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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37813 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ED CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette,4&gatite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 37813 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2025 Letta la requisitoria del dott. Cinzia Parasporo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di LO UT, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenze specificamente in essa indicate. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, UT, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione. Si duole del mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, omogenei in quanto appartenenti al settore della criminalità economica, imputabili al medesimo soggetto (UT come persona fisica in qualità di agente di commercio e procuratore finanziario esperto in investimenti immobiliari e UT quale amministratore pro tempore della società fallita), temporalmente contigui avendo riguardo non alla sentenza di fallimento ma alle effettive condotte di bancarotta, e connotati dal medesimo movente economico. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Va, invero, premesso che: - il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); - in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. L. 284970); - per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451). 1.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, nell'escludere l'unicità del disegno criminoso, evidenzia che : - i fatti, di cui all'invocata continuazione, risultano commessi in ambiti differenti, avendo agito nella truffa UT come soggetto privato, che risulta avere indotto una terza persona ad un versamento di denaro per un presunto affare immobiliare da realizzare all'estero, mentre nel reato di bancarotta fraudolenta in qualità di legale rappresentante di compagine sociale, compiendo atti distrattivi di beni della stessa;
- anche il periodo temporale di detti fatti appare nettamente distinto, non solo per essere i fatti di truffa correnti tra il 2006 e il 2007 e la bancarotta essersi consumata con la dichiarazione di fallimento del 2012, ma perché i fatti distrattivi in oggetto risultano avviati ancora in epoca precedente, contestualmente alla costituzione della IT GROUP s.r.l. (prelevamenti in contanti sin dal 2005; sin da tale epoca la fallita appena costituita cominciava a maturare un consistente debito erariale); - per detta società la sentenza di condanna per bancarotta sottolinea la predestinazione alla chiusura, ma senza che nella stessa siano mai comparsi atti analoghi a quelli della differente pronuncia;
- non si deve confondere tra reato continuato e commissione abituale di illeciti e non appare sufficiente la mera indicazione del movente economico a integrare i presupposti dell'art. 81 cod. pen. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all'ultimo profilo evidenziato dall'ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, si rivela infondato. 2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
lette,4&gatite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 37813 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2025 Letta la requisitoria del dott. Cinzia Parasporo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di LO UT, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenze specificamente in essa indicate. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, UT, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione. Si duole del mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, omogenei in quanto appartenenti al settore della criminalità economica, imputabili al medesimo soggetto (UT come persona fisica in qualità di agente di commercio e procuratore finanziario esperto in investimenti immobiliari e UT quale amministratore pro tempore della società fallita), temporalmente contigui avendo riguardo non alla sentenza di fallimento ma alle effettive condotte di bancarotta, e connotati dal medesimo movente economico. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Va, invero, premesso che: - il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); - in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. L. 284970); - per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451). 1.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, nell'escludere l'unicità del disegno criminoso, evidenzia che : - i fatti, di cui all'invocata continuazione, risultano commessi in ambiti differenti, avendo agito nella truffa UT come soggetto privato, che risulta avere indotto una terza persona ad un versamento di denaro per un presunto affare immobiliare da realizzare all'estero, mentre nel reato di bancarotta fraudolenta in qualità di legale rappresentante di compagine sociale, compiendo atti distrattivi di beni della stessa;
- anche il periodo temporale di detti fatti appare nettamente distinto, non solo per essere i fatti di truffa correnti tra il 2006 e il 2007 e la bancarotta essersi consumata con la dichiarazione di fallimento del 2012, ma perché i fatti distrattivi in oggetto risultano avviati ancora in epoca precedente, contestualmente alla costituzione della IT GROUP s.r.l. (prelevamenti in contanti sin dal 2005; sin da tale epoca la fallita appena costituita cominciava a maturare un consistente debito erariale); - per detta società la sentenza di condanna per bancarotta sottolinea la predestinazione alla chiusura, ma senza che nella stessa siano mai comparsi atti analoghi a quelli della differente pronuncia;
- non si deve confondere tra reato continuato e commissione abituale di illeciti e non appare sufficiente la mera indicazione del movente economico a integrare i presupposti dell'art. 81 cod. pen. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all'ultimo profilo evidenziato dall'ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, si rivela infondato. 2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.