Sentenza 17 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 2 novembre 2022
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2021, proposto da DE NA, RA LO, NO SP, RI LO, LA LO, LA LO, FA CO, RC CO, NA SP, ER SP, AN NA, AN CO; nonchè da NO CO e NC CO, in qualità di eredi di GI CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato DE Bressan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cortina D'Ampezzo, non costituita in giudizio ;
nei confronti
Regione Veneto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province di Belluno, Padova, non costituiti in giudizio ;
per l’ottemperanza
alla Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, n. 518/2019, pubblicata in data 20 aprile 2019 e alla Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, n. 886/2021, pubblicata il 5 luglio 2021, previa, per quanto occorra, declaratoria di nullità (e per quanto occorra annullamento):
- dell'atto del Comune di Cortina d'Ampezzo prot. n. 0015132 del 4 agosto 2021 “ L.R. n. 61/85 e L. 47/85 – Determinazione di sospensione e successivo diniego sulla domanda di concessione per iniziare i lavori di nuovo fabbricato sulla p.f. 3818 in loc. Crignes del prot. 2791 in data 4 marzo 1982 ” notificato in pari data;
- degli atti che siano eventualmente stati adottati o approvati dal Comune di Cortina d'Ampezzo in violazione o elusione della Sentenza del TAR Veneto, Sezione Seconda, n. 518/2019 e della Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, n. 886/2021;
- nominarsi un Commissario ad acta , ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 4 lett. d) del D.lgs. n. 104/2010 per la verifica del “provvedimento” assunto dal Comune di Cortina d'Ampezzo in data 4 agosto 2021 in relazione ai progetti originari riproposti dai ricorrenti in data 2 luglio 2020 e 11 novembre 2020, nonché per la verifica di eventuali ulteriori decisioni assunte dallo stesso comune di Cortina in relazione ai predetti progetti e con l'adozione consequenziale di determinazioni finalizzate alla concessione edilizia e/o permesso a costruire di cui ai predetti progetti;
- subordinatamente ordinarsi al Comune di Cortina d'Ampezzo in persona del Sindaco pro tempore di ottemperare alla Sentenza del TAR Veneto n. 518/2019 e alla Sentenza del TAR Veneto n. 886/2021 e, per l'effetto, ordinarsi il rilascio di concessione edilizia e/o di permesso di costruire ai ricorrenti in relazione ai progetti originari riproposti dai ricorrenti in data 2 luglio 2020 e 11 novembre 2020 nel termine di trenta giorni (e/o quello che sarà ritenuto più opportuno da Codesto TAR);
- provvedersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. e) del D.lgs. n. 104 del 2010 con l'applicazione a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo della misura dell' astreinte per l'importo di 50,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo successivo alla pubblicazione dell'emananda Sentenza;
In via ulteriormente subordinata dichiararsi nulli e/o inefficaci e/o annullarsi, eventualmente disponendosi la conversione del rito in ordinario (ove occorra):
- il “provvedimento” del Comune di Cortina d'Ampezzo prot. n. 0015132 del 4 agosto 2021 “ L.R. n. 61/85 e L. 47/85 – Determinazione di sospensione e successivo diniego sulla domanda di concessione per iniziare i lavori di nuovo fabbricato sulla p.f. 3818 in loc. Crignes del prot. 2791 in data 4 marzo 1982 ” notificato in pari data;
- gli atti che siano eventualmente stati adottati o approvati dal Comune di Cortina d'Ampezzo in violazione o elusione della Sentenza del TAR Veneto n. 518/2019 e T.A.R. Veneto, n. 886/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortina D'Ampezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno giudizio si inserisce in una complessa vicenda procedimentale e processuale che dura da più di 40 anni e che vede contrapporsi il Comune di Cortina d’Ampezzo agli odierni ricorrenti, e in precedenza ai loro danti causa, che aspirano ad ottenere il titolo edilizio per la costruzione di una villetta di importanti dimensioni in località Crignes.
Le vicende pregresse.
La prima istanza di titolo edilizio era stata presentata nel dicembre del 1973 dal signor SP GI.
Passando solo alle fasi più recenti della vicenda, che hanno un riflesso diretto sul presente giudizio, occorre ricordare i seguenti passaggi:
- i danti causa dei ricorrenti, dopo l’approvazione nell’aprile del 1979 del nuovo PRG, in data 4 marzo 1982 hanno presentato una nuova domanda di concessione edilizia;
- il Sindaco ha sospeso ogni determinazione con atto del 3 giugno 1982 in attuazione delle misure di salvaguardia derivanti dall’adozione della variante delle NTA del PRG di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 144/1982, che aveva ridotto gli indici di copertura e fabbricabilità delle zone B1, B2 e B3 fra le quali ricade la proprietà dei richiedenti, rendendo non assentibile l’intervento;
- la variante urbanistica è stata definitivamente approvata con delibera della Regione Veneto n. 3555 del 12 luglio 1983; il Sindaco con provvedimento del 31 ottobre 1983 ha quindi negato definitivamente il titolo edilizio;
- i ricorrenti hanno presentato ricorso sia avverso la variante urbanistica n. 17 sia avverso il provvedimento di diniego. Il TAR Veneto, Sezione II, ha riunito i ricorsi (NRG 2406/1983 e 217/1984) e con sentenza 1180/1990 ha dichiarato improcedibile il primo per sopravvenuto difetto di interesse poiché “ proposto avverso gli atti deliberativi di adozione e di approvazione della variante generale al P.R. G. di Cortina d’Ampezzo ” adottato con la deliberazione consiliare n. 221/1979, in quanto annullato nelle more del giudizio dal Consiglio di Stato, Sezione V con le sentenze n. 347/89 e 348/89 (rese tra parti terze) perché le ampie e sostanziali modifiche recate al testo originariamente adottato rendevano necessaria una nuova pubblicazione del piano medesimo, e ha accolto il secondo perché l’illegittimità del PRG viziava in via derivata il diniego di permesso di costruire;
- il Comune di Cortina d’Ampezzo ha ripubblicato il PRG, le varianti e gli strumenti attuativi approvati in sua attuazione; la Regione Veneto, con delibera 3478 del 21 giugno 1991, ha approvato il Piano ad esclusione delle varianti e dei piani attuativi, in quanto non considerati contenuto inscindibile del PRG; tale deliberazione regionale è stata impugnata dal Comune avanti al TAR Veneto, che, con sentenza 134/1992, ha dichiarato valide ed efficaci le varianti al P.R.G. approvate prima dell’annullamento dello strumento urbanistico generale ad opera delle sentenze del Consiglio di Stato n. 347 e 348 del 1989;
- in data 30 giugno 1992 il Comune ha quindi respinto nuovamente l’istanza di concessione edilizia; i ricorrenti hanno impugnato tale diniego e il TAR, con sentenza n. 754/1994, ha accolto il ricorso e annullato il diniego perché, essendo stata adottata una nuova variante (deliberazione del c.c. 53/1991) riproduttiva di quella precedentemente approvata, il Comune avrebbe dovuto adottare un provvedimento di contenuto soprassessorio e non un diniego definitivo;
- i ricorrenti proponevano ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza;
- nelle more del giudizio il Comune ha nuovamente provveduto sull’istanza, assumendo un nuovo provvedimento di diniego in data 1 marzo 1996, motivato dal contrasto del progetto con l’art. 17 della variante. I ricorrenti lo hanno impugnato. Il TAR, riuniti i ricorsi di ottemperanza e di annullamento, li ha respinti (TAR 371/1998), ma la sentenza è stata riformata in Appello. Il Consiglio di Stato, con sentenza 1079/2002, ha ritenuto illegittimo il diniego, perché il Comune - dopo l’annullamento giudiziale del diniego del 30 giugno 1992 - avrebbe dovuto applicare la disciplina urbanistica vigente alla data della notifica della relativa sentenza n. 754/94, ovvero la delibera 53/1991 di adozione del PRG (che poi non è stata approvata dalla Regione) e, quindi, avrebbe dovuto sospendere l’esame della domanda in applicazione del regime di salvaguardia fino all’approvazione della variante adottata. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui l’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporta l’obbligo per il Comune di riesaminare l’originaria domanda applicando la normativa urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è notificata o è comunicata in via amministrativa e tenendo, quindi, conto dell’eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta nel corso del giudizio; ha ritenuto inoltre irrilevante la circostanza che la variante del 1991 fosse riproduttiva delle prescrizioni contenute nella precedente, in quanto solo adottata e ciò ostava ad un rigetto definitivo dell’istanza.
A seguito di tale decisione il Comune con nota prot. n. 17521/02 UT datata 30 agosto 2002 ha disposto anzitutto - ora per allora - la sospensione di ogni determinazione in ordine alla domanda di concessione edilizia presentata il 4 marzo 1982 e al contempo, dando atto dell’avvenuta scadenza del regime di salvaguardia a far data dal 29 ottobre 1994 (per effetto della mancata approvazione della variante adottata con delibera n. 53/1991), ha negato il rilascio della concessione edilizia sul presupposto che l’area in esame, al 30 ottobre 1994 doveva ritenersi priva di destinazione urbanistica, libera e inedificabile fino all’approvazione del piano regolatore generale ai sensi dell’art. 41 quinquies comma 5 della L. 1150/42.
I ricorrenti hanno impugnato anche questo provvedimento innanzi all’intestato TAR, che lo ha annullato con la sentenza n. 518/2019.
Il TAR ha ivi statuito:
- che il Consiglio di Stato ha fissato una chiara regola, in base al quale il Comune doveva pronunciarsi sull’istanza di concessione edilizia secondo la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della notifica o della comunicazione in via amministrativa della sentenza T.A.R. Veneto n. 754/1994, ovvero al 18 ottobre 1994;
- che a tale data vigeva il regime di salvaguardia relativo alla variante al P.R.G. adottata il 29 ottobre 1991 (poi scaduto il 29 ottobre 1994, non essendo mai stata trasmessa la variante alla Regione per l’approvazione);
- che il Comune ha correttamente individuato la normativa urbanistica ed edilizia vigente a tale data, ma ha errato nel ritenere l’area priva di destinazione urbanistica e inedificabile fino all’approvazione del nuovo PRG, perché “ la mancata conclusione del procedimento volto all'approvazione della variante (solo adottata) e, dunque, il mancato “subentro” di un nuovo assetto normativo urbanistico non determina affatto un vuoto nella disciplina dell'area interessata, posto che si (ri)espande nella sua pienezza - non risultando più limitata, in senso negativo, dalla variante solo adottata - la disciplina urbanistica già in vigore ”;
- pertanto “ il Comune resistente è tenuto a verificare quale disciplina urbanistica ed edilizia risultava vigente alla data del 30 ottobre 1994 e, alla luce di quella, determinarsi sulla istanza di concessione edilizia ”.
A fronte dell’inerzia comunale i ricorrenti hanno proposto ricorso in ottemperanza, accolto dal TAR con sentenza 886/21, che ha statuito l’obbligo per l’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza 518/2019, individuando la disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data del 30 ottobre 1994 (data di superamento del regime di salvaguardia relativo alla variante al PRG adottata il 29.10.91, scaduto il 29.10.1994) e rideterminandosi, conseguentemente, sulla istanza di concessione edilizia presentata dagli interessati.
Il Comune entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza ha assunto il provvedimento 4 agosto 2021 con cui ha dapprima sospeso, ora per allora, ogni determinazione sulla domanda di concessione edilizia presentata in data 4 marzo 1982; quindi, preso atto della scadenza del regime di salvaguardia a far data dal 29 ottobre 1994, ha negato la concessione edilizia individuando la norma applicabile nella Variante dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. adottata con delibera consiliare n. 144 del 1 giugno 1982 ed approvata dalla Regione Veneto con delibera n. 3555 del 12 luglio 1983. A tenore di tale normativa l’area interessata dalla domanda di intervento ricade in zona residenziale rada B3, disciplinata dall’art. 17 delle NTA, che prevede parametri edificatori (per superficie fondiaria minima, per indice di edificabilità fondiaria e per indice di copertura) incompatibili con la richiesta di edificazione, in quanto: a) la superficie fondiaria risulta di mq 2240 minore ai mq 5000 previsti dall’art. 17 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale; b) l’indice di edificabilità fondiaria è pari a mc/mq 0,6, contro lo 0,2 previsto dall’art. 17 lett. c) delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale; c) l’indice di copertura è pari all’ 8% contro il 3% consentito dallo stesso art. 17 lett. b) delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale.
Il presente ricorso
I ricorrenti hanno proposto il presente ricorso in ottemperanza iscritto al NRG 1162/2021, con cui hanno chiesto al giudice adito, in esecuzione della sentenza del TAR Veneto 886/2021, di dichiarare la nullità del provvedimento comunale di data 4 agosto 2021 - lamentandone la natura elusiva perché lo stesso, individuando la disciplina urbanistica applicabile alla data del 31.10.1994 nella variante all’art. 17 delle NTA, avrebbe di fatto riproposto un provvedimento di contenuto identico a quello annullato con la sentenza n. 1180/1990 - e, in via subordinata, hanno chiesto l’annullamento del medesimo provvedimento, deducendone l’illegittimità.
Il ricorso in ottemperanza è stato respinto in primo grado dal TAR del Veneto con sentenza 459/2022, confermata in appello (Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9482). Il TAR ha disposto altresì il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. per l’esame con il rito ordinario delle censure volte all’annullamento del nuovo diniego del permesso di costruire.
Dopo il definitivo rigetto dell’azione di ottemperanza viene quindi qui in esame la domanda di annullamento del provvedimento comunale del 4 agosto 2021 formulata in via subordinata dai ricorrenti.
Essi deducono che il diniego disposto dall’amministrazione sarebbe illegittimo per:
- erronea individuazione della normativa urbanistica applicabile; i ricorrenti sostengono che sia errata la sua individuazione nell’art. 17 della Variante alle NTA adottata nel 1982 e approvata dalla Regione nel 1983, perché le sentenze del TAR Veneto n. 1180/90 e n. 754/94 e del Consiglio di Stato n. 1079/02, pur non provvedendo esse stesse all’annullamento della variante, hanno dato conto della relativa caducazione;
- violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comunale, dell’art. 20 del TUE e dei principi del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, perché il diniego comunale, adottato senza il coinvolgimento della commissione edilizia comunale, senza partecipazione procedimentale e senza effettiva istruttoria, più che un provvedimento edilizio costituisce un mero parere legale.
Chiedono altresì disporsi verificazione o consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire la disciplina urbanistica vigente alla data del 30 settembre 1994 in relazione all’area oggetto del permesso di costruire.
Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità delle domande nuove o diverse rispetto a quelle articolate nel ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza e ha sottolineato che l’azione non può in ogni caso considerarsi impugnatoria o interpretativa delle sentenze del TAR Veneto 518/2019 e 886/2021, dovendosi limitare allo scrutinio dell’atto impugnato.
L’amministrazione ha poi replicato agli argomenti dedotti nel gravame e si è opposta alle istanze istruttorie di verificazione e CTU formulate per la prima volta con la memoria avversaria, in quanto inammissibili e inutili.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 dicembre 2025 ed è stata ivi trattenuta in decisione.
DIRITTO
La domanda di annullamento dell’atto comunale prot. n. 0015162 del 4 agosto 2021 formulata nel ricorso in via subordinata rispetto a quella di ottemperanza, già respinta, non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che l’atto impugnato avrebbe erroneamente individuato la disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data del 30 ottobre 1994, e quindi applicabile alla loro domanda, nella Variante delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale adottata con delibera consiliare n. 144 dell’1.06.1982 ed approvata dalla Regione Veneto con delibera n. 3555 del 12.07.1983, secondo la quale l’area interessata dal richiesto intervento ricade in zona residenziale rada B3, disciplinata dall’art. 17 delle N.T.A., che non consente l’intervento perché in contrasto con i parametri edificatori ivi previsti.
I ricorrenti sostengono che tale disciplina sarebbe stata caducata, come affermato da tre sentenze del giudice amministrativo:
- la n. 1180/1990, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso nrg 2406/83 proposto avverso le delibere di adozione e di approvazione della variante generale al P.R.G. di Cortina d’Ampezzo, considerando che “ l’intervenuto annullamento del P.R.G. nelle more del presente giudizio fa conseguire ai ricorrenti il soddisfacimento del loro interesse a veder caducato lo strumento urbanistico ”;
- la n. 754/1994 con cui il TAR, ritenendo applicabile all’istanza la variante adottata con delibera 52/1991, ha chiarito che “ In primo luogo, analogamente a quanto accade per le norme di legge o di regolamento, ove il sopravvenire di norme che disciplinino integralmente una data materia, comporta l’abrogazione tacita delle disposizioni che in precedenza regolavano la materia, anche nel caso degli atti amministrativi normativi e a contenuto generale: quello successivo concernente una data materia subentra a quello del medesimo oggetto, implicitamente revocandolo o annullandolo ”;
- la n. 1079/2002 del Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza 754/1994.
Il motivo è infondato e va respinto.
Le menzionate pronunce di primo e di secondo grado non hanno mai disposto l’annullamento della variante adottata con delibera consiliare n. 144 dell’1.06.1982 ed approvata dalla Regione Veneto con delibera n. 3555 del 12.07.1983.
Come già evidenziato dalla sentenza 459/2022 con cui questo TAR ha respinto, sotto il medesimo profilo qui invocato come motivo di illegittimità, la domanda di ottemperanza formulata in via principale:
“ Neppure può condividersi l’affermazione secondo cui il provvedimento sarebbe elusivo del giudicato per aver fatto applicazione di una variante “pacificamente caducata”, poiché nessuna delle sentenze intervenute nella vicenda de qua ha disposto l’annullamento della variante del 1982.
Non la sentenza di questo T.A.R. n. 1180/90, che non ha annullato la variante, ma ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui essa era stata impugnata per sopravvenuta carenza di interesse.
Non le successive pronunce (la n. 754/1994 di questo T.A.R. e la n. 1079/2002 del Consiglio di Stato), in cui la questione relativa agli effetti dell’annullamento del P.R.G. sulla variante all’art. 17 delle NTO è stata espressamente dichiarata irrilevante ai fini della decisione.
Le suddette pronunce hanno, infatti, ritenuto che, ai fini dell’istruttoria relativa all’istanza dei ricorrenti, il Comune avrebbe dovuto applicare la sopravvenuta variante, all’epoca solo adottata con delibera n. 52 del 1991, (e di contenuto identico a quella approvata nel 1983) ed emanare, quindi, un provvedimento soprassessorio sull’istanza di permesso di costruire, in attesa della sua definitiva approvazione.
Né è condivisibile l’affermazione secondo cui le suddette sentenze avrebbero dichiarato la variante approvata nel 1983 definitivamente abrogata per effetto della delibera n. 53 del 1991. Tale assunto è smentito dalla sentenza n. 518/2019, nella parte in cui afferma che la mancata conclusione del procedimento volto all'approvazione della variante (solo adottata) comporta la riespansione “nella sua pienezza” della disciplina urbanistica “già in vigore”. ”
Il Consiglio di Stato, confermando il rigetto dell’azione di ottemperanza con sentenza n. 9482/2022, ha ribadito che le sentenze “ del TAR Veneto n. 754 del 1994 e n. 371 del 1998 e del Consiglio di Stato n. 1079 del 2002, nel ritenere applicabile all’istanza de qua la nuova variante, adottata con delibera n. 52 del 1991, e nell’affermare la necessità di un provvedimento soprassessorio sull’istanza di permesso di costruire, in attesa della definitiva approvazione della medesima variante, non ritenevano rilevante ai fini della decisione la questione relativa agli effetti dell’annullamento del P.R.G. sulla variante all’art. 17 delle NTA ”.
Inoltre la sentenza del TAR Veneto 134/1992 si è pronunciata espressamente sul punto. Con ricorso 2983/1991, ivi deciso, il Comune aveva impugnato la delibera regionale 3478 del 21 giugno 1991, con cui la Regione aveva approvato il PRG del Comune di Cortina d’Ampezzo, nella parte in cui “ non considera quale contenuto inscindibile del PRG le varianti e gli strumenti attutivi elencati con i numeri da 1) a 13) nel parere n. 79/90 del C.T.R .”.
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che “ la delibera impugnata non contiene, come può rilevarsi dal dispositivo, alcuna statuizione di annullamento degli atti adottati nel periodo di validità dello strumento urbanistico generale. In realtà tali atti, vale a dire i piani attuativi ed in variante approvati durante il decennio di operatività del P.R.G. (…) non sono stati annullati, ma solo stralciati, nel senso che essi non sono stati approvati con la stessa delibera come aveva proposto l’organo tecnico consultivo. ” Tali atti dovevano quindi ritenersi ancora efficaci.
Nella sentenza 371/1998, pronunciata sul ricorso in ottemperanza della sentenza 754/1994 promosso dagli odierni ricorrenti, il TAR ha poi statuito:
“(…) non esistono sentenze di questo T.A.R. che abbiano dichiarato l’illegittimità della variante n. 17 delle NTA del P.R.G. del Comune di Cortina. Come detto, tale illegittimità non è stata dichiarata con la sentenza n. 1180/90, che si è limitata a prendere atto – incidenter tantum – dell’illegittimità del P.R.G. acclarata dalle citate sentenze del Consiglio di Stato n. 347 e 348 del 1989, nel rilievo che le ampie e sostanziali modifiche al testo originariamente adottato rendevano necessaria una nuova pubblicazione del piano medesima.
Non è stata dichiarata, spiegandone le ragioni con la sentenza n. 134/92. Non è stata dichiarata, infine, con la sentenza n. 754/94, che ha esplicitamente annullato soltanto il provvedimento sindacale di diniego di concessione edilizia (e non anche la variante al P.R.G., in epigrafe impugnata “per quanto occorra”). Per non dire che, comunque, l’annullamento giurisdizionale di una variante non comporta la reviviscenza della precedente disciplina (nel caso di specie, della normativa urbanistica previgente alla variante 1982-83, ed in particolare dell’art. 17 delle N.T.A. nella sua originaria formulazione, in ipotesi – in quanto non prodotto in giudizio – legittimante la costruzione) .”
La censura va quindi disattesa.
Con il secondo motivo i deducenti contestano che l’atto impugnato costituisce in sostanza un mero parere, perché non è il frutto di un procedimento amministrativo in contraddittorio con gli interessati, ma di una ricostruzione unilaterale assunta dall’amministrazione in assenza di adeguata istruttoria.
La censura reitera una doglianza già in precedenza sollevata dagli odierni ricorrenti e già respinta da questo TAR con sentenza n. 518/2019, pronunciata sull’impugnazione del diniego del 30 agosto 2002, che pure è stata accolta.
La posizione dei ricorrenti è ben nota all’amministrazione, essendosi resa più che palese nel corso della lunghissima e articolata vicenda procedimentale e processuale relativa allo scrutinio dell’istanza di rilascio del titolo edilizio risalente all’anno 1982, solo in minima parte (per quanto di interesse del presente giudizio) richiamata nelle premesse in fatto. Così come particolarmente approfondita, anche in ragione delle vicende descritte, risulta l’istruttoria della pratica.
Il motivo va quindi pianamente disatteso e con esso l’intera domanda caducatoria.
La genericità, l’infondatezza ed assoluta pretestuosità di tale censura evidenzia peraltro la fondatezza della richiesta del Comune resistente di condanna alle spese dei ricorrenti.
Va sottolineato, infatti, come già evidenziato nelle menzionate pronunce citate nel presente provvedimento e come ricordato nel provvedimento impugnato, che il titolo edilizio richiesto dai ricorrenti non è mai stato rilasciato perché mai è stato assentibile a tenore neppure di uno degli strumenti urbanistici vigenti ratione temporis nel Comune di Cortina d’Ampezzo.
Il provvedimento impugnato precisa, al riguardo, che:
“- non esisteva una norma di P.R.G. che consentisse il rilascio della concessione edilizia al 03.06.1982, data della prima applicazione delle misure di salvaguardia, stante l’adozione della variante all’art. 17 delle N.T.A. che quella costruzione espressamente vietava per contrasto con i parametri edificatori;
- non esisteva una norma di P.R.G. che consentisse il rilascio della concessione edilizia al 31.10.1983, data del provvedimento sindacale con cui l’istanza di concessione edilizia del 04.03.1982 è stata respinta sul presupposto del contrasto del progetto con la variante al P.R.G.;
- non esisteva una norma di P.R.G. che consentisse il rilascio della concessione edilizia al 01.07.1992, data in cui è stato notificato agli eredi di MA ST il provvedimento negativo 30.6.1992 sul presupposto che il T.A.R. Veneto, con sentenza del 11-13.4.1992 n. 134, aveva accertato la validità ed efficacia, fra le altre, della variante che aveva modificato l’originario art. 17 delle N.T.A.;
- non esisteva una norma di P.R.G. che consentisse il rilascio della concessione edilizia nell’ipotesi di revoca tacita della Variante, in conseguenza della riadozione con delibera consiliare 29.10.1991 n. 53 della medesima Variante all’art. 17 già adottata con delibera consiliare n. 144 del 01.06.1982, perché tale deliberazione imponeva comunque l’ulteriore applicazione della misura soprassessoria;
- non esisteva una norma di P.R.G. che consentisse il rilascio della concessione edilizia in seguito alla non più intervenuta approvazione di tale Variante da parte della Regione Veneto in quanto la stessa non comporta la vigenza di norme di Piano legittimanti la costruzione in parola;
- non esisteva una norma di P.R.G. che consentisse il rilascio della concessione edilizia in conformità al P.R.G. approvato della Regione Veneto con delibera n. 3478/1991 in quanto il progettato intervento si poneva comunque in contrasto con tale strumento urbanistico;
- ove, in ipotesi residuale, l’area interessata dall’intervento al 30.10.1994 fosse stata priva di destinazione urbanistica, non sarebbe certo venuto meno qualsiasi effetto impeditivo del rilascio del titolo edilizio giacché ad essa si sarebbe dovuto, comunque, applicare il divieto di edificazione prescritto dal V comma dell’art. 41 quinques L. 1150/1942, vigente ratione temporis, in base al quale negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale -ed il territorio comunale è sottoposto a tutela fin dalla legge 1497/1939- sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi, mentre le aree libere sono inedificabili fino all’approvazione del Piano Regolatore Generale, senza considerare che l’inserimento del nuovo fabbricato avrebbe determinato un’intensificazione edilizia assimilando la zona ad un’area di carattere residenziale che non si riscontra nella specifica frazione e, ciò, sarebbe in contrasto con l’assetto paesaggistico e il carattere del versante che, invece, si contraddistingue per l’alternanza di pieni e vuoti;
- pertanto in nessun caso e secondo nessuna possibile normativa il predetto intervento edilizio poteva essere assentito nel momento in cui venne a scadere il regime di salvaguardia della variante adottata il 29.10.1991 né successivamente, sino alla data attuale ”.
In conclusione, per le considerazioni esposte, la domanda di annullamento è infondata e va respinta.
Le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo, che viene determinata tenuto conto delle somme già liquidate nella fase di ottemperanza dal giudice di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Cortina d’Ampezzo le spese di lite, che liquida in 4.000,00 (quattromila) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RC LD, Presidente
EN AR, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | RC LD |
IL SEGRETARIO