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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 12/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337quinquies cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Michele Tolomini, del Foro di Cremona
ricorrente contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Marco Pezzani, del Foro di Cremona resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio fra e sono nati Parte_1 CP_1
Per_ il 2.7.2007, e , il 15.11.2010. Per_1
L'affido, il collocamento e il mantenimento dei figli aveva ricevuto una prima regolamentazione con decreto di questo Tribunale del 9.5.2016 (all'esito del giudizio n. V.G. 1226/16): ai fini che in questa sede rilevano, veniva disposto il loro affido condiviso ed il loro collocamento a settimane alterne presso i genitori, con loro mantenimento diretto.
Con ricorso del 27.3.2023 l' introduceva il presente giudizio. Pt_1
Allegava il ricorrente che, a far data dall'estate 2022, il collocamento alternato previsto non aveva più avuto concreta attuazione, perché i figli avevano deciso di rimanere costantemente dalla e frequentavano esso padre in misura CP_1 limitata, senza alcun atteggiamento collaborativo della nel senso di CP_1 esortare i figli a fargli visita;
che all'attualità continuava a rifiutare un Per_1 rapporto continuativo con esso padre, mentre a far data dal febbraio 2023 Per_
aveva deciso di trasferirsi in modo stabile presso di lui, ciò che si era tradotto anche in miglioramento del rendimento scolastico della figlia. Per_ Chiedeva pertanto il ricorrente di disporsi il collocamento prevalente di presso esso padre ed il collocamento prevalente di presso la madre, Per_1 fermo l'affido condiviso dei figli, pur esprimendo il padre la preoccupazione in ordine al fatto che fosse risultato in possesso di sostanze stupefacenti Per_1 ed altresì in ordine al fatto che la facesse uso di sostanze stupefacenti CP_1
e si trovasse in difficoltà economiche.
Si costituiva la ammettendo che a partire dal 2022 essa aveva vissuto CP_1 momenti di difficoltà economica e conseguentemente personale, con perdita del lavoro, ma negando di fare uso di sostanze, e chiedendo il mantenimento del regime di collocamento stabilito in sede di decreto del 2016. Dagli atti introduttivi di causa emergeva l'essere data una particolare difficoltà comunicativa fra i genitori, che aveva generato numerosi litigi.
Inizialmente sembrano date le condizioni per una definizione consensuale del giudizio: preso atto che al giugno 2023, aveva deciso di lasciare la Per_1
Per_ casa della madre per tornare a vivere dal padre e , iniziando peraltro il figlio a lavorare;
che i figli dichiaravano di volere rimanere collocati presso il padre e che sembrava dato un loro rapporto sereno con la madre, le parti avevano redatto una bozza di accordo per la definizione del presente giudizio, che prevedeva il collocamento prevalente di entrambi i figli presso il padre (cfr. la bozza depositata il 14.11.2023).
Le parti chiedevano vari rinvii per sperimentare la fattibilità e il rispetto dell'assetto concordato (cfr. i verbali delle udienze del 28.9 e del 26.10.2023, e del 22.2.2024).
Successivamente, si verificavano dei forti litigi intrafamiliari, si alzava il livello di conflittualità fra le parti, anche a livello processuale, e si verificano inaspettati mutamenti del quadro fattuale, che facevano apparire non più attuabili le condizioni concordate nel novembre 2023, che richiedevano un attento e costante monitoraggio della situazione familiare e che rendevano necessario adottare dei provvedimenti.
Si procedeva anzitutto, all'ascolto dei minori all'udienza, dato che nel marzo
2024 settimane era successo un brutto litigio fra essi e la madre, a seguito del quale la aveva mandato messaggi di insulti all' incolpandolo CP_1 Pt_1 della situazione: all'udienza del 11.4.2025 i minori affermavano chiaramente di volere rimanere collocati presso il padre, come era dato da mesi, confermando di avere visto in più occasioni la madre in stato di alterazione da uso di droghe e di avere notato presso l'abitazione della stessa una “sostanza bianca”, ma dichiarando altresì di volere mantenere un rapporto con lei e di volere che la madre “si ripulisse”.
La volontà dei minori era fatta propria dal Giudice relatore nell'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 cod. proc. civ., prevedendo comunque un libero diritto di visita fra madre e figli (cfr. l'ordinanza del
15.4.2024).
