parti il residuo mezzo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 18.2.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci) pagina 1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.10.2018 conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 CP_1 sentirla condannare - previo accertamento del lavoro subordinato intercorso - al pagamento di € 39.383,89, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, per differenze retributive ed indennità varie, giusta conteggio allegato al ricorso stesso.
La parte ricorrente esponeva di aver lavorato, svolgendo mansioni riconducibili al IV livello del CCNL per le aziende del commercio, alle dipendenze della resistente, dal 20.6.2014 al 29.2.2016, nei giorni e nelle ore indicati in ricorso, svolgendo mansioni di magazziniere addetto all'insieme delle operazioni di ricevimento e smistamento delle merci in arrivo e di preparazione per la consegna delle merci vendute, percependo €
800,00 mensili sino al mese di ottobre 2015 ed € 900,00 mensili dal mese di novembre 2015 e che nessun emolumento le era stato corrisposto a titolo di lavoro straordinario, mensilità supplementari, indennità per ferie non godute e t.f.r. Con Proseguiva sostenendo che, a seguito di sua richiesta dell'1.3.2016, l' aveva accertato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta, dal 20.6.2014 al 29.2.2016, come indicato nella nota del 26.2.2018 n. 0006095.
Parte convenuta si costituiva, contestando integralmente la domanda, con particolare riguardo alla natura subordinata del rapporto di lavoro. Eccepiva che il rapporto di parentela sussistente aveva indotto il padre della legale rappresentante della società, (zio del ricorrente e socio della , per mero CP_3 CP_1 spirito di liberalità, a fornire sostegno economico e morale al , il quale si era prestato a lavori Parte_1 del tutto occasionali e saltuari, senza essere vincolato a giorni o ad orari fissi di presenza in azienda e senza alcuna sottoposizione gerarchica.
Espletate le prove ammesse ed acquisiti gli atti e i documenti delle parti, all'esito dell'udienza del 18.2.2025, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda proposta risulta infondata e, pertanto, va rigettata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
2.1 L'azione presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, affermato da parte ricorrente e decisamente negato da parte resistente, che limita l'apporto del a sporadiche collaborazioni. Parte_1
Pertanto, il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
pagina 2 di 6 Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis , da ultimo, Cass., Sez. Lav., 28.9.2006 n.
21028).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n.
7966).
pagina 3 di 6 Il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove la ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche della resistente (che riconosce una certa attività svolta dal ricorrente, ma nei limiti su evidenziati), come avvenuto nel caso di specie, in ordine alla natura del rapporto, è sulla prima che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
2.2 Va inoltre rimarcato che “in tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque
l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass., Sez. L -Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021). Nel caso di specie,
l'indagine deve tener conto di tale profilo, poichè lo stesso ricorrente, in sede d'interrogatorio formale, ha dichiarato che sua madre - - e sono cugini. CP_4 CP_3
3. Per altro verso, “i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cass.,
Sez. L-Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024). In buona sostanza, il ricorrente pone a fondamento della propria pretesa anche le risultanze della nota del 26.2.2018, dalla quale, secondo la sua prospettazione, potrebbero evincersi elementi fattuali univoci nel provare il rapporto di lavoro subordinato.
3.1 A tal proposito, è bene evidenziare che la diffida accertativa (non prodotta in atti, ma verosimilmente sottesa alla nota depositata da ), disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n.124 del 2004, è l'atto, con Parte_1 attitudine a diventare titolo esecutivo entro un determinato termine dalla notifica, con cui l'organo ispettivo del Ministero del lavoro diffida un datore di lavoro a pagare a un lavoratore un credito accertato nel corso dell'attività di vigilanza. pagina 4 di 6 Peraltro, in una recente pronuncia (Ordinanza n. 23744/22), la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come la diffida accertativa, in quanto atto di natura amministrativa, allorché non sia opposta o sia confermata dal Comitato regionale, “è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo, ma non determina il passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto circa la fondatezza della pretesa fatta valere dal prestatore di lavoro, accertamento che può quindi sempre essere contestato in giudizio” (cfr. Corte appello Catanzaro sez. I, 18/07/2023, n.868).
4. Ciò posto, le conclusioni degli ispettori non hanno trovato riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie del processo, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'unico teste che ha avvalorato la tesi di è stato , il quale ha confermato le Parte_1 Testimone_1 mansioni espletate dal ricorrente, il periodo e l'orario di lavoro e l'assoggettamento di questi alle direttive di
. CP_3
Anche a non voler tener conto delle deposizioni dei testi , dipendente della ditta e di Tes_2 [...]
, portatore di un sicuro interesse contrapposto a quello del ricorrente, poiché padre della legale CP_3 rappresentante della società e socio di quest'ultima (le cui dichiarazioni hanno escluso un rapporto riconducibile al sinallagma contrattuale rivendicato), deve darsi atto che nemmeno le dichiarazioni dei testi e , rispettivamente termoidraulico ed ex dipendente della società Testimone_3 Testimone_4 resistente, hanno confermato le ragioni di . Parte_1
Detti testi hanno enucleato talune attività svolte dal predetto (“qualche volta che ho visto il ricorrente dallo zio, stava pitturando una cancellata esterna e io ero andato per ragioni di lavoro dalla ditta o incontrato tre o quattro CP_5 volte dallo zio, a dipingere. Altre volte l'ho visto che parlava con lo zio ma non so cosa altro facesse per la CP_3 ditta”- cfr. testimonianza;
“…Diciamo che…si prestava a svolgere qualche servizio, come spostare una pedana Tes_3
o cambiare una cinghia di una tapparella o togliere l'erbetta nel piazzale del capannone…cfr. testimonianza
[...]
), ma le relative risultanze, analizzate nel loro complesso, si presentano in sé insufficienti e Tes_4 inidonee a dimostrare lo stabile inserimento attoreo nell'organizzazione datoriale resistente, con un vincolo di subordinazione e sotto il potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
Nulla hanno saputo riferire sulla fruizione o meno delle ferie, dei permessi e, quindi, non si sono mostrati in grado di specificare le concrete modalità del lavoro, anche in termini di continuatività e di connotazione degli ordini che la parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto, se di tipo solo tecnico-operativo o anche di tipo gerarchico e disciplinare.
In conclusione, si delinea un quadro istruttorio complessivamente equivoco per affermare la sussistenza di un rapporto di subordinazione, con le implicazioni della gerarchia e della sottoposizione al potere disciplinare, emergendo invece lo svolgimento di un'attività (peraltro incontestata) svolta dal predetto in un ambito che va ritenuto coerente e compatibile con un'attività di collaborazione libera da entrambe le parti e del tutto occasionale.
A questo si aggiunga che, seppur in via incidentale e quindi con un accertamento inidoneo ad acquistare pagina 5 di 6 l'autorità di cosa giudicata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Parte_1 parte resistente è stata esclusa da questo Tribunale con la sentenza n. 4492/2021 del 15.12.2021 resa tra la e l' CP_1 CP_6
A quanto esposto consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
5. Il rapporto di parentela tra le parti rende opportuna la compensazione delle spese di lite in misura di un mezzo. Il restante mezzo segue la soccombenza del ricorrente (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, scaglione “infra” € 52.000,00, valori minimi).
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 6 di 6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Lilia Maria Ricucci all'esito dell'udienza del 18.2.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., nel giudizio n. 9984/2018 RGL, emette la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Lanzetta come da procura speciale Parte_1 alle liti a margine del ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Maria CP_1
Antonia Fatigato, come da procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato, pagamento spettanze retributive varie.
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della metà delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in € 4.628,50 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti Michele e Maria Antonia Fatigato, dichiaratisi antistatari. Compensa tra le parti il residuo mezzo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 18.2.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci) pagina 1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.10.2018 conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 CP_1 sentirla condannare - previo accertamento del lavoro subordinato intercorso - al pagamento di € 39.383,89, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, per differenze retributive ed indennità varie, giusta conteggio allegato al ricorso stesso.
La parte ricorrente esponeva di aver lavorato, svolgendo mansioni riconducibili al IV livello del CCNL per le aziende del commercio, alle dipendenze della resistente, dal 20.6.2014 al 29.2.2016, nei giorni e nelle ore indicati in ricorso, svolgendo mansioni di magazziniere addetto all'insieme delle operazioni di ricevimento e smistamento delle merci in arrivo e di preparazione per la consegna delle merci vendute, percependo €
800,00 mensili sino al mese di ottobre 2015 ed € 900,00 mensili dal mese di novembre 2015 e che nessun emolumento le era stato corrisposto a titolo di lavoro straordinario, mensilità supplementari, indennità per ferie non godute e t.f.r. Con Proseguiva sostenendo che, a seguito di sua richiesta dell'1.3.2016, l' aveva accertato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta, dal 20.6.2014 al 29.2.2016, come indicato nella nota del 26.2.2018 n. 0006095.
Parte convenuta si costituiva, contestando integralmente la domanda, con particolare riguardo alla natura subordinata del rapporto di lavoro. Eccepiva che il rapporto di parentela sussistente aveva indotto il padre della legale rappresentante della società, (zio del ricorrente e socio della , per mero CP_3 CP_1 spirito di liberalità, a fornire sostegno economico e morale al , il quale si era prestato a lavori Parte_1 del tutto occasionali e saltuari, senza essere vincolato a giorni o ad orari fissi di presenza in azienda e senza alcuna sottoposizione gerarchica.
Espletate le prove ammesse ed acquisiti gli atti e i documenti delle parti, all'esito dell'udienza del 18.2.2025, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda proposta risulta infondata e, pertanto, va rigettata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
2.1 L'azione presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, affermato da parte ricorrente e decisamente negato da parte resistente, che limita l'apporto del a sporadiche collaborazioni. Parte_1
Pertanto, il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
pagina 2 di 6 Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis , da ultimo, Cass., Sez. Lav., 28.9.2006 n.
21028).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n.
