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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6159 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di AN, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.) nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Lentini n. 371/2023 depositata il
28.6.2023, promosso da: con sede in Milano, via Domenichino 5, codice fiscale , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore dott. , giusta procura speciale del 21.4.2023 rilasciata Controparte_2
a rogito del notaio (rep. 28460, racc. 12421), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, giusta procura in atti;
appellante contro
con sede in Carlentini (SR), Controparte_3 via dello Stadio 32, codice fiscale , in persona del dirigente scolastico pro P.IVA_2 tempore;
, con sede in Roma, viale di Controparte_4
Trastevere 76/A, codice fiscale , in persona del ministro pro tempore;
P.IVA_3 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AN;
appellati
********
All'udienza del 8.9.2025 l'appellante ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di appello notificato il 29.1.2024, ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
371/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lentini in data 28.6.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 2.019,44 di cui alla fattura n.
112099 del 26.11.2015, emessa da NI Consortile a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell' , oltre interessi Controparte_3 moratori ed anatocistici determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del decreto 231/2002
(come novellato dal d. lgs. n. 192/2012) ed euro 40,00 a titolo di indennizzo per ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in recepimento della normativa comunitaria
(direttiva 2011/7/EU) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto.
L'appellante ha affidato il gravame a due distinti motivi, deducendo: 1) l'erroneo accertamento, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'avvenuto pagamento della fattura n. 112099 del 26.11.2015 e, in ogni caso, dell'efficacia liberatoria di tale pagamento nei confronti di 2) l'erroneità della statuizione sulle spese di lite. Ha chiesto, Controparte_1 pertanto, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda attorea ovvero, in subordine, della somma ritenuta dovuta, con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 4.6.2024 si sono costituiti in giudizio il
[...]
e l' - il quale ha Controparte_4 Controparte_3 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva - contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Nel corso del giudizio è stato acquisito il fascicolo di primo grado e, all'udienza del 8.9.2025, il giudice istruttore ha invitato le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni, ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, con il primo motivo di appello ha censurato il Controparte_1 provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di primo grado, in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., ha ritenuto che la fattura n. 112099 del 26.11.2015 sia stata pagata sulla scorta della mera emissione del mandato di pagamento (doc. 2 – fascicolo di primo grado), evidenziando altresì come tale pagamento, in ogni caso, non avesse efficacia liberatoria nei confronti della cessionaria in quanto successivo alla notifica della cessione Controparte_1 del credito.
Il motivo di appello è fondato. 2 La doglianza si articola in due distinti profili: a) la prova del pagamento;
b) l'efficacia liberatoria del pagamento nei confronti del cedente.
a) In merito al primo profilo, si osserva che nella qualità di cessionaria del credito CP_1 vantato da NI Società Consortile, ha chiesto il pagamento della somma di euro 2.019,44, oltre interessi, di cui alla fattura n. 112099 del 26.11.2015 (cfr. atto di citazione relativo al giudizio di primo grado).
Le amministrazioni convenute, costituendosi ritualmente in giudizio, hanno eccepito (tra l'altro) l'avvenuto pagamento della fattura in esame, producendo il mandato di pagamento n.
317 del 18.12.2015 in favore di NI Società Consortile a seguito della presentazione della fattura elettronica che recava come prestatore del servizio la società NI ma come beneficiaria del pagamento Parte_1
Il giudice di pace, basandosi sull'eccezione formulata dalle amministrazioni e sulla documentazione da esse prodotta (mandato di pagamento), ha ritenuto assolto l'onere probatorio del fatto estintivo e ha rigettato la domanda di adempimento proposta dalla cessionaria.
La motivazione adottata dal primo giudice, tuttavia, non è condivisibile.
In primo luogo, si osserva che l'eccezione di pagamento non costituisce un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa, sicché il giudice deve tenere conto dei fatti posti a sostegno dell'eccezione anche in assenza di un'espressa richiesta (Cass. 17598/2017). Ne consegue che, anche in mancanza di un'espressa presa di posizione da parte di nelle note difensive CP_1 ex art. 320 c.p.c. in ordine all'efficacia solutoria del pagamento, spettava al giudice accertare se la documentazione prodotta dalle amministrazioni fosse idonea a dare la prova dell'avvenuto pagamento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il mandato di pagamento non costituisca di per sé prova dell'avvenuto adempimento, essendo necessaria la prova dell'ordine di pagamento o la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento
(in questi termini Cass., ord. n. 15504 del 16.5.2022 secondo cui “in tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del r.d. 23/05/1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del d.p.r. 20/04/1994 n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a 3 rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete
l'incombente ai sensi del comma quinto dell'art. 651 del r.d. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente”; si veda anche Cass., sent. n. 29776 del 29.12.2020).
Pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l'inidoneità del mandato di pagamento a fornire la prova del pagamento, essendo tardivo ed inammissibile ex art. 345
c.p.c. il deposito dell'ordinativo n. 317 da parte dell'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria e cassa dell'ente I.C.S. “Carlo V”, che reca l'indicazione della causale (“spese pulizia novembre 2015 fatt n 112099 del 26.11.2015”), e della modalità di pagamento tramite bonifico nei confronti del beneficiario “NI-società consortile” (doc. 2 – comparsa di costituzione in appello).
b) Con riguardo al secondo profilo, è condivisibile quanto sostenuto da parte appellante secondo cui il pagamento effettuato dalle amministrazioni non avrebbe efficacia liberatoria.
L'odierna appellante, già nel giudizio di primo grado, aveva depositato la prova della cessione del credito da NI a resa opponibile al debitore a seguito della notifica a mezzo CP_1 pec dell'atto di cessione del 4.12.2015 (doc. 4 fascicolo primo grado).
Il pagamento del 18.12.2015, in quanto eseguito in favore di NI (cfr. mandato di pagamento), non ha dunque efficacia liberatoria ex art. 1260 c.c., essendo successivo alla notifica della cessione.
Sul punto va precisato come sia stata la stessa amministrazione, nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, ad ammettere di avere effettuato il pagamento in favore di NI ancorché la fattura recasse come beneficiaria del pagamento Parte_1 affermando che sarebbe stato impossibile nel sistema di interscambio con l'istituto cassiere pagare ad un iban diverso. L'affermazione non appare convincente e comunque non è dimostrata. Per quel che rileva, da essa si desume l'ulteriore prova della consapevolezza in capo all'amministrazione di effettuare il pagamento in favore di un soggetto non più titolare del credito.
Per quanto sopra, il motivo di appello va accolto.
Venendo alla domanda condannatoria proposta da occorre a questo punto CP_1 soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico sollevata
(sin dal giudizio di primo grado) dalle amministrazioni convenute. 4 Ritiene il decidente di conformarsi al recente orientamento adottato dalla Corte di appello di
AN (sentenze nn. 169/2025, 170/2025 e 171/2025), che ha escluso la sussistenza della legittimazione passiva degli istituti scolastici.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la legge
n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali
(comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze
e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua non può pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni.” (Cass. n. 19956/2020)
In applicazione del superiore principio di diritto, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato - art. 12, comma 6), si è verificata una successione automatica degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni, verso i terzi creditori, di pagamento delle spese necessarie alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici” nonché delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua
e del gas, per il riscaldamento”, a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti – nei confronti dei fornitori – del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali.
La sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) non può essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento 5 delle istituzioni scolastiche. Ed invero, come osservato dalla Corte di appello di AN, “tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento
(anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi”. Pertanto, trattasi di un procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento), senza che ciò valga a trasferire agli istituti scolastici la titolarità
(o la contitolarità) passiva delle medesime obbligazioni.
Nel caso di specie, le somme richieste per il pagamento delle spese di pulizia dell'istituto scolastico comprensivo V rientrano nella “manutenzione ordinaria” degli edifici CP_3 scolastici (ai sensi dell'art. 3 legge 23/1996) e, pertanto, sono di competenza del comune.
Per le ragioni sopra esposte, difetta la legittimazione passiva sia dell'istituto scolastico sia del
. Controparte_4
La domanda condannatoria proposta da va, pertanto, rigettata e la sentenza CP_1 impugnata va confermata, sia pure per motivi di diritto diversi da quelli posti a fondamento della motivazione.
3. Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione impugnata in CP_1 relazione al capo condannatorio sulle spese del giudizio di primo grado.
Il motivo di appello va accolto.
