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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4206/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecis 281 sexies terzo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 4206/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...] e Parte_1 residente a [...](C.F. ), rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto, Carmela Marzella, Simone Conti, Aldo Baldaccini e Matteo Pericoli,
- attore contro
Controparte_1
- convenuto contumace e nei confronti di
, in persona del Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_3
Stato di Genova, legale domiciliataria,
- convenuto
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La presente controversia (riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Roma, con ordinanza 29.1.2025, pronunciata a seguito dell'adesione di parte attrice all'eccezione sollevata dal ) ha ad CP_2
oggetto la domanda risarcitoria formulata da per Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre , Persona_1
per i trattamenti disumani e degradanti subiti, internato come MI (internato militare italiano) dal 10.9.1943 all'aprile 1945 (19 mesi), nel campo di lavoro di . Controparte_4
La domanda è stata coltivata nei confronti della Controparte_1
(rimasta contumace) per l'accertamento dell'illecito, e notificata
[...]
altresì al al fine di ottenere il Controparte_2 pagamento del risarcimento tramite accesso al Fondo istituito ex art. 43 d.l. n.
36/2022.
Il , nel costituirsi, aveva eccepito Controparte_2
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, nonché l'inammissibilità della domanda (originariamente proposta cumulativamente da più attori) per assenza dei presupposti ex art. 103 c.p.c.; la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali coeredi;
chiedendo di affermare la titolarità del rapporto giuridico in capo al , quale successore a CP_2
titolo particolare, e quindi sollevando eccezione di prescrizione e contestando la fondatezza della domanda (genericamente contestando la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'illecito), eccependo in via subordinata la compensatio lucri cum damno.
pagina 2 di 11 Nel costituirsi a seguito della riassunzione, poi, il ha insistito CP_2
nell'eccezione di prescrizione e di compensatio lucri cum damno, contestando genericamente la fondatezza della domanda (“… rilevata l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti (“an debeatur”) e alla loro quantificazione (“quantum debeatur”)”.
*** 2. Per quanto ancora rileva in causa, i soggetti destinati a subire gli effetti della presente pronuncia sono:
- la – nei confronti della quale va accertata Controparte_1
la commissione del fatto illecito su cui sussiste piena giurisdizione del giudice italiano, cfr. Corte Costituzionale n. 238/2014;
- il ex art. 43 DL 30 aprile 2022 n. Controparte_2
36, conv. con legge 29 giugno 2022 n. 79, in quanto soggetto su cui il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
L'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, « disposizione speciale e radicale » diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale, istituisce il Fondo per il ristoro delle « vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 » e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della
Repubblica tedesca presenti sul territorio italiano. Ed invero, sotto il CP_1
profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità
pagina 3 di 11 della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo a « una CP_1
sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore » (v. Corte cost., n. 159/2023).
Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul « danno » anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del Terzo Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al CP_5
Ne consegue che, se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo.
***
3. Detto ciò, occorre passare ed esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Controparte_2
Senza voler entrare nel merito della questione della possibilità per il , CP_2
in virtù dell'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, di proporre tutte le eccezioni (ivi inclusa la prescrizione) che avrebbe potuto opporre il debitore originario (che appare seriamente dubitabile ove si acceda condivisibilmente alla tesi per cui l'effetto liberatorio vale solo per la fase esecutiva), ebbene tale eccezione è in ogni caso da rigettare (cfr. in argomento la decisione di questa Sezione, n. 2607/2025 del 17/07/2025, RG 9460/2022).
pagina 4 di 11 Costituisce, ormai, ius receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le sezioni unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che « i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale » perché si tratta di delitti che « si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...]. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (omissis) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale » (Cass. civ. ss. uu. n. 5044 del 2004).
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed
è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del codice civile, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Per le stesse ragioni, l'inciso « fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione » contenuto nel 6° comma dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti —
pagina 5 di 11 ovvero ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare con tale inciso l'intera normativa regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10
Cost. alle consuetudini internazionali.
L'assoluta imprescrittibilità dei crimini di guerra assorbe ogni ulteriore obiezione sollevata dall'Avvocatura con riferimento al fondamento dell'eccezione per intervenuta estinzione del reato per morte del reo (non identificabile).
*** 4. Nel merito della domanda, lo stato di coercizione lavorativa al quale fu sottoposto è fatto storico comprovato da parte attrice Persona_1
documentalmente (scheda 14 allegata alla citazione originaria;
cfr. Doc.
14.1_Tessera lavoro di;
Doc. 14.2_Dichiarazione integrativa Persona_1
di ; Doc. 14.3_Richiesta concessione per la medaglia d'onore Persona_1 in favore di , Doc. 14.4_Congedo di;
Doc. Persona_1 Persona_1
14.5_Documento personale di ) e mai seriamente contestato Persona_1
(sul punto si vedano le difese spese a pag.25 della comparsa dinnanzi al
Trribunale di Roma: “Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno è onere degli attori dimostrare sia la propria qualità di eredi (nei casi in cui agiscono iure ereditario), sia che il de cuius (o l'attore stesso) rientri effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo
Reich; e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la pagina 6 di 11 deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Del resto, che i prigionieri di guerra siano pacificamente equiparati alle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità per le quali è stato istituito il Fondo si ricava pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità che è unanime nell'affermare che « sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale » (v. Cass., sent. n. 5044 del 2004, n. 20442 del 2020).
Ed è inoltre fatto storico noto ed acclarato che, immediatamente dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, i militari italiani, poiché considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e quindi della protezione assicurata delle convenzioni internazionali) e venne loro attribuito lo status di « internati » ed impiegati come forza lavoro in condizioni disumane nei lager nazisti.
Con specifico riferimento al dante causa dell'attore, poi, in I memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 16) è stato precisato che “ nato a [...]_1
(NA) il 9 novembre 1919, ha prestato servizio quale Soldato nell'Esercito
Italiano. Fu catturato dalle forze armate del Terzo Reich il 10 settembre 1943
pagina 7 di 11 e quindi condotto nel lager Bredenbecker Str venendo impiegato CP_4
quale manovale/operaio. Nei lager ha trascorso 19 mesi in condizioni di vita e di lavoro indegne, patendo la fame, il freddo, le umiliazioni e le percosse inflitte dai suoi carcerieri. Fu liberato dalle truppe alleate nell'aprile 1945”.
Ne consegue che anche gli internati militari italiani rientrano tra le vittime di crimini di guerra e, per tale ragione, devono essere ritenuti meritevoli di ristoro per il danno ingiusto patito, mediante accesso al Fondo di cui all'art. 43.
*** 5. Quanto alla prova della titolarità, iure hereditatis, dei diritti risarcitori in capo all'attore, in II memoria è stato dedotto che, alla sua morte, avvenuta il
29 settembre 1964 (cfr. Doc. 14.6 Certificato di morte di ), il Persona_1 diritto risarcitorio di si è devoluto ai figli Persona_1 Parte_1
(odierno attore), , e Parte_2 Controparte_6 CP_7
(cfr. Doc. 14.6 stato di famiglia storico di;
Doc. 14.8
[...] Persona_1
certificato di morte di;
Doc. 14.9 certificato di nascita Persona_2 con genitorialità di;
Doc. 14.10 dichiarazione sostitutiva atto Parte_1 di notorietà per successione di ). Persona_1
L'odierno attore agisce per l'integrale risarcimento del danno subito dal padre, caduto nella comunione ereditaria.
Come ribadito da Cass. Civ., III Sez., 29 settembre 2023, n. 27658, punti 3-5 della motivazione, “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a differenza dei debiti (art. 752, 754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt. 752, 757
c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n. 14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicchè anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr.
pagina 8 di 11 Cass., 30/9/2011, n. 20046) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi …”.
Ne deriva che l'attore, in quanto partecipante alla comunione ereditaria, può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, senza la previa identificazione della misura specifica in cui egli avrebbe concorso nell'eredità del proprio dante causa, salva la successiva (eventuale) ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi.
*** 6. Quanto al danno risarcibile, parte attrice ha rivendicato sia un danno patrimoniale (consistente nella mancata percezione di un salario per il lavoro prestato dal proprio padre, quantificato in 19.000,00 €) sia un danno non patrimoniale per le privazioni e le atroci sofferenze, maltrattamenti, umiliazioni subite (quantificato in 170.000,00 €).
A tale proposito si ritiene che la prima posta di danno (patrimoniale) non sia coperta dal Fondo: il Fondo speciale ex art. 43 è stato istituito in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e che già CP_1 aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In quella sede la Repubblica federale di
Germania si impegnò a versare allo Stato italiano, a titolo di indennizzo, la somma di 40 milioni di marchi, con l'applicazione globale dei criteri seguiti per gli Accordi stipulati dalla con altri Paesi sulla stessa materia. CP_1
Tale indennizzo era versato, come esplicitato dall'articolo 1 dell'Accordo, «a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali
pagina 9 di 11 misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni». La categoria di danno indennizzabile tramite accesso al CP_5
è, dunque, solo quella non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale patito da è liquidato in via Persona_1 equitativa , in termini monetari attuali, in relazione ai giorni di prigionia ricompresi nell'arco temporale individuato ex lege per l'accesso al Fondo
(“istituito …per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”); risultando esso deportato dal 10.9.1943 (fino all'aprile 1945), quindi per complessivi 19 mesi, devono essere riconosciuti per un complessivo numero di circa 570 giorni;
per il quantum può utilizzarsi quale parametro quanto previsto per la ingiusta detenzione (€ 235,82 die) aumentato a € 250,00 in considerazione delle peculiari modalità della cattura e dell'estremo rigore delle condizioni di prigionia. Esso, moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, individuati in 590, porta all'importo di € 142.500,00; su detto importo decorrono gli interessi di legge dalla presente decisione al soddisfo.
Tale somma non può essere compensata, come richiesto dal CP_2 convenuto, con gli indennizzi eventualmente percepiti non avendo il
, gravato del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che CP_2
l'attore abbia beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti.
***
7. Le spese di lite sono liquidate in base a tariffa, in funzione del decisum
(importi minimi per ciascuna fase, considerato che il Tribunale di Roma con ordinanza 29.1.2025 ha rimesso la decisione sulle spese al giudice della pagina 10 di 11 rimessione), valutata l'attività processuale effettivamente svolta e tenuto conto del fatto che la domanda era stata originariamente introdotta unitamente ad altri attori. Andranno poste a carico del come previsto dal comma 2 CP_5
dell'art. 43 del d.l. 36/2022 (“È a carico del il pagamento delle spese CP_5 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo
Reich, cui è succeduta la Repubblica in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
- liquida in favore di parte attrice , quale erede di Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale subito, l'importo Persona_1
di € 142.500,00 con interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre esborsi per contributo unificato, ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, conv. in legge 29 giugno 2022
n. 79 s.m.i., dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle
Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova, 23/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecis 281 sexies terzo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 4206/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...] e Parte_1 residente a [...](C.F. ), rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto, Carmela Marzella, Simone Conti, Aldo Baldaccini e Matteo Pericoli,
- attore contro
Controparte_1
- convenuto contumace e nei confronti di
, in persona del Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_3
Stato di Genova, legale domiciliataria,
- convenuto
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La presente controversia (riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Roma, con ordinanza 29.1.2025, pronunciata a seguito dell'adesione di parte attrice all'eccezione sollevata dal ) ha ad CP_2
oggetto la domanda risarcitoria formulata da per Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre , Persona_1
per i trattamenti disumani e degradanti subiti, internato come MI (internato militare italiano) dal 10.9.1943 all'aprile 1945 (19 mesi), nel campo di lavoro di . Controparte_4
La domanda è stata coltivata nei confronti della Controparte_1
(rimasta contumace) per l'accertamento dell'illecito, e notificata
[...]
altresì al al fine di ottenere il Controparte_2 pagamento del risarcimento tramite accesso al Fondo istituito ex art. 43 d.l. n.
36/2022.
Il , nel costituirsi, aveva eccepito Controparte_2
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, nonché l'inammissibilità della domanda (originariamente proposta cumulativamente da più attori) per assenza dei presupposti ex art. 103 c.p.c.; la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali coeredi;
chiedendo di affermare la titolarità del rapporto giuridico in capo al , quale successore a CP_2
titolo particolare, e quindi sollevando eccezione di prescrizione e contestando la fondatezza della domanda (genericamente contestando la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'illecito), eccependo in via subordinata la compensatio lucri cum damno.
pagina 2 di 11 Nel costituirsi a seguito della riassunzione, poi, il ha insistito CP_2
nell'eccezione di prescrizione e di compensatio lucri cum damno, contestando genericamente la fondatezza della domanda (“… rilevata l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti (“an debeatur”) e alla loro quantificazione (“quantum debeatur”)”.
