Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03088/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3088 del 2025, proposto da
MI NT MA NG Thewarapperuma, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Napoli del 21/05/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/101348 rilasciato in data 02/08/2022, notificato al domicilio digitale eletto in data 21/05/2025 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa NG AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Caserta ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore in data 01/05/2023.
Il ricorrente espone che: - giungeva in Italia in data 05/05/2023, con visto d’ingresso per lavoro subordinato n. 040681125 con validità dal 30/04/2023 al 13/05/2023 (, a seguito di nulla osta n. di protocollo PNA/L/Q/2023/101348 rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 02/08/2022 ; stante l’irreperibilità del datore di lavoro, il ricorrente provvedeva ad effettuare la prescritta comunicazione di presenza con pec inviata alla Prefettura di Roma in data 11/10/2023 e chiedere, quindi, un appuntamento ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione; all’odierno ricorrente veniva comunicato in data 15/04/2025 (all. nr. 6) l’avviso di avvio del procedimento di revoca del nulla osta (all. nr. 5), stante il parere negativo espresso dall’Ispettorato del Lavoro sportello di Napoli, in quanto: “Alla CCIAA risulta attivato un codice ateco non previsto dalla normativa per l’assunzione di lavoratori subordinati e pertanto si esprime parere negativo”; egli con memoria ex artt. 7 e 10 Bis L. nr. 241/90 del 16/04/2025 rappresentava alla resistente amministrazione di essersi stabilito a Roma con regolare cessione di fabbricato del 23/10/2023, ove era stato medio tempore assunto “ Pizzeria San Marco di Durante Gennaro” dapprima con contratto a progetto dell’11/03/2024 (all. nr. 17) e poi con contratto di apprendistato del 12/09/2024 (all. nr. 18), presso cui è tuttora impiegato; in data 21 maggio 2025, la resistente amministrazione notificava il provvedimento oggetto del presente ricorso.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata revoca del nulla osta per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 ed art. 42, comma 2, della Lege nr. 73/22; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 9 e 31 del D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione del Testo Unico per l’Immigrazione); violazione delle Circolari del Ministero dell’Interno nr. 3865 del 18/06/2010 e nr. 3827 del 20/08/2007 in relazione agli artt. 8 della CEDU ex artt. 2 e 117 Cost.; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento; illogicità manifesta; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1680 del 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
Va, infine, disposta la ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Alessandro Ferrara, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN SC, Presidente
NG AN, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG AN | IN SC |
IL SEGRETARIO