Successivamente, ed in modo inaspettato, mentre rimaneva fermo Per_1 sulla propria posizione di restare collocato presso il padre, nell'estate 2024 Per_ succedeva che decidesse di andare a vivere presso la madre, cessando di frequentare e persino di chiamare il padre;
disposto il rientro della minore presso il padre (cfr. l'ordinanza del 12.9.2024), verso il novembre 2024 Per_ accadeva nuovamente che tornasse a vivere dalla madre, cessando nuovamente la frequentazione del padre. Per_ L' evidenziava come, a seguito del ritorno di presso la madre, Pt_1
Per_ fosse risultato peggiorato il suo rendimento scolastico e avesse cominciato a seguire uno stile di vita non consono per una ragazzina di 14 anni
(cfr. i verbali delle udienze del 6.11. e del 5.12.2024; cfr. la nota di parte del 23.10. e del 19.11.2024). Pt_1
Le parti autonomamente decidevano di prendere parte ad un percorso di mediazione, stante l'esplodere della conflittualità fra di esse.
Per_ Si procedeva quindi ad instaurare un dialogo con , per conoscere la sua posizione rispetto al suo collocamento e le ragioni del suo rifiuto, non solo a rimanere collocata presso il padre, ma anche di frequentarlo, e per invitarla a tenere uno stile di vista più consono alla sua età:
Per_ all'udienza del 25.2.2025 ribadiva la propria volontà di rimanere a vivere presso la madre, perché dal padre si sentiva troppo controllata;
riconosceva di essere andata a trovare il padre solo poche volte, ma riteneva che il rapporto con lui stesse migliorando;
Per_ all'udienza successiva, del 8.5.2025, mentiva clamorosamente al Giudice, dichiarando che tutto stava procedendo regolarmente, mentre i genitori
Per_ confermavano che pochi giorni prima era stata così gravemente inadempiente alle regole di rientro serale ad essa date dalla che la madre CP_1 le aveva imposto di tornare a vivere dal padre. Per_ Per_ Il ritorno di presso il padre durava solo pochi giorni, perché dapprima scappava da un'amica, tanto da rendere necessario l'intervento dei
Carabinieri, quindi ritornava a vivere presso la madre, interrompendo nuovamente ogni contatto con il padre, neanche rispondendogli al telefono
(cfr. il verbale dell'udienza del 11.6.2025).
Nel frattempo, a spese dell' la si sottoponeva ad esami piliferi Pt_1 CP_1 del capello, per dimostrare la propria astinenza dall'uso di droghe: tali esami davano risultato negativo (si confronti l'esito depositato il 12.6.2025).
Alla luce del quadro fattuale creatosi, all'udienza del 17.10.2025 le parti chiedevano di consensualizzare il presente giudizio alle seguenti condizioni: Per_
“ - affidamento condiviso di , quale figlia minore, con sua collocazione presso la residenza della madre;
- obbligo di mantenimento ordinario a carico del padre per € 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, con partecipazione al
50% delle spese straordinarie secondo quanto segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
• i genitori si impegnano congiuntamente a consentire e sostenere la frequentazione tra Per_
e il papà, nel comune intento di valorizzare detto rapporto con libera richiesta della figlia di vedere stare col padre ogni qual volta lo desiderasse”;
La causa era rimessa in decisione.
All'esito della lunga istruttoria, questo Tribunale ritiene di potere fare proprie le condizioni concordate fra le parti.
E' orientamento di questo Tribunale che nella decisione sul collocamento di un
“grande adolescente” non si possa prescindere dalla sua volontà, salvo che il minore scelga di vivere presso un genitore totalmente inadeguato.
Nel caso di specie, si deve prendere atto che, tanto in via di fatto, tanto in sede Per_ di suo ascolto, da quasi due anni chiaramente esprime la propria preferenza di rimanere collocata presso la Lepore. Per_ Per quanto sia indiscutibilmente emerso che presso la madre abbia spazi di libertà eccessivi e inadeguati rispetto all'età, comunque è dato che il Per_ collocamento di presso la madre non la esponga ad una condizione di pregiudizio: in tal senso rassicura l'esito dell'esame del capello pervenuto.
Si comprende e si condivide la posizione di parte per cui lo stesso ha Pt_1
Per_ accettato il collocamento di presso la madre, pur nel convincimento che tale collocazione non corrisponda a quanto avrebbe desiderato e non appaia la Per_ soluzione di maggior tutela per , considerando che attuare forme di collocamento coercitivo della figlia presso di esso padre non conseguirebbe risultati migliori (cfr. il verbale dell'udienza del 17.10.2025).
Nulla va disposto riguardo essendo il figlio ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, essendo in presenza di una definizione consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni stabilite con decreto del 9.6.2016 di questo Tribunale (proc. V.G. 1226/16), ferme le altre condizioni
OMOLOGA le seguenti condizioni, proposte dalle parti: Per_ affidamento condiviso di , con sua collocazione presso la residenza della madre;
obbligo di mantenimento ordinario a carico del padre per € 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, con partecipazione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
SSN; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
i genitori si impegnano congiuntamente a consentire e sostenere la Per_ frequentazione tra e il papà, nel comune intento di valorizzare detto rapporto con libera richiesta della figlia di vedere stare col padre ogni qual volta lo desiderasse;
DICHIARA
le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 27/11/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337quinquies cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Michele Tolomini, del Foro di Cremona
ricorrente contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Marco Pezzani, del Foro di Cremona resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio fra e sono nati Parte_1 CP_1
Per_ il 2.7.2007, e , il 15.11.2010. Per_1
L'affido, il collocamento e il mantenimento dei figli aveva ricevuto una prima regolamentazione con decreto di questo Tribunale del 9.5.2016 (all'esito del giudizio n. V.G. 1226/16): ai fini che in questa sede rilevano, veniva disposto il loro affido condiviso ed il loro collocamento a settimane alterne presso i genitori, con loro mantenimento diretto.
