Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, si provvede:
quanto a lire 3.670.000.000 relative al 1966, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
quanto a lire 5.400.000.000 riguardanti il 1967, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;
quanto a lire 5.400.000.000, concernenti il 1968, con corrispondente riduzione del fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, si provvede:
quanto a lire 3.670.000.000 relative al 1966, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
quanto a lire 5.400.000.000 riguardanti il 1967, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;
quanto a lire 5.400.000.000, concernenti il 1968, con corrispondente riduzione del fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.