Sebbene l'istituto scolastico avesse sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, analoga eccezione non era stata sollevata dal . CP_4
Peraltro, il Tribunale di AN, con riferimento alla legittimazione degli istituti scolastici, si è solo di recente uniformato al diverso orientamento della Corte di appello. Risultano pertanto i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., rappresentati dal mutamento di giurisprudenza e dalla novità della questione, che giustificano la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1320/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: 6 accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 371/2023 Controparte_1 emessa in data 28.6.2023 dal Giudice di Pace di Lentini e, per l'effetto, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in AN, il 22 dicembre 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di AN, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.) nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Lentini n. 371/2023 depositata il
28.6.2023, promosso da: con sede in Milano, via Domenichino 5, codice fiscale , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore dott. , giusta procura speciale del 21.4.2023 rilasciata Controparte_2
a rogito del notaio (rep. 28460, racc. 12421), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, giusta procura in atti;
appellante contro
con sede in Carlentini (SR), Controparte_3 via dello Stadio 32, codice fiscale , in persona del dirigente scolastico pro P.IVA_2 tempore;
, con sede in Roma, viale di Controparte_4
Trastevere 76/A, codice fiscale , in persona del ministro pro tempore;
P.IVA_3 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AN;
appellati
********
All'udienza del 8.9.2025 l'appellante ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di appello notificato il 29.1.2024, ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
371/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lentini in data 28.6.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 2.019,44 di cui alla fattura n.
112099 del 26.11.2015, emessa da NI Consortile a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell' , oltre interessi Controparte_3 moratori ed anatocistici determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del decreto 231/2002
(come novellato dal d. lgs. n. 192/2012) ed euro 40,00 a titolo di indennizzo per ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in recepimento della normativa comunitaria
(direttiva 2011/7/EU) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto.
L'appellante ha affidato il gravame a due distinti motivi, deducendo: 1) l'erroneo accertamento, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'avvenuto pagamento della fattura n. 112099 del 26.11.2015 e, in ogni caso, dell'efficacia liberatoria di tale pagamento nei confronti di 2) l'erroneità della statuizione sulle spese di lite. Ha chiesto, Controparte_1 pertanto, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda attorea ovvero, in subordine, della somma ritenuta dovuta, con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 4.6.2024 si sono costituiti in giudizio il
[...]
e l' - il quale ha Controparte_4 Controparte_3 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva - contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Nel corso del giudizio è stato acquisito il fascicolo di primo grado e, all'udienza del 8.9.2025, il giudice istruttore ha invitato le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni, ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, con il primo motivo di appello ha censurato il Controparte_1 provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di primo grado, in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., ha ritenuto che la fattura n. 112099 del 26.11.2015 sia stata pagata sulla scorta della mera emissione del mandato di pagamento (doc. 2 – fascicolo di primo grado), evidenziando altresì come tale pagamento, in ogni caso, non avesse efficacia liberatoria nei confronti della cessionaria in quanto successivo alla notifica della cessione Controparte_1 del credito.
Il motivo di appello è fondato. 2 La doglianza si articola in due distinti profili: a) la prova del pagamento;
b) l'efficacia liberatoria del pagamento nei confronti del cedente.
a) In merito al primo profilo, si osserva che nella qualità di cessionaria del credito CP_1 vantato da NI Società Consortile, ha chiesto il pagamento della somma di euro 2.019,44, oltre interessi, di cui alla fattura n. 112099 del 26.11.2015 (cfr. atto di citazione relativo al giudizio di primo grado).
Le amministrazioni convenute, costituendosi ritualmente in giudizio, hanno eccepito (tra l'altro) l'avvenuto pagamento della fattura in esame, producendo il mandato di pagamento n.
317 del 18.12.2015 in favore di NI Società Consortile a seguito della presentazione della fattura elettronica che recava come prestatore del servizio la società NI ma come beneficiaria del pagamento Parte_1
Il giudice di pace, basandosi sull'eccezione formulata dalle amministrazioni e sulla documentazione da esse prodotta (mandato di pagamento), ha ritenuto assolto l'onere probatorio del fatto estintivo e ha rigettato la domanda di adempimento proposta dalla cessionaria.
La motivazione adottata dal primo giudice, tuttavia, non è condivisibile.
In primo luogo, si osserva che l'eccezione di pagamento non costituisce un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa, sicché il giudice deve tenere conto dei fatti posti a sostegno dell'eccezione anche in assenza di un'espressa richiesta (Cass. 17598/2017). Ne consegue che, anche in mancanza di un'espressa presa di posizione da parte di nelle note difensive CP_1 ex art. 320 c.p.c. in ordine all'efficacia solutoria del pagamento, spettava al giudice accertare se la documentazione prodotta dalle amministrazioni fosse idonea a dare la prova dell'avvenuto pagamento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il mandato di pagamento non costituisca di per sé prova dell'avvenuto adempimento, essendo necessaria la prova dell'ordine di pagamento o la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento
(in questi termini Cass., ord. n. 15504 del 16.5.2022 secondo cui “in tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del r.d. 23/05/1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del d.p.r. 20/04/1994 n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a 3 rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete
l'incombente ai sensi del comma quinto dell'art. 651 del r.d. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente”; si veda anche Cass., sent. n. 29776 del 29.12.2020).
Pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l'inidoneità del mandato di pagamento a fornire la prova del pagamento, essendo tardivo ed inammissibile ex art. 345
c.p.c. il deposito dell'ordinativo n. 317 da parte dell'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria e cassa dell'ente I.C.S. “Carlo V”, che reca l'indicazione della causale (“spese pulizia novembre 2015 fatt n 112099 del 26.11.2015”), e della modalità di pagamento tramite bonifico nei confronti del beneficiario “NI-società consortile” (doc. 2 – comparsa di costituzione in appello).
b) Con riguardo al secondo profilo, è condivisibile quanto sostenuto da parte appellante secondo cui il pagamento effettuato dalle amministrazioni non avrebbe efficacia liberatoria.
L'odierna appellante, già nel giudizio di primo grado, aveva depositato la prova della cessione del credito da NI a resa opponibile al debitore a seguito della notifica a mezzo CP_1 pec dell'atto di cessione del 4.12.2015 (doc. 4 fascicolo primo grado).
Il pagamento del 18.12.2015, in quanto eseguito in favore di NI (cfr. mandato di pagamento), non ha dunque efficacia liberatoria ex art. 1260 c.c., essendo successivo alla notifica della cessione.
Sul punto va precisato come sia stata la stessa amministrazione, nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, ad ammettere di avere effettuato il pagamento in favore di NI ancorché la fattura recasse come beneficiaria del pagamento Parte_1 affermando che sarebbe stato impossibile nel sistema di interscambio con l'istituto cassiere pagare ad un iban diverso. L'affermazione non appare convincente e comunque non è dimostrata. Per quel che rileva, da essa si desume l'ulteriore prova della consapevolezza in capo all'amministrazione di effettuare il pagamento in favore di un soggetto non più titolare del credito.
Per quanto sopra, il motivo di appello va accolto.
Venendo alla domanda condannatoria proposta da occorre a questo punto CP_1 soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico sollevata
(sin dal giudizio di primo grado) dalle amministrazioni convenute. 4 Ritiene il decidente di conformarsi al recente orientamento adottato dalla Corte di appello di
AN (sentenze nn. 169/2025, 170/2025 e 171/2025), che ha escluso la sussistenza della legittimazione passiva degli istituti scolastici.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la legge
n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali
(comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze
e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua non può pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni.” (Cass. n. 19956/2020)
In applicazione del superiore principio di diritto, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato - art. 12, comma 6), si è verificata una successione automatica degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni, verso i terzi creditori, di pagamento delle spese necessarie alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici” nonché delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua
e del gas, per il riscaldamento”, a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti – nei confronti dei fornitori – del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali.
La sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) non può essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento 5 delle istituzioni scolastiche. Ed invero, come osservato dalla Corte di appello di AN, “tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento
(anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi”. Pertanto, trattasi di un procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento), senza che ciò valga a trasferire agli istituti scolastici la titolarità
(o la contitolarità) passiva delle medesime obbligazioni.
Nel caso di specie, le somme richieste per il pagamento delle spese di pulizia dell'istituto scolastico comprensivo V rientrano nella “manutenzione ordinaria” degli edifici CP_3 scolastici (ai sensi dell'art. 3 legge 23/1996) e, pertanto, sono di competenza del comune.
Per le ragioni sopra esposte, difetta la legittimazione passiva sia dell'istituto scolastico sia del
. Controparte_4
La domanda condannatoria proposta da va, pertanto, rigettata e la sentenza CP_1 impugnata va confermata, sia pure per motivi di diritto diversi da quelli posti a fondamento della motivazione.
3. Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione impugnata in CP_1 relazione al capo condannatorio sulle spese del giudizio di primo grado.
Il motivo di appello va accolto.
Sebbene l'istituto scolastico avesse sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, analoga eccezione non era stata sollevata dal . CP_4
Peraltro, il Tribunale di AN, con riferimento alla legittimazione degli istituti scolastici, si è solo di recente uniformato al diverso orientamento della Corte di appello. Risultano pertanto i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., rappresentati dal mutamento di giurisprudenza e dalla novità della questione, che giustificano la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1320/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: 6 accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 371/2023 Controparte_1 emessa in data 28.6.2023 dal Giudice di Pace di Lentini e, per l'effetto, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in AN, il 22 dicembre 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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