Con ricorso del 27.3.2023 l' introduceva il presente giudizio. Pt_1
Allegava il ricorrente che, a far data dall'estate 2022, il collocamento alternato previsto non aveva più avuto concreta attuazione, perché i figli avevano deciso di rimanere costantemente dalla e frequentavano esso padre in misura CP_1 limitata, senza alcun atteggiamento collaborativo della nel senso di CP_1 esortare i figli a fargli visita;
che all'attualità continuava a rifiutare un Per_1 rapporto continuativo con esso padre, mentre a far data dal febbraio 2023 Per_
aveva deciso di trasferirsi in modo stabile presso di lui, ciò che si era tradotto anche in miglioramento del rendimento scolastico della figlia. Per_ Chiedeva pertanto il ricorrente di disporsi il collocamento prevalente di presso esso padre ed il collocamento prevalente di presso la madre, Per_1 fermo l'affido condiviso dei figli, pur esprimendo il padre la preoccupazione in ordine al fatto che fosse risultato in possesso di sostanze stupefacenti Per_1 ed altresì in ordine al fatto che la facesse uso di sostanze stupefacenti CP_1
e si trovasse in difficoltà economiche.
Si costituiva la ammettendo che a partire dal 2022 essa aveva vissuto CP_1 momenti di difficoltà economica e conseguentemente personale, con perdita del lavoro, ma negando di fare uso di sostanze, e chiedendo il mantenimento del regime di collocamento stabilito in sede di decreto del 2016. Dagli atti introduttivi di causa emergeva l'essere data una particolare difficoltà comunicativa fra i genitori, che aveva generato numerosi litigi.
Inizialmente sembrano date le condizioni per una definizione consensuale del giudizio: preso atto che al giugno 2023, aveva deciso di lasciare la Per_1
Per_ casa della madre per tornare a vivere dal padre e , iniziando peraltro il figlio a lavorare;
che i figli dichiaravano di volere rimanere collocati presso il padre e che sembrava dato un loro rapporto sereno con la madre, le parti avevano redatto una bozza di accordo per la definizione del presente giudizio, che prevedeva il collocamento prevalente di entrambi i figli presso il padre (cfr. la bozza depositata il 14.11.2023).
Le parti chiedevano vari rinvii per sperimentare la fattibilità e il rispetto dell'assetto concordato (cfr. i verbali delle udienze del 28.9 e del 26.10.2023, e del 22.2.2024).
Successivamente, si verificavano dei forti litigi intrafamiliari, si alzava il livello di conflittualità fra le parti, anche a livello processuale, e si verificano inaspettati mutamenti del quadro fattuale, che facevano apparire non più attuabili le condizioni concordate nel novembre 2023, che richiedevano un attento e costante monitoraggio della situazione familiare e che rendevano necessario adottare dei provvedimenti.
Si procedeva anzitutto, all'ascolto dei minori all'udienza, dato che nel marzo
2024 settimane era successo un brutto litigio fra essi e la madre, a seguito del quale la aveva mandato messaggi di insulti all' incolpandolo CP_1 Pt_1 della situazione: all'udienza del 11.4.2025 i minori affermavano chiaramente di volere rimanere collocati presso il padre, come era dato da mesi, confermando di avere visto in più occasioni la madre in stato di alterazione da uso di droghe e di avere notato presso l'abitazione della stessa una “sostanza bianca”, ma dichiarando altresì di volere mantenere un rapporto con lei e di volere che la madre “si ripulisse”.
La volontà dei minori era fatta propria dal Giudice relatore nell'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 cod. proc. civ., prevedendo comunque un libero diritto di visita fra madre e figli (cfr. l'ordinanza del
15.4.2024).
Successivamente, ed in modo inaspettato, mentre rimaneva fermo Per_1 sulla propria posizione di restare collocato presso il padre, nell'estate 2024 Per_ succedeva che decidesse di andare a vivere presso la madre, cessando di frequentare e persino di chiamare il padre;
disposto il rientro della minore presso il padre (cfr. l'ordinanza del 12.9.2024), verso il novembre 2024 Per_ accadeva nuovamente che tornasse a vivere dalla madre, cessando nuovamente la frequentazione del padre. Per_ L' evidenziava come, a seguito del ritorno di presso la madre, Pt_1
Per_ fosse risultato peggiorato il suo rendimento scolastico e avesse cominciato a seguire uno stile di vita non consono per una ragazzina di 14 anni
(cfr. i verbali delle udienze del 6.11. e del 5.12.2024; cfr. la nota di parte del 23.10. e del 19.11.2024). Pt_1
Le parti autonomamente decidevano di prendere parte ad un percorso di mediazione, stante l'esplodere della conflittualità fra di esse.
