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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
N.1491 2025 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente
dott.ssa Serena Berruti Giudice
dott.ssa Enrica Nasti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARRAFFINO LUIGI giusta procura in atti contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PEPE FRANCESCO giusta procura in atti.
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale nella quale le parti hanno depositato conclusioni congiunte.
Conclusioni: come formulate congiuntamente dalle parti all'udienza del 28 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 DI ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge Controparte_1 senza previsione di alcun mantenimento per sé e per i figli maggiorenni e con rinuncia all'assegnazione della casa familiare.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande che:
-il matrimonio era stato contratto in Montecalvo IR (AV) il 28 ottobre 2000 e che da esso erano nati 3 figli, (27- Persona_1
02-2001) studente universitario, (27-02-2001) Controparte_2 economicamente indipendente e (15-05-2007)studente; Persona_2
-dopo un primo periodo di serena convivenza, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa del disinteresse mostrato dal ricorrente nei confronti della famiglia;
-che per tutelare e salvaguardare la serenità dei figli non aveva mai intrapreso, prima d'ora, alcun giudizio di separazione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente si è associato alla domanda di separazione contestando l'esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente. Ha dedotto di aver sempre avuto cura della propria famiglia e che, al contrario, la crisi matrimoniale era stata causata dalla stessa , per grave violazione dei doveri nascenti dal Pt_1 matrimonio, in quanto da tempo si era disinteressata del ricorrente e della prole.
Con note depositate in data 23 settembre 2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute alle seguenti conclusioni congiunte -contenute nell'accordo datato 18 settembre 2025- chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni ivi rassegnate che, sinteticamente, stabiliscono al punto 3 la rinuncia di CP_3
ad un assegno per il proprio mantenimento a carico del
[...]
, al punto 4 l'esclusione di un obbligo del di CP_1 CP_1 corrispondere un assegno per il mantenimento dei due figli maggiorenni ma non autosufficienti fermo restando l'impegno del medesimo, qualora i tre figli avessero necessità anche per le loro future scelte di vita, di dar loro sostegno economico e morale;
al punto 5 l'assegnazione della casa coniugale al resistente, già
2 proprietario della stessa, con diritto della ricorrente di prelevare i beni ivi indicati ed impegno a restituire le chiavi dell'abitazione; al punto 6 previsione della facoltà dei figli di dimorare presso l'abitazione del padre o della madre a proprio piacimento.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto agli atti del fascicolo in data
16 dicembre 2025.
La domanda di pronuncia di sentenza di separazione giudiziale merita accoglimento, in quanto alla luce delle circostanze dedotte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, deve ritenersi che non vi sono margini per la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, circostanza questa confermata anche da quanto dichiarato dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. relativamente alla inesistenza della volontà di riconciliarsi.
Le parti sono addivenute a conclusioni congiunte, riportate nel verbale di conciliazione del 18 settembre 2025 e depositato in via telematica. Le condizioni di cui ai punti 3 e 4 non si pongono in contrasto con l'ordine pubblico e in assenza di figli minorenni, possono essere omologate dal Tribunale.
Si prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in relazione al godimento esclusivo da parte del ricorrente della casa coniugale, d sua proprietà, di cui al punto 5 delle condizioni, rappresentando che non si tratta di provvedimento di assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies C.C., in assenza delle condizioni dalla detta norma prevista. Allo stesso modo si prende atto dell'accordo, nel medesimo punto raggiunto tra le parti, in relazione alla restituzione dei beni mobili della e alla restituzione delle Pt_1 chiavi dell'abitazione della casa familiare da parte di quest'ultima. Si prende infine atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla facoltà dei figli di dimorare presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore a proprio piacimento, tenuto conto che stante il raggiungimento della maggiore età da parte
3 degli stessi, nulla deve essere disposto in relazione alla loro collocazione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che le parti sono addivenute a conclusioni congiunte, sussistono le eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] ed Controparte_1 nato a [...]il [...], uniti in matrimonio in Montecalvo
IR (AV)il 28 ottobre 2000(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ariano IR (AV), parte 2 serie B n. 36 anno 2000) omologando le condizioni di cui ai punti
3 e 4 e prendendo atto degli accordi raggiunti dalle parti ai punti
5 e 6 dell'accordo depositato agli atti del giudizio in data 23 settembre 2025;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, secondo le norme di legge;
-compensa le spese di lite.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Serena Berruti dott.ssa Floriana Consolante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
N.1491 2025 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente
dott.ssa Serena Berruti Giudice
dott.ssa Enrica Nasti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARRAFFINO LUIGI giusta procura in atti contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PEPE FRANCESCO giusta procura in atti.