*** 2. Per quanto ancora rileva in causa, i soggetti destinati a subire gli effetti della presente pronuncia sono:
- la – nei confronti della quale va accertata Controparte_1
la commissione del fatto illecito su cui sussiste piena giurisdizione del giudice italiano, cfr. Corte Costituzionale n. 238/2014;
- il ex art. 43 DL 30 aprile 2022 n. Controparte_2
36, conv. con legge 29 giugno 2022 n. 79, in quanto soggetto su cui il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
L'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, « disposizione speciale e radicale » diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale, istituisce il Fondo per il ristoro delle « vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 » e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della
Repubblica tedesca presenti sul territorio italiano. Ed invero, sotto il CP_1
profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità
pagina 3 di 11 della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo a « una CP_1
sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore » (v. Corte cost., n. 159/2023).
Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul « danno » anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del Terzo Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al CP_5
Ne consegue che, se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo.
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3. Detto ciò, occorre passare ed esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Controparte_2
Senza voler entrare nel merito della questione della possibilità per il , CP_2
in virtù dell'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, di proporre tutte le eccezioni (ivi inclusa la prescrizione) che avrebbe potuto opporre il debitore originario (che appare seriamente dubitabile ove si acceda condivisibilmente alla tesi per cui l'effetto liberatorio vale solo per la fase esecutiva), ebbene tale eccezione è in ogni caso da rigettare (cfr. in argomento la decisione di questa Sezione, n. 2607/2025 del 17/07/2025, RG 9460/2022).
pagina 4 di 11 Costituisce, ormai, ius receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le sezioni unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che « i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale » perché si tratta di delitti che « si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...]. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (omissis) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale » (Cass. civ. ss. uu. n. 5044 del 2004).
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed
è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del codice civile, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Per le stesse ragioni, l'inciso « fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione » contenuto nel 6° comma dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti —
pagina 5 di 11 ovvero ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare con tale inciso l'intera normativa regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10
Cost. alle consuetudini internazionali.
L'assoluta imprescrittibilità dei crimini di guerra assorbe ogni ulteriore obiezione sollevata dall'Avvocatura con riferimento al fondamento dell'eccezione per intervenuta estinzione del reato per morte del reo (non identificabile).
*** 4. Nel merito della domanda, lo stato di coercizione lavorativa al quale fu sottoposto è fatto storico comprovato da parte attrice Persona_1
documentalmente (scheda 14 allegata alla citazione originaria;
cfr. Doc.
14.1_Tessera lavoro di;
Doc. 14.2_Dichiarazione integrativa Persona_1
di ; Doc. 14.3_Richiesta concessione per la medaglia d'onore Persona_1 in favore di , Doc. 14.4_Congedo di;
Doc. Persona_1 Persona_1
14.5_Documento personale di ) e mai seriamente contestato Persona_1
(sul punto si vedano le difese spese a pag.25 della comparsa dinnanzi al
Trribunale di Roma: “Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno è onere degli attori dimostrare sia la propria qualità di eredi (nei casi in cui agiscono iure ereditario), sia che il de cuius (o l'attore stesso) rientri effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo
Reich; e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la pagina 6 di 11 deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Del resto, che i prigionieri di guerra siano pacificamente equiparati alle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità per le quali è stato istituito il Fondo si ricava pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità che è unanime nell'affermare che « sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale » (v. Cass., sent. n. 5044 del 2004, n. 20442 del 2020).
Ed è inoltre fatto storico noto ed acclarato che, immediatamente dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, i militari italiani, poiché considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e quindi della protezione assicurata delle convenzioni internazionali) e venne loro attribuito lo status di « internati » ed impiegati come forza lavoro in condizioni disumane nei lager nazisti.
Con specifico riferimento al dante causa dell'attore, poi, in I memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 16) è stato precisato che “ nato a [...]_1
(NA) il 9 novembre 1919, ha prestato servizio quale Soldato nell'Esercito
Italiano. Fu catturato dalle forze armate del Terzo Reich il 10 settembre 1943
pagina 7 di 11 e quindi condotto nel lager Bredenbecker Str venendo impiegato CP_4
quale manovale/operaio. Nei lager ha trascorso 19 mesi in condizioni di vita e di lavoro indegne, patendo la fame, il freddo, le umiliazioni e le percosse inflitte dai suoi carcerieri. Fu liberato dalle truppe alleate nell'aprile 1945”.
Ne consegue che anche gli internati militari italiani rientrano tra le vittime di crimini di guerra e, per tale ragione, devono essere ritenuti meritevoli di ristoro per il danno ingiusto patito, mediante accesso al Fondo di cui all'art. 43.