Per_ Si procedeva quindi ad instaurare un dialogo con , per conoscere la sua posizione rispetto al suo collocamento e le ragioni del suo rifiuto, non solo a rimanere collocata presso il padre, ma anche di frequentarlo, e per invitarla a tenere uno stile di vista più consono alla sua età:
Per_ all'udienza del 25.2.2025 ribadiva la propria volontà di rimanere a vivere presso la madre, perché dal padre si sentiva troppo controllata;
riconosceva di essere andata a trovare il padre solo poche volte, ma riteneva che il rapporto con lui stesse migliorando;
Per_ all'udienza successiva, del 8.5.2025, mentiva clamorosamente al Giudice, dichiarando che tutto stava procedendo regolarmente, mentre i genitori
Per_ confermavano che pochi giorni prima era stata così gravemente inadempiente alle regole di rientro serale ad essa date dalla che la madre CP_1 le aveva imposto di tornare a vivere dal padre. Per_ Per_ Il ritorno di presso il padre durava solo pochi giorni, perché dapprima scappava da un'amica, tanto da rendere necessario l'intervento dei
Carabinieri, quindi ritornava a vivere presso la madre, interrompendo nuovamente ogni contatto con il padre, neanche rispondendogli al telefono
(cfr. il verbale dell'udienza del 11.6.2025).
Nel frattempo, a spese dell' la si sottoponeva ad esami piliferi Pt_1 CP_1 del capello, per dimostrare la propria astinenza dall'uso di droghe: tali esami davano risultato negativo (si confronti l'esito depositato il 12.6.2025).
Alla luce del quadro fattuale creatosi, all'udienza del 17.10.2025 le parti chiedevano di consensualizzare il presente giudizio alle seguenti condizioni: Per_
“ - affidamento condiviso di , quale figlia minore, con sua collocazione presso la residenza della madre;
- obbligo di mantenimento ordinario a carico del padre per € 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, con partecipazione al
50% delle spese straordinarie secondo quanto segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
• i genitori si impegnano congiuntamente a consentire e sostenere la frequentazione tra Per_
e il papà, nel comune intento di valorizzare detto rapporto con libera richiesta della figlia di vedere stare col padre ogni qual volta lo desiderasse”;
La causa era rimessa in decisione.
All'esito della lunga istruttoria, questo Tribunale ritiene di potere fare proprie le condizioni concordate fra le parti.
E' orientamento di questo Tribunale che nella decisione sul collocamento di un
“grande adolescente” non si possa prescindere dalla sua volontà, salvo che il minore scelga di vivere presso un genitore totalmente inadeguato.
Nel caso di specie, si deve prendere atto che, tanto in via di fatto, tanto in sede Per_ di suo ascolto, da quasi due anni chiaramente esprime la propria preferenza di rimanere collocata presso la Lepore. Per_ Per quanto sia indiscutibilmente emerso che presso la madre abbia spazi di libertà eccessivi e inadeguati rispetto all'età, comunque è dato che il Per_ collocamento di presso la madre non la esponga ad una condizione di pregiudizio: in tal senso rassicura l'esito dell'esame del capello pervenuto.
Si comprende e si condivide la posizione di parte per cui lo stesso ha Pt_1
Per_ accettato il collocamento di presso la madre, pur nel convincimento che tale collocazione non corrisponda a quanto avrebbe desiderato e non appaia la Per_ soluzione di maggior tutela per , considerando che attuare forme di collocamento coercitivo della figlia presso di esso padre non conseguirebbe risultati migliori (cfr. il verbale dell'udienza del 17.10.2025).
Nulla va disposto riguardo essendo il figlio ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, essendo in presenza di una definizione consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni stabilite con decreto del 9.6.2016 di questo Tribunale (proc. V.G. 1226/16), ferme le altre condizioni
OMOLOGA le seguenti condizioni, proposte dalle parti: Per_ affidamento condiviso di , con sua collocazione presso la residenza della madre;
obbligo di mantenimento ordinario a carico del padre per € 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, con partecipazione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
SSN; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
i genitori si impegnano congiuntamente a consentire e sostenere la Per_ frequentazione tra e il papà, nel comune intento di valorizzare detto rapporto con libera richiesta della figlia di vedere stare col padre ogni qual volta lo desiderasse;
DICHIARA
le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 27/11/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti;