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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/12/2025, n. 9397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9397 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 15047/2024 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Chirico, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Viale Papiniano n. 24, Milano, presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FR CE elettivamente domiciliata in Via dei Monti Parioli n. 40, presso il difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decidere: In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità nonché l'infondatezza delle pretese creditorie della convenuta per tutte le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata: nel caso in cui la Convenuta dovesse esibire l'assegno bancario di cui alla scrittura privata, accertare e dichiarare che parte attrice è creditrice nei confronti della convenuta dell'importo di € =20.000,00= pagina 1 di 4 e per l'effetto, condannare, la convenuta al versamento in favore di parte attrice della somma di €
-20.000,00= ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare, la convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'Ufficio in via equitativa. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via pregiudiziale: emettere l'ordinanza ai sensi dell'art. 186bis cpc per il pagamento delle somme non contestate (€ 40.000,00) dalla controparte;
In via principale;
rigettare tutte le domande di controparte perché pretestuose, destituite di fondamento e prive dei presupposti di legge, per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
In via istruttoria, ci si oppone sin d'ora alle richieste istruttorie di controparte in quanto del tutto inammissibili con riserva di ogni ulteriore richiesta nelle memorie ex art. 171ter cpc.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
allegando: - entrambe operanti nel setto
[...] esistono rapporti commerciali sin dal 2017; - il nuovo amministratore, entrato in carica nell'anno 2023, al solo fine di evitare un contenzioso con la convenuta, che allegava di vantare un credito di € 50.000,00 per la cessione di crediti dalla convenuta all'attrice, (in realtà risultati insolvibili), e di essere in possesso di un assegno bancario di pari importo, rilasciato a titolo di garanzia, ha sottoscritto una scrittura privata con cui le parti si sono accordate per il pagamento rateale di € 40.000,00; - detto importo non è dovuto;
- invero: non ha pagato € 40.000,00 oggetto della transazione Parte_1 perché l'assegno ituito nè distrutto;
la convenuta ha già incassato, nel 2017, € 70.000,00 per cui, anche detratti gli € 50.000,00 rivendicati da Controparte_1
, è essa ad essere creditrice di € 20.000,00; - la co
[...] Pt_1 lamentando inadempimento alla transazione, ha chiesto il pagamento di € 50.000,00. ha instaurato il presente giudizio, chiedendo di accertare l'inesistenza del Parte_1 credito rivendicato da e ha chiesto la condanna di quest'ultima al CP_1 pagamento del suo credi 0,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi. La convenuta, dapprima dichiarata contumace in sede di verifiche ex art 171bis c.p.c., si è costituita in giudizio entro il termine di cui all'art. 171ter n 1 c.p.c. producendo la pagina 2 di 4 scrittura transattiva sottoscritta il 12.6.2023 (il documento coincide con il testo del documento n. 3 attrice, questo però privo di sottoscrizioni), con cui debitrice Pt_1 di € 50.000,00 e che, a garanzia del pagamento, aveva rilasciato un assegno di pari importo, in via transattiva si è impegnata a pagare ratealmente €40.000,00; l'assegno in quell'occasione è stato distrutto. Ha concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande dell'attore e la concessione di ordinanza ex art. 186bis c.p.c. per il pagamento di somma non contestata (€40.000,00).
All'udienza di prima comparizione, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni e delle istanze contenute nelle memorie ex art. 171ter c.p.c. e, per quanto concerne la convenuta, anche nell'istanza di rimessione in termini depositata il 9.7.2024.
Con ordinanza in data 18.12.2024, e per le ragioni ivi esplicitate e qui richiamate e ribadite, il Tribunale ha rigettato l'istanza ex art 153.2 c.p.c. della convenuta, dichiarato inammissibile l'istanza di ordinanza di pagamento di somma non contestata, formulata sempre dalla convenuta, non ha ammesso i mezzi di prova orale indicati dall'attrice nella memoria integrativa ex art. 171ter n. 2 c.p.c.; quindi, dovendo la causa entrare nella fase decisoria in assenza di altra attività istruttoria da espletare, ha assegnato i termini per gli incombenti di cui agli artt. 281quinquies-189 c.p.c. e dato termine ex art. 127ter c.p.c. per note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione della causa. Con ordinanza del 5.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'attrice, pur allegando e documentando essa stessa di aver, nell'anno 2023, sottoscritto una scrittura privata di transazione, con cui, per evitare un contenzioso con la convenuta, che rivendicava un credito di € 50.000,00 per servizi resi nell'ambito del rapporto commerciale tra le parti, si è impegnata ad un pagamento rateale di € 40.000,00 e la convenuta ha rinunciato alla differenza residua, formula una domanda di accertamento negativo del credito avversario e chiede la restituzione di € 20.000,00 pari alla differenza tra quanto già versato alla convenuta nell'anno 2017 (€ 70.000,00) e quanto portato dall'assegno bancario rilasciato a Controparte_1
a garanzia del credito spettante a quest'ultima in forza dei rapporti
[...] commerciali esistenti tra le parti (€50.000,00).
Dunque, senza chiedere, ex art 1976 c.c., la risoluzione del contratto di Parte_1 transazione per suo inadempimento (essa attrice lamenta che Controparte_1
non le avrebbe consegnato né avrebbe distrutto l'assegno bancario a sue
[...] mani di € 50.000,00, cosa che, a suo dire, si era impegnata a fare in esecuzione della transazione) asserisce che non vanta alcun credito nei suoi Controparte_1 confronti e, anzi, di essere lei stessa creditrice. pagina 3 di 4 Senza tenere in alcun conto la transazione (nella quale oltretutto le parti danno atto che, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, l'assegno è stato distrutto),
[...] fa riferimento alla situazione pregressa e, allegando di aver pagato euro Parte_1
70.000,00 a , che, a sua volta, vantava un credito di € Controparte_1
50.000,00, pari all'assegno bancario a sue mani, effettuata la compensazione sostiene di essere lei stessa attrice in credito di euro 20.000,00 verso la convenuta. Con i mezzi di prova indicati, tenta inutilmente di giustificare l'omesso Parte_1 pagamento delle rate della transazione (prevedente il pagamento a suo carico di complessivi € 40.000,00) allegando che l'assegno, consegnato alla convenuta a garanzia del pagamento di € 50.000,00, non sarebbe stato restituito o distrutto da Controparte_1
, così disattendendo le pattuizioni della scrittura transattiva.
[...]
In realtà, così facendo, l'attrice vanifica la portata della transazione senza, però, prima svolgere la necessaria domanda di risoluzione per (asserito) inadempimento da parte dell'odierna convenuta, la quale, dal canto suo, invece, ne ribadisce gli effetti vincolanti tra le parti, tanto che rivendica il credito, di €40.000,00, discendente dalla scrittura (di cui si dirà infra). In definitiva, le domande di parte attrice vanno respinte. Come già chiarito con ordinanza del 18.12.2024, la convenuta, costituitasi tardivamente e decaduta dalla possibilità di formulare domanda riconvenzionale per il pagamento di
€ 40.000,00, non può chiedere che detta somma (peraltro contestata in giudizio) possa essere oggetto di ordinanza ex art. 186bis c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui ai DM 55/14 37/18 e 147/22, con la riduzione massima per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, in proporzione all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore eccezione, domanda e istanza, rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 12.4.2024;
[...] condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in € 5.261,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. Milano, 6.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 15047/2024 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Chirico, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Viale Papiniano n. 24, Milano, presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FR CE elettivamente domiciliata in Via dei Monti Parioli n. 40, presso il difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decidere: In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità nonché l'infondatezza delle pretese creditorie della convenuta per tutte le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata: nel caso in cui la Convenuta dovesse esibire l'assegno bancario di cui alla scrittura privata, accertare e dichiarare che parte attrice è creditrice nei confronti della convenuta dell'importo di € =20.000,00= pagina 1 di 4 e per l'effetto, condannare, la convenuta al versamento in favore di parte attrice della somma di €
-20.000,00= ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare, la convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'Ufficio in via equitativa. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via pregiudiziale: emettere l'ordinanza ai sensi dell'art. 186bis cpc per il pagamento delle somme non contestate (€ 40.000,00) dalla controparte;
In via principale;
rigettare tutte le domande di controparte perché pretestuose, destituite di fondamento e prive dei presupposti di legge, per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
In via istruttoria, ci si oppone sin d'ora alle richieste istruttorie di controparte in quanto del tutto inammissibili con riserva di ogni ulteriore richiesta nelle memorie ex art. 171ter cpc.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
allegando: - entrambe operanti nel setto
[...] esistono rapporti commerciali sin dal 2017; - il nuovo amministratore, entrato in carica nell'anno 2023, al solo fine di evitare un contenzioso con la convenuta, che allegava di vantare un credito di € 50.000,00 per la cessione di crediti dalla convenuta all'attrice, (in realtà risultati insolvibili), e di essere in possesso di un assegno bancario di pari importo, rilasciato a titolo di garanzia, ha sottoscritto una scrittura privata con cui le parti si sono accordate per il pagamento rateale di € 40.000,00; - detto importo non è dovuto;
- invero: non ha pagato € 40.000,00 oggetto della transazione Parte_1 perché l'assegno ituito nè distrutto;
la convenuta ha già incassato, nel 2017, € 70.000,00 per cui, anche detratti gli € 50.000,00 rivendicati da Controparte_1
, è essa ad essere creditrice di € 20.000,00; - la co
[...] Pt_1 lamentando inadempimento alla transazione, ha chiesto il pagamento di € 50.000,00. ha instaurato il presente giudizio, chiedendo di accertare l'inesistenza del Parte_1 credito rivendicato da e ha chiesto la condanna di quest'ultima al CP_1 pagamento del suo credi 0,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi. La convenuta, dapprima dichiarata contumace in sede di verifiche ex art 171bis c.p.c., si è costituita in giudizio entro il termine di cui all'art. 171ter n 1 c.p.c. producendo la pagina 2 di 4 scrittura transattiva sottoscritta il 12.6.2023 (il documento coincide con il testo del documento n. 3 attrice, questo però privo di sottoscrizioni), con cui debitrice Pt_1 di € 50.000,00 e che, a garanzia del pagamento, aveva rilasciato un assegno di pari importo, in via transattiva si è impegnata a pagare ratealmente €40.000,00; l'assegno in quell'occasione è stato distrutto. Ha concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande dell'attore e la concessione di ordinanza ex art. 186bis c.p.c. per il pagamento di somma non contestata (€40.000,00).
All'udienza di prima comparizione, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni e delle istanze contenute nelle memorie ex art. 171ter c.p.c. e, per quanto concerne la convenuta, anche nell'istanza di rimessione in termini depositata il 9.7.2024.
Con ordinanza in data 18.12.2024, e per le ragioni ivi esplicitate e qui richiamate e ribadite, il Tribunale ha rigettato l'istanza ex art 153.2 c.p.c. della convenuta, dichiarato inammissibile l'istanza di ordinanza di pagamento di somma non contestata, formulata sempre dalla convenuta, non ha ammesso i mezzi di prova orale indicati dall'attrice nella memoria integrativa ex art. 171ter n. 2 c.p.c.; quindi, dovendo la causa entrare nella fase decisoria in assenza di altra attività istruttoria da espletare, ha assegnato i termini per gli incombenti di cui agli artt. 281quinquies-189 c.p.c. e dato termine ex art. 127ter c.p.c. per note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione della causa. Con ordinanza del 5.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'attrice, pur allegando e documentando essa stessa di aver, nell'anno 2023, sottoscritto una scrittura privata di transazione, con cui, per evitare un contenzioso con la convenuta, che rivendicava un credito di € 50.000,00 per servizi resi nell'ambito del rapporto commerciale tra le parti, si è impegnata ad un pagamento rateale di € 40.000,00 e la convenuta ha rinunciato alla differenza residua, formula una domanda di accertamento negativo del credito avversario e chiede la restituzione di € 20.000,00 pari alla differenza tra quanto già versato alla convenuta nell'anno 2017 (€ 70.000,00) e quanto portato dall'assegno bancario rilasciato a Controparte_1
a garanzia del credito spettante a quest'ultima in forza dei rapporti
[...] commerciali esistenti tra le parti (€50.000,00).
Dunque, senza chiedere, ex art 1976 c.c., la risoluzione del contratto di Parte_1 transazione per suo inadempimento (essa attrice lamenta che Controparte_1
non le avrebbe consegnato né avrebbe distrutto l'assegno bancario a sue
[...] mani di € 50.000,00, cosa che, a suo dire, si era impegnata a fare in esecuzione della transazione) asserisce che non vanta alcun credito nei suoi Controparte_1 confronti e, anzi, di essere lei stessa creditrice. pagina 3 di 4 Senza tenere in alcun conto la transazione (nella quale oltretutto le parti danno atto che, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, l'assegno è stato distrutto),
[...] fa riferimento alla situazione pregressa e, allegando di aver pagato euro Parte_1
70.000,00 a , che, a sua volta, vantava un credito di € Controparte_1
50.000,00, pari all'assegno bancario a sue mani, effettuata la compensazione sostiene di essere lei stessa attrice in credito di euro 20.000,00 verso la convenuta. Con i mezzi di prova indicati, tenta inutilmente di giustificare l'omesso Parte_1 pagamento delle rate della transazione (prevedente il pagamento a suo carico di complessivi € 40.000,00) allegando che l'assegno, consegnato alla convenuta a garanzia del pagamento di € 50.000,00, non sarebbe stato restituito o distrutto da Controparte_1
, così disattendendo le pattuizioni della scrittura transattiva.
[...]
In realtà, così facendo, l'attrice vanifica la portata della transazione senza, però, prima svolgere la necessaria domanda di risoluzione per (asserito) inadempimento da parte dell'odierna convenuta, la quale, dal canto suo, invece, ne ribadisce gli effetti vincolanti tra le parti, tanto che rivendica il credito, di €40.000,00, discendente dalla scrittura (di cui si dirà infra). In definitiva, le domande di parte attrice vanno respinte. Come già chiarito con ordinanza del 18.12.2024, la convenuta, costituitasi tardivamente e decaduta dalla possibilità di formulare domanda riconvenzionale per il pagamento di
€ 40.000,00, non può chiedere che detta somma (peraltro contestata in giudizio) possa essere oggetto di ordinanza ex art. 186bis c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui ai DM 55/14 37/18 e 147/22, con la riduzione massima per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, in proporzione all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore eccezione, domanda e istanza, rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 12.4.2024;
[...] condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in € 5.261,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. Milano, 6.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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