Art. 33.
I Consigli dell'Ordine provvederanno con regolamenti interni all'esercizio delle attribuzioni di cui si trovano investiti, ai pareri legislativi domandati dal Governo, alle pubbliche conferenze di giovani avvocati, alla formazione di biblioteche giuridiche, ed a tutto quello che possa elevare la dignita' e la coltura dell'Ordine stesso.
I Consigli dell'Ordine provvederanno con regolamenti interni all'esercizio delle attribuzioni di cui si trovano investiti, ai pareri legislativi domandati dal Governo, alle pubbliche conferenze di giovani avvocati, alla formazione di biblioteche giuridiche, ed a tutto quello che possa elevare la dignita' e la coltura dell'Ordine stesso.