Art. 33. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All' articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « sono depositati in cancelleria » sono sostituite dalle seguenti: « sono depositati nel fascicolo informatico »; b) al comma 2:
1) le parole: « ; in mancanza, alla redazione provvede il curatore » sono soppresse;
2) le parole: « inoltre apporta » sono sostituite dalle seguenti: « puo' apportare »; 2. All' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « viene assegnato il domicilio digitale e » sono soppresse. Note all'art. 33:
- Si riportano gli articoli 198 e 199 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 198 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio). - 1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico.
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 2490 del codice civile .»
«Art. 199 (Fascicolo della procedura). - 1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.».
a) al comma 1, le parole: « sono depositati in cancelleria » sono sostituite dalle seguenti: « sono depositati nel fascicolo informatico »; b) al comma 2:
1) le parole: « ; in mancanza, alla redazione provvede il curatore » sono soppresse;
2) le parole: « inoltre apporta » sono sostituite dalle seguenti: « puo' apportare »; 2. All' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « viene assegnato il domicilio digitale e » sono soppresse. Note all'art. 33:
- Si riportano gli articoli 198 e 199 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 198 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio). - 1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico.
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 2490 del codice civile .»
«Art. 199 (Fascicolo della procedura). - 1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.».