7966).
pagina 3 di 6 Il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove la ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche della resistente (che riconosce una certa attività svolta dal ricorrente, ma nei limiti su evidenziati), come avvenuto nel caso di specie, in ordine alla natura del rapporto, è sulla prima che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
2.2 Va inoltre rimarcato che “in tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque
l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass., Sez. L -Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021). Nel caso di specie,
l'indagine deve tener conto di tale profilo, poichè lo stesso ricorrente, in sede d'interrogatorio formale, ha dichiarato che sua madre - - e sono cugini. CP_4 CP_3
3. Per altro verso, “i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cass.,
Sez. L-Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024). In buona sostanza, il ricorrente pone a fondamento della propria pretesa anche le risultanze della nota del 26.2.2018, dalla quale, secondo la sua prospettazione, potrebbero evincersi elementi fattuali univoci nel provare il rapporto di lavoro subordinato.
3.1 A tal proposito, è bene evidenziare che la diffida accertativa (non prodotta in atti, ma verosimilmente sottesa alla nota depositata da ), disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n.124 del 2004, è l'atto, con Parte_1 attitudine a diventare titolo esecutivo entro un determinato termine dalla notifica, con cui l'organo ispettivo del Ministero del lavoro diffida un datore di lavoro a pagare a un lavoratore un credito accertato nel corso dell'attività di vigilanza. pagina 4 di 6 Peraltro, in una recente pronuncia (Ordinanza n. 23744/22), la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come la diffida accertativa, in quanto atto di natura amministrativa, allorché non sia opposta o sia confermata dal Comitato regionale, “è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo, ma non determina il passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto circa la fondatezza della pretesa fatta valere dal prestatore di lavoro, accertamento che può quindi sempre essere contestato in giudizio” (cfr. Corte appello Catanzaro sez. I, 18/07/2023, n.868).
4. Ciò posto, le conclusioni degli ispettori non hanno trovato riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie del processo, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'unico teste che ha avvalorato la tesi di è stato , il quale ha confermato le Parte_1 Testimone_1 mansioni espletate dal ricorrente, il periodo e l'orario di lavoro e l'assoggettamento di questi alle direttive di
. CP_3
Anche a non voler tener conto delle deposizioni dei testi , dipendente della ditta e di Tes_2 [...]
, portatore di un sicuro interesse contrapposto a quello del ricorrente, poiché padre della legale CP_3 rappresentante della società e socio di quest'ultima (le cui dichiarazioni hanno escluso un rapporto riconducibile al sinallagma contrattuale rivendicato), deve darsi atto che nemmeno le dichiarazioni dei testi e , rispettivamente termoidraulico ed ex dipendente della società Testimone_3 Testimone_4 resistente, hanno confermato le ragioni di . Parte_1
Detti testi hanno enucleato talune attività svolte dal predetto (“qualche volta che ho visto il ricorrente dallo zio, stava pitturando una cancellata esterna e io ero andato per ragioni di lavoro dalla ditta o incontrato tre o quattro CP_5 volte dallo zio, a dipingere. Altre volte l'ho visto che parlava con lo zio ma non so cosa altro facesse per la CP_3 ditta”- cfr. testimonianza;
“…Diciamo che…si prestava a svolgere qualche servizio, come spostare una pedana Tes_3
o cambiare una cinghia di una tapparella o togliere l'erbetta nel piazzale del capannone…cfr. testimonianza
[...]
), ma le relative risultanze, analizzate nel loro complesso, si presentano in sé insufficienti e Tes_4 inidonee a dimostrare lo stabile inserimento attoreo nell'organizzazione datoriale resistente, con un vincolo di subordinazione e sotto il potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
Nulla hanno saputo riferire sulla fruizione o meno delle ferie, dei permessi e, quindi, non si sono mostrati in grado di specificare le concrete modalità del lavoro, anche in termini di continuatività e di connotazione degli ordini che la parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto, se di tipo solo tecnico-operativo o anche di tipo gerarchico e disciplinare.
In conclusione, si delinea un quadro istruttorio complessivamente equivoco per affermare la sussistenza di un rapporto di subordinazione, con le implicazioni della gerarchia e della sottoposizione al potere disciplinare, emergendo invece lo svolgimento di un'attività (peraltro incontestata) svolta dal predetto in un ambito che va ritenuto coerente e compatibile con un'attività di collaborazione libera da entrambe le parti e del tutto occasionale.
A questo si aggiunga che, seppur in via incidentale e quindi con un accertamento inidoneo ad acquistare pagina 5 di 6 l'autorità di cosa giudicata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Parte_1 parte resistente è stata esclusa da questo Tribunale con la sentenza n. 4492/2021 del 15.12.2021 resa tra la e l' CP_1 CP_6
A quanto esposto consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
5. Il rapporto di parentela tra le parti rende opportuna la compensazione delle spese di lite in misura di un mezzo. Il restante mezzo segue la soccombenza del ricorrente (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, scaglione “infra” € 52.000,00, valori minimi).
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 6 di 6