*** 5. Quanto alla prova della titolarità, iure hereditatis, dei diritti risarcitori in capo all'attore, in II memoria è stato dedotto che, alla sua morte, avvenuta il
29 settembre 1964 (cfr. Doc. 14.6 Certificato di morte di ), il Persona_1 diritto risarcitorio di si è devoluto ai figli Persona_1 Parte_1
(odierno attore), , e Parte_2 Controparte_6 CP_7
(cfr. Doc. 14.6 stato di famiglia storico di;
Doc. 14.8
[...] Persona_1
certificato di morte di;
Doc. 14.9 certificato di nascita Persona_2 con genitorialità di;
Doc. 14.10 dichiarazione sostitutiva atto Parte_1 di notorietà per successione di ). Persona_1
L'odierno attore agisce per l'integrale risarcimento del danno subito dal padre, caduto nella comunione ereditaria.
Come ribadito da Cass. Civ., III Sez., 29 settembre 2023, n. 27658, punti 3-5 della motivazione, “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a differenza dei debiti (art. 752, 754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt. 752, 757
c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n. 14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicchè anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr.
pagina 8 di 11 Cass., 30/9/2011, n. 20046) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi …”.
Ne deriva che l'attore, in quanto partecipante alla comunione ereditaria, può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, senza la previa identificazione della misura specifica in cui egli avrebbe concorso nell'eredità del proprio dante causa, salva la successiva (eventuale) ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi.
*** 6. Quanto al danno risarcibile, parte attrice ha rivendicato sia un danno patrimoniale (consistente nella mancata percezione di un salario per il lavoro prestato dal proprio padre, quantificato in 19.000,00 €) sia un danno non patrimoniale per le privazioni e le atroci sofferenze, maltrattamenti, umiliazioni subite (quantificato in 170.000,00 €).
A tale proposito si ritiene che la prima posta di danno (patrimoniale) non sia coperta dal Fondo: il Fondo speciale ex art. 43 è stato istituito in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e che già CP_1 aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In quella sede la Repubblica federale di
Germania si impegnò a versare allo Stato italiano, a titolo di indennizzo, la somma di 40 milioni di marchi, con l'applicazione globale dei criteri seguiti per gli Accordi stipulati dalla con altri Paesi sulla stessa materia. CP_1
Tale indennizzo era versato, come esplicitato dall'articolo 1 dell'Accordo, «a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali
pagina 9 di 11 misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni». La categoria di danno indennizzabile tramite accesso al CP_5
è, dunque, solo quella non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale patito da è liquidato in via Persona_1 equitativa , in termini monetari attuali, in relazione ai giorni di prigionia ricompresi nell'arco temporale individuato ex lege per l'accesso al Fondo
(“istituito …per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”); risultando esso deportato dal 10.9.1943 (fino all'aprile 1945), quindi per complessivi 19 mesi, devono essere riconosciuti per un complessivo numero di circa 570 giorni;
per il quantum può utilizzarsi quale parametro quanto previsto per la ingiusta detenzione (€ 235,82 die) aumentato a € 250,00 in considerazione delle peculiari modalità della cattura e dell'estremo rigore delle condizioni di prigionia. Esso, moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, individuati in 590, porta all'importo di € 142.500,00; su detto importo decorrono gli interessi di legge dalla presente decisione al soddisfo.
Tale somma non può essere compensata, come richiesto dal CP_2 convenuto, con gli indennizzi eventualmente percepiti non avendo il
, gravato del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che CP_2
l'attore abbia beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti.
***
7. Le spese di lite sono liquidate in base a tariffa, in funzione del decisum
(importi minimi per ciascuna fase, considerato che il Tribunale di Roma con ordinanza 29.1.2025 ha rimesso la decisione sulle spese al giudice della pagina 10 di 11 rimessione), valutata l'attività processuale effettivamente svolta e tenuto conto del fatto che la domanda era stata originariamente introdotta unitamente ad altri attori. Andranno poste a carico del come previsto dal comma 2 CP_5
dell'art. 43 del d.l. 36/2022 (“È a carico del il pagamento delle spese CP_5 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo
Reich, cui è succeduta la Repubblica in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
- liquida in favore di parte attrice , quale erede di Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale subito, l'importo Persona_1
di € 142.500,00 con interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre esborsi per contributo unificato, ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, conv. in legge 29 giugno 2022
n. 79 s.m.i., dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle
Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova, 23/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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