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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CC Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CC SC, Presidente PERAGO CARMELA, Relatore PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976202400002691000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe - emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata in data 03.03.2025 – limitatamente alle cartelle portanti pretese tributarie.
2. Il ricorrente, come difeso e rappresentato in atti, impugna la predetta intimazione al fine di ottenerne l'annullamento per i seguenti motivi: a) prescrizione delle pretese creditorie;
b) difetto di motivazione per mancata specificazione dei crediti;
c) n nullità derivata della cartella di pagamento per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 Con vittoria di spese.
3. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in via preliminare e assorbente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 d.lgs n. 546/1992, in considerazione dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 220 del 2023 che ha abrogato l'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992, precedentemente disciplinante l'istituto del reclamo e della mediazione. In virtù della normativa in vigore entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992). Ciò non è avvenuto nel caso di specie in quanto il ricorso è stato notificato alla controparte in data 14/04/2025 e depositato in Corte di Giustizia Tributaria in data 04/09/2025. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva l'indefettibile presupposto di fatto eccepito dall'ente resistente. Risulta, infatti, in atti che il ricorso è stato notificato in data 14/04/2025, ma il ricorrente si è costituito successivamente al decorso dei trenta giorni dalla notifica, cioè in data 04/09/2025. Il ricorso è, pertanto, inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992. Considerata la peculiarità della questione giuridica si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CC Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CC SC, Presidente PERAGO CARMELA, Relatore PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976202400002691000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe - emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata in data 03.03.2025 – limitatamente alle cartelle portanti pretese tributarie.
2. Il ricorrente, come difeso e rappresentato in atti, impugna la predetta intimazione al fine di ottenerne l'annullamento per i seguenti motivi: a) prescrizione delle pretese creditorie;
b) difetto di motivazione per mancata specificazione dei crediti;
c) n nullità derivata della cartella di pagamento per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 Con vittoria di spese.
3. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in via preliminare e assorbente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 d.lgs n. 546/1992, in considerazione dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 220 del 2023 che ha abrogato l'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992, precedentemente disciplinante l'istituto del reclamo e della mediazione. In virtù della normativa in vigore entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992). Ciò non è avvenuto nel caso di specie in quanto il ricorso è stato notificato alla controparte in data 14/04/2025 e depositato in Corte di Giustizia Tributaria in data 04/09/2025. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva l'indefettibile presupposto di fatto eccepito dall'ente resistente. Risulta, infatti, in atti che il ricorso è stato notificato in data 14/04/2025, ma il ricorrente si è costituito successivamente al decorso dei trenta giorni dalla notifica, cioè in data 04/09/2025. Il ricorso è, pertanto, inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992. Considerata la peculiarità della questione giuridica si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.