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale nella quale le parti hanno depositato conclusioni congiunte.
Conclusioni: come formulate congiuntamente dalle parti all'udienza del 28 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 DI ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge Controparte_1 senza previsione di alcun mantenimento per sé e per i figli maggiorenni e con rinuncia all'assegnazione della casa familiare.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande che:
-il matrimonio era stato contratto in Montecalvo IR (AV) il 28 ottobre 2000 e che da esso erano nati 3 figli, (27- Persona_1
02-2001) studente universitario, (27-02-2001) Controparte_2 economicamente indipendente e (15-05-2007)studente; Persona_2
-dopo un primo periodo di serena convivenza, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa del disinteresse mostrato dal ricorrente nei confronti della famiglia;
-che per tutelare e salvaguardare la serenità dei figli non aveva mai intrapreso, prima d'ora, alcun giudizio di separazione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente si è associato alla domanda di separazione contestando l'esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente. Ha dedotto di aver sempre avuto cura della propria famiglia e che, al contrario, la crisi matrimoniale era stata causata dalla stessa , per grave violazione dei doveri nascenti dal Pt_1 matrimonio, in quanto da tempo si era disinteressata del ricorrente e della prole.
Con note depositate in data 23 settembre 2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute alle seguenti conclusioni congiunte -contenute nell'accordo datato 18 settembre 2025- chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni ivi rassegnate che, sinteticamente, stabiliscono al punto 3 la rinuncia di CP_3
ad un assegno per il proprio mantenimento a carico del
[...]
, al punto 4 l'esclusione di un obbligo del di CP_1 CP_1 corrispondere un assegno per il mantenimento dei due figli maggiorenni ma non autosufficienti fermo restando l'impegno del medesimo, qualora i tre figli avessero necessità anche per le loro future scelte di vita, di dar loro sostegno economico e morale;
al punto 5 l'assegnazione della casa coniugale al resistente, già
2 proprietario della stessa, con diritto della ricorrente di prelevare i beni ivi indicati ed impegno a restituire le chiavi dell'abitazione; al punto 6 previsione della facoltà dei figli di dimorare presso l'abitazione del padre o della madre a proprio piacimento.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto agli atti del fascicolo in data
16 dicembre 2025.
La domanda di pronuncia di sentenza di separazione giudiziale merita accoglimento, in quanto alla luce delle circostanze dedotte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, deve ritenersi che non vi sono margini per la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, circostanza questa confermata anche da quanto dichiarato dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. relativamente alla inesistenza della volontà di riconciliarsi.
Le parti sono addivenute a conclusioni congiunte, riportate nel verbale di conciliazione del 18 settembre 2025 e depositato in via telematica. Le condizioni di cui ai punti 3 e 4 non si pongono in contrasto con l'ordine pubblico e in assenza di figli minorenni, possono essere omologate dal Tribunale.
Si prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in relazione al godimento esclusivo da parte del ricorrente della casa coniugale, d sua proprietà, di cui al punto 5 delle condizioni, rappresentando che non si tratta di provvedimento di assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies C.C., in assenza delle condizioni dalla detta norma prevista. Allo stesso modo si prende atto dell'accordo, nel medesimo punto raggiunto tra le parti, in relazione alla restituzione dei beni mobili della e alla restituzione delle Pt_1 chiavi dell'abitazione della casa familiare da parte di quest'ultima. Si prende infine atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla facoltà dei figli di dimorare presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore a proprio piacimento, tenuto conto che stante il raggiungimento della maggiore età da parte
3 degli stessi, nulla deve essere disposto in relazione alla loro collocazione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che le parti sono addivenute a conclusioni congiunte, sussistono le eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] ed Controparte_1 nato a [...]il [...], uniti in matrimonio in Montecalvo
IR (AV)il 28 ottobre 2000(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ariano IR (AV), parte 2 serie B n. 36 anno 2000) omologando le condizioni di cui ai punti
3 e 4 e prendendo atto degli accordi raggiunti dalle parti ai punti
5 e 6 dell'accordo depositato agli atti del giudizio in data 23 settembre 2025;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, secondo le norme di legge;
-compensa le spese di lite.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Serena Berruti dott.ssa Floriana Consolante
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