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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17163 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 13669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 corrente in Roma, alla Via Giambattista Ramusio n. 12 (P. IVA , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tiburtina n. 352, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sellaro, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso monitorio proposto innanzi al Giudice di Pace.
Appellante
E
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Emanuele Gianturco n. 6,
[...] presso lo studio dell'Avv. Daniela La Gamma, che, con l'Avv. Paola Marchi, lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 17229/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma il 22 settembre 2022.
CONCLUSIONI.
1 per l'appellante: “Voglia il Tribunale, in via principale, in integrale riforma della Sentenza n. 17229/2022 oggetto di appello, confermare il Decreto Ingiuntivo
n. 48681/2021, anche quanto alla statuizione sulle spese della fase monitoria, condannando alla restituzione delle somme liquidate con la CP_1 sentenza appellata nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, accertare e dichiarare che, a seguito del recesso di CP_1 dal contratto dedotto in lite, in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale, oltre all'importo di euro 3.000,00 già ricevuto, vanta ancora un credito del complessivo ammontare di euro 2.216,31, IVA inclusa, o del diverso, maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
per l'effetto, condannare a corrispondere a , nella qualità, la somma di euro CP_1 Parte_1
2.196,43, IVA inclusa, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia per i seguenti titoli: i) euro 1.759,75 + IVA al 10% per valutazione totale CME
(come da CTU); ii) euro 1.011,80 + IVA al 10% per interventi specialistici (cfr. doc. 10 del fascicolo del primo grado); iii) euro 1.770,65 + IVA al 10% per preparazione cantiere (cfr. doc. 10 del fascicolo del primo grado); iv) euro 200,01 per oneri di discarica (cfr. doc. 10 del fascicolo del primo grado), e così per un totale di euro 5.196,43, da cui andranno detratti euro 3.000,00 già corrisposti.
Condannare, inoltre, alla rifusione delle spese del procedimento CP_1 monitorio oltre che di entrambi i gradi del giudizio a cognizione piena nonché alla restituzione delle somme liquidate con la sentenza impugnata. In via ulteriormente subordinata, condannare alla restituzione, in favore di CP_1 Pt_1
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, della
[...] complessiva somma di euro 200,01, IVA inclusa, per oneri di discarica la cui debenza non è mai stata contestata dall'appellato”; per l'appellato: “Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare integralmente l'appello proposto da in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge “
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, chiedeva al Giudice di Pace di Roma di ingiungere, a il pagamento della complessiva somma di euro CP_1
3.360,00, oltre interessi con decorrenza dalla data della domanda e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che
➢ nel febbraio 2020 aveva predisposto ed inviato a CP_1 un preventivo per i lavori di manutenzione straordinaria non strutturali che il intendeva realizzare presso l'immobile di proprietà; CP_2
➢ il cennato preventivo, che prevedeva un corrispettivo pari e complessivi euro 33.000,00 oltre IVA per tutte le opere da realizzare, era stato accettato da CP_1
➢ contestualmente alla conclusione del contratto di appalto, l'Ing.
era stato nominato direttore dei lavori con funzioni Controparte_3 di alta sorveglianza del cantiere;
➢ l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto – differita in ragione della pandemia - aveva avuto inizio il 18 maggio 2020;
➢ il 22 maggio 2020 EG aveva emesso due fatture, per il complessivo ammontare di euro 3.000,00, che aveva CP_1 regolarmente pagato;
➢ tuttavia, alla medesima data del 22 maggio 2020 il committente, senza alcuna giustificazione, aveva esercitato il recesso dal contratto provvedendo successivamente a formalizzare detto recesso con comunicazione inviata a mezzo pec;
➢ il 27 maggio 2020 EG aveva emesso una ulteriore fattura del complessivo importo di euro 3.360,00 per tutte le lavorazioni eseguite fino alla data del recesso;
3 ➢ senonché nonostante le reiterate diffide, non CP_1 aveva inteso provvedere al pagamento dell'ulteriore importo di sua spettanza.
In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace adito emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 2928/2021 depositato il 25 febbraio 2021 e notificato all'ingiunto il
23 aprile 202.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponeva opposizione con atto notificato in data 1 giugno 2021. CP_1
L'opponente contestava il credito azionato in sede monitoria deducendo che
➢ a seguito del suo recesso dal contratto era stato concordato che avrebbe provveduto a riconsegnargli le chiavi Parte_1 dell'immobile e “l'area di cantiere” ed EG, dal canto proprio, avrebbe corrisposto all'appaltatore l'importo corrispondente al valore delle opere realizzate fino al recesso, come rilevate in sede di sopralluogo in contraddittorio e con l'intervento del Direttore dei lavori;
➢ in particolare, era stato concordato che, effettuati i rilievi e le misurazioni in loco, il corrispettivo dovuto sarebbe stato quantificato dal
Direttore dei lavori con valutazione a misura e facendo applicazione del prezziario della Regione Lazio 2012;
➢ senonché l'Ing. , nel quantificare il dovuto in Controparte_3 favore dell'appaltatore, non si era attenuto ai cennati accordi dacché, redatto il computo metrico – estimativo in base al prezziario regionale, aveva, poi, aggiunto i costi per manodopera comune e specializzata, ancorché gli stessi fossero già ricompresi nelle voci del prezziario di riferimento;
➢ in realtà, come accertato anche da un Professionista di sua fiducia,
l'importo effettivamente dovuto a nella qualità, per le Parte_1 lavorazioni in concreto eseguite fino alla data del suo recesso dal contratto, ammontava a complessivi euro 2.060,72, IVA inclusa, di cui euro 1.637,38 oltre IVA, come da computo metrico – estimativo a firma del Direttore dei lavori, ed euro 200,01 per lo smaltimento dei rifiuti.
4 Su tali premesse concludeva chiedendo la revoca del Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 2928/2021 e l'integrale rigetto della domanda proposta con il ricorso monitorio per insussistenza del credito ivi azionato;
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di nella qualità, alla Parte_1 restituzione, in suo favore, della somma di euro 939,28 o del diverso importo accertato come indebito anche a seguito di C.T.U., oltre interessi con decorrenza dal 10 giugno 2020.
A tale ultimo proposito deduceva che, come ammesso anche dall'opposto, prima del recesso dal contratto EG aveva già versato all'appaltatore il complessivo importo di euro 3.000,00 e, dunque, una somma anche superiore rispetto a quella dovuta tenendo conto delle lavorazioni effettivamente eseguite fino alla data di riconsegna dell'immobile.
All'esito della notifica dell'atto di citazione, nel giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma si costituiva in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, il quale contestava integralmente le avverse deduzioni e domande.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata una C.T.U., il Giudice di
Pace di Roma, con Sentenza n. 17229/2022, depositata il 22 settembre 2022, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il Decreto Ingiuntivo n.
2928/2021; indi, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'opponente in via riconvenzionale, condannava , nella qualità, alla restituzione, Parte_1 in favore di della somma di euro 853,00, oltre interessi al tasso CP_1 legale e con decorrenza dal 22 maggio 2020; infine, condannava , Parte_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, alla rifusione delle spese processuali ed al pagamento del compenso liquidato in favore del C.T.U..
Avverso la suindicata Sentenza n. 17229/2022 ha proposto appello Pt_1
, con atto notificato il 23 febbraio 2023.
[...]
L'appellante, in primo luogo, ha lamentato che il Giudice di Pace di Roma non aveva adeguatamente valutato gli elementi di prova offerti a conforto del credito azionato in sede monitoria essendosi ingiustificatamente discostato dalle valutazioni effettuate dal Direttore dei lavori su incarico di entrambe le parti;
ha
5 lamentato, inoltre, che il Giudice di prime cure, in patente violazione degli artt.
112, 115 e 116 c.p.c., non aveva riconosciuto come dovuto l'importo di euro
200,01 per oneri di discarica sebbene la debenza di tale somma non fosse stata mai contestata dall'opponente; ha rassegnato, dunque, le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di appello si è costituito il CP_1 quale ha contestato i motivi di gravame di parte avversa rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di prime cure, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
********************************
Ritiene questo Giudice che le censure formulate da , in qualità Parte_1 di titolare dell'omonima impresa individuale, avverso la Sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 17229/2022, siano in massima parte infondate.
Invero, risulta dalla documentazione prodotta ed è, comunque, incontestato tra le parti che prima della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa l'odierno appellante aveva già ricevuto, da pagamenti per CP_1 complessivi euro 3.000,00.
Risulta, poi, dagli atti che dopo il recesso di dal cennato CP_1 contratto di appalto, le parti concordavano che il committente avrebbe versato all'appaltatore, esclusivamente, l'importo corrispondente al valore delle opere già eseguite fino alla data di “scioglimento” del vincolo contrattuale – come risultanti dai rilievi effettuati in contraddittorio – da calcolare a misura e facendo applicazione del Prezziario della Regione Lazio 2012.
Risulta, ancora, dagli atti che l'Ing. , Direttore dei Lavori Controparte_3 incaricato di quantificare il dovuto in favore dell'appaltatore per le opere realizzate fino alla data di recesso del committente dal contratto, effettuava i
6 propri conteggi discostandosi dalle indicazioni fornitegli dalle parti e di fatto duplicando il dovuto per la manodopera;
infatti, all'importo risultante dal computo metrico – estimativo, redatto facendo applicazione delle voci e previsioni del prezziario regionale, il predetto Ing. Controparte_3 aggiungeva anche i costi per la manodopera – comune e specializzata – risultanti da due separati prospetti di calcolo (uno dei quali riferito ad interventi specialistici esterni) senza considerare che le voci del prezziario regionale già comprendono anche il costo della manodopera.
Ben a ragione, dunque, il Giudice di prime cure, a fronte delle contestazioni formulate da disponeva procedersi all'espletamento di C.T.U. e, CP_1 con la citata Sentenza n. 17229/2022, faceva proprie le condivisibili conclusioni rassegnate dal Consulente d'Ufficio in ordine al valore complessivo delle opere realizzate da nella qualità, fino alla data di risoluzione del Parte_1 contratto di appalto dedotto in lite (già comprensive dei costi di manodopera).
Risulta, invece, fondata la censura proposta dall'appellante in via del tutto gradata, afferente il mancato computo, tra quanto di sua spettanza, della complessiva somma di euro 200,01, quale esborso sostenuto per il trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti risultanti dalle demolizioni eseguite presso l'immobile di proprietà dell'odierno appellato.
Ed infatti, l'esborso in questione risulta essere stato adeguatamente documentato da , nella qualità, già nel giudizio di prime cure, onde Parte_1 non può dubitarsi del diritto dello al rimborso del cennato costo;
d'altro Pt_2 canto, è certo significativa la circostanza che lo stesso non abbia CP_1 mai contestato – e, anzi, abbia sostanzialmente ammesso – che all'appaltatore odierno appellante spettava anche la suindicata somma di euro 200,01.
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento dell'appello, va rideterminato in euro 652,99, oltre interessi, l'importo dovuto in restituzione da , Parte_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, in favore di CP_1
.
[...]
Ed invece, rigettati tutti gli altri motivi di appello, la Sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 17229/2022 va confermata nelle restanti statuizioni, in esse
7 compresa anche quella di condanna di nella qualità – rimasto Parte_1 comunque soccombente nel giudizio di primo grado – alla rifusione delle spese processuali.
Ritiene, infine, questo Giudice che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio, posto che
è stato accolto uno solo dei motivi di impugnazione, mentre sono risultate infondate tutte le ulteriori contestazioni e censure avanzate da , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL
CO, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N.
13669/2023 R.G., così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in euro 652,99, oltre interessi, l'importo dovuto in restituzione da in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, in favore di CP_1
.
[...]
- Conferma, nel resto, la Sentenza n. 17229/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Roma il 22 settembre 2022.
- Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso, in Roma, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
CL CO
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