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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7216 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Parte_1
UL TO WALTER)
ricorrente
CONTRO
(Avv. PIRAS MARIANTONIETTA) CP_1
resistente
All'udienza del 19.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione 152 disp att. c.p.c. in atti.
◊
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023, ha chiesto che Parte_2
CP_ venga accertata l'insistenza del credito di € 2.693,16 vantato dall con il provvedimento notificato il 20 dicembre 2022, a titolo d'indebito sull'indennità di frequenza erogata in favore del figlio minore . Parte_1
A sostegno della superiore domanda la ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione del provvedimento di indebito e la irripetibilità delle somme per il periodo antecedente al provvedimento, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento incolpevole in materia di indebito assistenziale.
CP_ L regolarmente citata, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la ripetibilità
dell'indebito ex art.2033 c.c. L' deduceva che la richiesta di ripetizione CP_2
derivava da una ricostituzione per motivi documentali da cui era emerso che mancava la certificazione di frequenza scolastica per i mesi estivi (luglio, agosto,
settembre) degli anni 2020, 2021 e 2022. Manifestava la propria disponibilità a ricalcolare la prestazione, qualora la parte avesse prodotto la certificazione di frequenza estiva.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza e, in pari data, decisa sulle conclusioni delle parti.
L'indennità di frequenza è dovuta solo per i periodi di effettiva frequenza scolastica.
L'indennità mensile di frequenza è prevista in favore dei minori di 18 anni mutilati ed invalidi civili ai quali siano state riconosciute, dalle apposite commissioni mediche, preesistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minori sordomuti con una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore.
Per la concessione dell'indennità è richiesta la frequenza continua o anche periodica
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di centri ambulatoriali o centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, non importa se pubblici o privati (purché convenzionati), che operino a scopo terapeutico,
riabilitativo o di recupero di persone portatrici di handicap;
oppure è richiesta la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali.
La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio del corso e termina alla fine del mese di frequenza.
L'indennità va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno.
L'indennità di frequenza è prevista, anche nei mesi estivi soltanto nel caso in cui il minore frequenti una scuola o un centro riabilitativo in regime di convenzione con l'ASL seguendo un programma terapeutico redatto dall'ASL (neuropsichiatria infantile).
Questi gli elementi costitutivi del vantato diritto alla indennità di frequenza ai sensi della legge n.289/1990
ll ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha documentato la frequenza nei mesi estivi degli anni 2020, 2021 e 2022di centri estivi, come rilevato dall'istituto.
CP_ L ha, dunque, notificato il provvedimento di indebito opposto con raccomandata A/R. del 20 dicembre 2022
Parte ricorrente ha contestato la ripetibilità delle somme richiestele dall'istituto nel provvedimento invocando la tutela dell'affidamento incolpevole del beneficiario della prestazione assistenziale prevista dalla giurisprudenza in materia di indebito assistenziale. In effetti in giurisprudenza si è formata una disciplina di maggior favore secondo cui “in tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di
quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la
ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore
e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n.
24133 del 7 settembre 2021).
Il superiore orientamento, tuttavia, va coordinato con l'altro insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “in materia di prestazioni assistenziali indebite,
nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito
del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova
applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì
quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., sez. lav.,
sentenza n. 5059 del 5 marzo 2018).
Secondo la Suprema Corte la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si porrebbe come “elemento esterno” alla prestazione, costituente un “ostacolo non al
suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia
ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore”. Deve pertanto ritenersi, in relazione all'indennità in questione, che il requisito della frequenza scolastica abbia la stessa valenza del ricovero in relazione all'indennità di accompagnamento. Anche in questo caso, dunque, deve trovare applicazione “non già
la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., sez. lav., sentenza n. 5059 del 5 marzo 2018), con il conseguente rigetto della domanda della ricorrente. Si osserva infine che la riconoscibilità dell'errore commesso dall'ente erogatore, il quale ha provveduto a corrispondere l'indennità di frequenza in assenza delle necessarie attestazioni,
esclude qualsivoglia affidamento tutelabile in capo al percettore, il quale anche per
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tale ragione sarà tenuto alla restituzione dei ratei erogati nei mesi estivi degli anni
2020, 2021 e 2022.
Nulla sulle spese di lite, malgrado la soccombenza del ricorrente, stante la dichiarazione 152 disp att c.p.c. in atti.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7216 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Parte_1
UL TO WALTER)
ricorrente
CONTRO
(Avv. PIRAS MARIANTONIETTA) CP_1
resistente
All'udienza del 19.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione 152 disp att. c.p.c. in atti.
◊
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023, ha chiesto che Parte_2
CP_ venga accertata l'insistenza del credito di € 2.693,16 vantato dall con il provvedimento notificato il 20 dicembre 2022, a titolo d'indebito sull'indennità di frequenza erogata in favore del figlio minore . Parte_1
A sostegno della superiore domanda la ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione del provvedimento di indebito e la irripetibilità delle somme per il periodo antecedente al provvedimento, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento incolpevole in materia di indebito assistenziale.
CP_ L regolarmente citata, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la ripetibilità
dell'indebito ex art.2033 c.c. L' deduceva che la richiesta di ripetizione CP_2
derivava da una ricostituzione per motivi documentali da cui era emerso che mancava la certificazione di frequenza scolastica per i mesi estivi (luglio, agosto,
settembre) degli anni 2020, 2021 e 2022. Manifestava la propria disponibilità a ricalcolare la prestazione, qualora la parte avesse prodotto la certificazione di frequenza estiva.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza e, in pari data, decisa sulle conclusioni delle parti.
L'indennità di frequenza è dovuta solo per i periodi di effettiva frequenza scolastica.
L'indennità mensile di frequenza è prevista in favore dei minori di 18 anni mutilati ed invalidi civili ai quali siano state riconosciute, dalle apposite commissioni mediche, preesistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minori sordomuti con una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore.
Per la concessione dell'indennità è richiesta la frequenza continua o anche periodica
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di centri ambulatoriali o centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, non importa se pubblici o privati (purché convenzionati), che operino a scopo terapeutico,
riabilitativo o di recupero di persone portatrici di handicap;
oppure è richiesta la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali.
La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio del corso e termina alla fine del mese di frequenza.
L'indennità va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno.
L'indennità di frequenza è prevista, anche nei mesi estivi soltanto nel caso in cui il minore frequenti una scuola o un centro riabilitativo in regime di convenzione con l'ASL seguendo un programma terapeutico redatto dall'ASL (neuropsichiatria infantile).
Questi gli elementi costitutivi del vantato diritto alla indennità di frequenza ai sensi della legge n.289/1990
ll ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha documentato la frequenza nei mesi estivi degli anni 2020, 2021 e 2022di centri estivi, come rilevato dall'istituto.
CP_ L ha, dunque, notificato il provvedimento di indebito opposto con raccomandata A/R. del 20 dicembre 2022
Parte ricorrente ha contestato la ripetibilità delle somme richiestele dall'istituto nel provvedimento invocando la tutela dell'affidamento incolpevole del beneficiario della prestazione assistenziale prevista dalla giurisprudenza in materia di indebito assistenziale. In effetti in giurisprudenza si è formata una disciplina di maggior favore secondo cui “in tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di
quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la
ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore
e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n.
24133 del 7 settembre 2021).
Il superiore orientamento, tuttavia, va coordinato con l'altro insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “in materia di prestazioni assistenziali indebite,
nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito
del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova
applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì
quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., sez. lav.,
sentenza n. 5059 del 5 marzo 2018).
Secondo la Suprema Corte la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si porrebbe come “elemento esterno” alla prestazione, costituente un “ostacolo non al
suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia
ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore”. Deve pertanto ritenersi, in relazione all'indennità in questione, che il requisito della frequenza scolastica abbia la stessa valenza del ricovero in relazione all'indennità di accompagnamento. Anche in questo caso, dunque, deve trovare applicazione “non già
la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., sez. lav., sentenza n. 5059 del 5 marzo 2018), con il conseguente rigetto della domanda della ricorrente. Si osserva infine che la riconoscibilità dell'errore commesso dall'ente erogatore, il quale ha provveduto a corrispondere l'indennità di frequenza in assenza delle necessarie attestazioni,
esclude qualsivoglia affidamento tutelabile in capo al percettore, il quale anche per
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tale ragione sarà tenuto alla restituzione dei ratei erogati nei mesi estivi degli anni
2020, 2021 e 2022.
Nulla sulle spese di lite, malgrado la soccombenza del ricorrente, stante la dichiarazione 152 disp att c.p.c. in atti.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro